Tribunale di Genova – sentenza del 26-11-2020

Redazione 31/08/21
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Può dirsi che nel corso del tempo se da un lato, sostanzialmente. i poteri del datore di lavoro e nella specie lo jus variandi si sono ampliati in forza di legge consentendogli un migliore utilizzo della forza lavoro, nello stesso tempo è stata fornita dalla giurisprudenza una maggiore tutela anche al lavoratore con riferimento al mantenimento dell’occupazione in un momento di grave crisi economica che sovente la minacciava e con il riconoscimento di ulteriori tutele nel caso di abusi da parte del datore di lavoro; in particolare è necessario sottolineare la delicatezza dello strumento difensivo del rifiuto della prestazione che deve esse oggetto di attenta valutazione da parte del giudice che dovrà tener conto della “proporzionalità” della reazione ex art.1460 c.c.. in relazione alla maggiore consapevolezza maturata in questi ultimi tempi del valore della persona e della dignità del lavoratore [ v. il caso di un responsabile –inquadrato in v^ Super con responsabilità di comando su altri lavoratori -messo a eseguire compiti meramente esecutivi e addirittura utilizzandolo a eseguire lavori di bassa manovalanza come la pulitura del piazzale esterno. V. Cass.16 gennaio 2018 n.836 in Giurisprudenza italiana aprile 2018 pag.910].

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