Il titolare di un conto corrente bancario che agisce per la ripetizione e/o per l’accertamento di asseriti indebiti ha l’onere di allegare e provare gli elementi costitutivi dell’azione promossa

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Con la sentenza n. 56 depositata in data 11 gennaio 2016 il Tribunale di Foggia, in persona del dott. Giuseppe Sciscioli, si è  espresso in tema di onere della prova a carico dell’attore-correntista nei giudizi promossi nei confronti delle banche.

La sentenza non presenta elementi di novità, ma è interessante in quanto fa il punto sull’attuale favorevole giurisprudenza in tema di onere probatorio.

Il giudice mette in luce due principi affermati dalla giurisprudenza: 1) la circostanza che incombe sul correntista-attore la prova non solo dell’avvenuto pagamento, ma anche della inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta ovvero del successivo venir meno di questa; 2) se l’iniziativa giudiziaria volta ad ottenere la restituzione di interessi anatocistici addebitati sul conto corrente sia stata promossa dal correntista, l’onere della prova e della allegazione ricade integralmente a suo carico.

Da tali principi derivano diversi corollari: a) onere dell’attore di allegare e provare in modo specifico le contestazioni sollevate perché se le allegazioni fossero generiche, e pertanto inammissibili, l’azione proposta sarebbe meramente esplorativa; b) onere per l’attore di allegare e provare le singole poste ritenute indebite e di produrre gli estratti conto relativi all’intero rapporto; c) onere per l’attore che contesti il superamento dei tassi soglia anti-usura di indicare specificamente in che modo sarebbe avvenuto tale superamento e di produrre i decreti ministeriali e le rilevazioni aventi per oggetto i tassi soglia (la natura meramente amministrativa dei decreti ministeriali rende ad essi inapplicabile il principio iura novit curia di cui all’art. 113 c.p.c.). 

Il Tribunale si occupa poi della questione della ammissibilità  nei confronti della banca dell’istanza ex art. 210 c.p.c. del correntista  affermando che, se l’attore non produce in giudizio gli estratti conto riferiti all’intero periodo in contestazione, va considerato che l’istanza di esibizione è uno strumento residuale, che può essere utilizzato solamente quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’iniziativa non presenti finalità esplorative, tesa a verificare se i documenti eventualmente supportino la tesi difensiva attorea.

In particolare il giudice fa riferimento all’art. 119 T.U.B., che consente al cliente della banca di ottenere stragiudizialmente i documenti relativi al rapporto in contestazione.

Posti questi principi il giudice ha osservato che nel caso de quo parte attrice ha eccepito l’illegittimità del saldo debitore del conto corrente intrattenuto con la banca e, in particolare, l’addebito illegittimo di interessi ultralegali non convenuti ed in parte usurari, l’illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l’applicazione di c.m.s. non pattuita, l’addebito di spese non convenute e l’applicazione di valuta fittizia.

A fronte di queste contestazioni l’attrice, però, si è unicamente limitata a formulare contestazioni generiche, senza indicare specificamente le singole poste indebite e, con riferimento all’eccezione di usurarietà, senza produrre i decreti ministeriali determinativi del tasso soglia, né gli estratti conto nella loro interezza e il contratto di conto corrente contenente le condizioni economiche concordate tra le parti.

Secondo il Tribunale di Foggia alle carenze assertive probatorie di parte attrice non può sopperirsi con l’invocato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della banca e nemmeno può farsi luogo alla chiesta c.t.u contabile, poiché per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità la consulenza tecnica non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.

Il Tribunale ha quindi rigettato le domande attrici.

Sentenza collegata

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Avv. De Luca Maria Teresa

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