Canone enfiteutico: il dibattito sulla sua determinazione non sembra aver trovato una soluzione univoca

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Il dibattito sulla determinazione del canone enfiteutico non sembra ad oggi aver trovato una soluzione univoca. Ciò è dimostrato dal fatto che su tale questione si è espresso a distanza di pochi mesi il Tribunale di Brindisi con due sentenze che accolgono principi diversi che conseguentemente portano a soluzioni difformi.

Determinazione dei canoni di affrancazione dei fondi enfiteutici

In particolare la sentenza Trib. Brindisi del 15.10.2019 n. 1441 (est. Dott. Natali) ha accolto il principio (già espresso anche dal Consiglio di Stato con sentenza del 17.4.2014 n. 3932) in base al quale in ordine ai criteri da seguire nella determinazione dei canoni di affrancazione dei fondi enfiteutici, il prezzo dell’affrancazione deve consistere necessariamente in una somma ragionevole in rapporto al valore reale del bene, con conseguente esclusione, anche per le enfiteusi rustiche non coltivate, di calcoli che prendano a base del canone annuale valori astratti o predeterminati dei terreni agricoli, sicché, in assenza di disposizioni legislative sul punto, può ritenersi conforme a ragionevolezza e, quindi, condivisibile il criterio di prendere, quale dato di partenza per il calcolo, il valore di mercato del bene enfiteutico, sul quale possono influire anche le prospettive di valorizzazione ai fini dell’utilizzo; tenuto conto, altresì, della linea di tendenza della legislazione volta a valorizzare la funzione sociale dell’istituto in esame e a favorire l’enfiteuta nell’acquisto finale della proprietà, va scelto, quale base del calcolo, il valore corrispondente all’estremo inferiore nell’ambito delle oscillazioni fisiologiche del mercato, purché detto valore non trascuri i requisiti specifici del bene. Il Giudice di Brindisi ha, pertanto, ritenuto che l’adozione del canone enfiteutico sulla base dei valori VAM vigenti nella provincia di competenza corrisponda ad interpretazione di maggior favore, per l’enfiteuta in confronto al valore “di mercato”.

Diversamente con una sentenza emessa solo un paio di mesi più tardi il Tribunale di Brindisi del 22.1.2020 n. 111 (est. Dott. Giliberti) ha seguito altra tesi (espressa dalla Corte di Cassazione con sentenza n.11700/2014 ma relativa a contratti di enfiteusi il cui canone originario è in derrate alimentari e non in denaro) assumendo che pur all’esito delle reiterate pronunce di incostituzionalità della legge 607/1966, il criterio di determinazione del canone enfiteutico ivi previsto dall’art. 1 non sia stato completamente superato e dunque sostituito con altri criteri facenti riferimento al valore venale del bene, ma che in luogo della originaria previsione statica del canone enfiteutico riferito al reddito dominicale ad una certa data, si debba utilizzare pur sempre il parametro del reddito dominicale, ma applicato in modo dinamico attraverso criteri correttivi volti alla sua attualizzazione.

Emerge in particolare che nel caso di specie il Tribunale di Brindisi con la prima pronuncia (n. 1441/19) si è avvalso di criteri “obiettivi”, cioè i valori agricoli medi (VAM) elaborati dalla competente Commissione Provinciale Espropri di Brindisi; con la seconda pronuncia, invece, ha adottato un criterio discrezionale per determinare l’importo del canone.

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Giovanna Capilli

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