Il diritto al compenso per indennità di funzioni superiori

Monica Mereu 18/01/17
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Indennità funzioni superiori – Indennità di direzione del docente vicario – Riconoscimento del diritto al compenso ex artt. 146 ccnl 96 ccnl 1995 art. 21 ccnl 1999 – a.s. 2009/10 e 2010/11

 

Con la recente sentenza n. 1445/16 del 28.10.2016 il Tribunale di Cagliari ha confermato la giurisprudenza favorevole al riconoscimento del diritto al compenso per indennità di funzioni superiori (art. 69 ccnl 1995) e di direzione (art. 21 ccnl 1999) svolte dal docente vicario prima dell’entrata in vigore dell’art. 14 c. 22 del D.L. 95/12 che, secondo la corretta interpretazione del Giudice di Cagliari, ha modificato solo per l’avvenire la modalità di retribuzione dell’esercizio dei poteri delegati.

 

La sentenza in parola si discosta da quelle della Corte d’Appello di Brescia (sentenza del 22.1.2015) e di Cagliari (sentenza n. 46 del 20.01.2016) ritenendo ragionevole interpretare l’art. 69 del ccnl 1995 nel senso che lo stesso “fissa un compenso forfetario in favore del docente vicario della sede dove è istituita la reggenza, ancorato a una circostanza di esperienza ovvero che colui che è incaricato di più sedi (quella della quale è titolare e quella della quale è reggente) non può svolgere contemporaneamente i due incarichi con la dovuta efficienza e efficacia” e pertanto è del tutto ragionevole “il trattamento differenziato riservato al docente vicario di una sede occupata dal titolare (che percepisce l’indennità solo in caso di assenza prolungata del primo) rispetto a quella occupata da un reggente [….] posto che quest’ultimo è chiamato a sostituire il titolare pressoché quotidianamente nella minuta gestione della struttura scolastica affidatagli”.

 

Non può assumere, invece, rilievo il riferimento all’inciso “sostituisce a tutti gli effetti il capo d’istituto” contenuto nell’art. 69 ccnl 1995 al fine di escludere il diritto a percepire l’indennità di mansioni superiori da parte del docente vicario dell’Istituto affidato in reggenza. Tale inciso, infatti, si spiega con la necessità di distinguere fra i vari trattamenti spettanti al vicario che ha diritto al 100% dell’indennità di mansioni superiori solo nel caso di assoluto impedimento e, quindi, di assenza del titolare per più di 15 gg e in relazione all’effettiva sostituzione di questo per averne assunto le funzioni e le conseguenti responsabilità.

 

In conclusione il docente che ha svolto funzioni vicarie del Dirigente Scolastico della scuola data in reggenza ha diritto alla remunerazione prevista nell’art. 69 ccnl 1995 (indennità di funzioni superiori), che si evidenzia essere ancora in vigore.

Sentenza collegata

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