L’intento di avvalersi del contratto da parte della banca può manifestarsi anche attraverso l’invio degli estratti conto

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Con la sentenza n. 271 depositata  in data 8 giugno 2016 il Tribunale di Lanciano, in persona della dott.ssa Cleonice G. Cordisco, si è pronunciato in materia materia di ripetizione indebito, onere della prova e validità dei contratti bancari privi di sottoscrizione della Banca.

Il Tribunale ha ritenuto che la società attrice non abbia assolto all’onere probatorio su di essa gravante  poiché “il correntista che agisce per la ripetizione di somme indebitamente versate alla banca ha l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi della sua pretesa mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi all’intero rapporto contrattuale”.

Il Giudice ha ribadito che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che “nel caso in cui il correntista agisca per la ripetizione delle somme indebitamente versate sul conto corrente, anche in ragione della nullità di determinate clausole contrattuali, lo stesso ha l’onere di produrre in giudizio l’intera sequenza di estratti conto che, peraltro, sono direttamente accessibili alla parte istante, posto il diritto del correntista, ex art. 119 T.U.B. di ottenere dall’istituto bancario, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull’estratto conto nell’ultimo decennio. Nel caso in cui (come nella specie) parte attrice non produca la documentazione contabile a sostegno della domanda, né tanto meno dimostri di aver avanzato, prima del giudizio, la richiesta alla banca di acquisizione della documentazione contabile e di non aver ricevuto riscontro o di aver avuto un diniego a detta richiesta, tale carenza probatoria non può essere colmata mediante l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. , in quanto il suddetto ordine non può supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova a carico della parte istante” (cfr. sentenza Tribunale Nocera Inferiore, sez. II, 29/01/2013, n. 79).

Ha, inoltre, rilevato che, il contratto prodotto in giudizio  consente di escludere qualsivoglia fenomeno anatocistico essendo il rapporto sorto nel 2010 ed essendo conforme alla delibera  del CICR; infatti, lo stesso contratto, non solo prevede una identica periodicità trimestrale degli interessi, sia a debito che a credito, ma   conviene anche  per iscritto tutte le condizioni economiche che hanno regolato il rapporto.

Per ciò che attiene alla commissione di massimo scoperto  il Tribunale ha sottolineato che, pur non essendo stata pattuita, l’attrice non ha tuttavia dimostrato che la commissione stessa sarebbe stata comunque applicata dalla banca, “avendo genericamente ventilato tale ipotesi” e che “la frammentaria ed incompleta produzione degli estratti conto, non  può supplire a tale lacuna probatoria mediante la invocata CTU, che avrebbe una inammissibile finalità esplorativa”.

Infine il Tribunale di Lanciano si sofferma sulla vexata quaestio della nullità del contratto di conto corrente per mancata sottoscrizione dello stesso da parte della banca.

Il giudice aderendo a quanto statuito dal Tribunale di Monza in data 13.5.2012 ha ritenuto che “la sottoscrizione del correntista è di per sé idonea a perfezionare il contratto nella forma richiesta dalla legge, atteso che la volontà del proponente è già espressa nel documento tipo dal medesimo predisposto”.

A tutto ciò, secondo il Tribunale di Lanciano, che mostra di condividere anche  quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 22223 del 2006, deve aggiungersi la circostanza secondo cui “nel caso in cui manchi la firma sul contratto da parte della banca, l’intento di questa di avvalersi del contratto stesso risulterebbe, comunque, oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà esternate ai clienti nel corso del rapporto di conto corrente da cui si evidenzia la volontà di avvalersi del contratto (sono sufficienti, a tal fine, le comunicazioni degli estratti conto), con conseguente perfezionamento dello stesso”.

Si sottolinea che in senso opposto, al nuovo sfavorevole orientamento della Suprema Corte in tema di validità dei contratti bancari non sottoscritti dall’istituto di credito, si è espresso anche il Tribunale di Padova con la sentenza del 29 maggio 2016, che ha osservato come l’aperto contrasto con tutta la granitica giurisprudenza espressa dalla stessa Cassazione, all’interno della stessa Sezione Prima, richiederebbe un intervento sul punto delle Sezioni Unite.

Il Tribunale di Lanciano ha pertanto rigettato la domanda attrice e accolto quella riconvenzionale spiegata dalla banca, che ha prodotto idonea documentazione che, non essendo stata contestata dalla controparte, ha comprovato il credito richiesto.

Sentenza collegata

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Avv. De Luca Maria Teresa

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