Risarcimento del danno per mancata consegna di documenti condominiali

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In caso di mancata consegna dei documenti condominiali il condominio che agisce contro l’ex amministratore non può richiedere il risarcimento del danno qualora non provi il danno emergente

 Indice

  1. La vicenda
  2. La questione
  3. La soluzione
  4. Le riflessioni conclusive

riferimenti normativi: art. 1129 c.c.

precedenti giurisprudenziali: Trib. Taranto, Sentenza del 12/01/2022 n. 83

1. La vicenda

Un condominio citava in giudizio l’ex amministratore lamentando la mancata consegna della documentazione della sua gestione con grave comportamento omissivo, soprattutto in relazione alla rendicontazione del servizio idrico condominiale; di conseguenza i condomini chiedevano di accertare e dichiarare l’omessa consegna da parte del convenuto ex amministratore al nuovo amministratore della documentazione condominiale indicata in citazione; per l’effetto, condannare il convenuto all’immediata consegna di tutta la documentazione di pertinenza; inoltre pretendevano di essere tenuti indenni delle somme vantate dalla società che gestiva il servizio idrico; in ogni caso pretendevano che il convenuto fosse condannato al risarcimento dei danni subiti dalla collettività condominiale in conseguenza e per l’effetto della omessa consegna dei documenti richiamati. Il convenuto rimaneva contumace.

2. La questione

In caso di mancata consegna dei documenti condominiali il condominio che agisce contro l’ex amministratore può pretendere automaticamente anche il risarcimento dei danni?


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3. La soluzione

Il Tribunale ha accertato la mancata consegna di alcuni documenti (le copie delle ritenute d’acconto versate per la ditta delle pulizie in un periodo di 5 anni, la copia delle ritenute d’acconto versate per il compenso dell’Amministratore per il medesimo periodo, la copia delle dichiarazioni annuali c.d. Mod. 770, relative a 5 anni e la copia della voltura del codice fiscale condominiale dal precedente amministratore all’ex amministratore sottoposto a giudizio). Lo stesso giudice ha sottolineato come tali documenti siano necessari al condominio, trattandosi di documentazione connessa con l’attività gestoria e, di conseguenza, dovuta alla cessazione dell’incarico. Del resto – come sottolinea il Tribunale – siccome il convenuto (ex amministratore) non ha contestato l’esistenza dei documenti che il condominio ha richiesto, essa si deve presumere per la natura stessa degli atti. È stata invece respinta la richiesta di risarcimento per la mancata consegna dei detti documenti in quanto non è stata supportata da una dimostrazione del danno emergente. Per la stessa ragione non è stata accolta neppure la richiesta del condominio in relazione alla manleva delle somme vantate dalla società che gestisce il servizio idrico. A tale proposito lo stesso Tribunale ha ritenuto la domanda del tutto inammissibile senza una previa richiesta di rendiconto da parte dell’amministratore uscente, non contenuta nell’atto di citazione che è stato unicamente imperniato sull’omessa consegna della documentazione richiesta.

4. Le riflessioni conclusive

L’amministratore del condominio configura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza, con la conseguente applicabilità, nei rapporti tra l’amministratore e ciascuno dei condomini, delle disposizioni sul mandato.

A norma dell’art. 1713 c.c., si è rilevato che alla scadenza l’amministratore è tenuto a restituire ciò che ha ricevuto nell’esercizio del mandato per conto del condominio (così Cass. civ., sez. II, 16/08/ 2000, n. 10815); tuttavia secondo il comma 8 dell’art. 1129 c.c., introdotto dalla legge di riforma, l’amministratore uscente è obbligato, alla cessazione dell’incarico, a consegnare tutta la documentazione in suo possesso relativa alla gestione condominiale all’assemblea o al nuovo amministratore nel frattempo nominato in sostituzione. Dopo le modifiche introdotte dalla legge di riforma del condominio, quindi, l’obbligo di consegna non è più imposto dall’art. 1713 c.c. ma dal combinato disposto dell’art. 1129 c.c. e del successivo art. 1130, n. 8, c.c.

La restituzione della documentazione da parte del precedente amministratore appare indispensabile ai fini della corretta gestione del condominio da parte del successivo amministratore. Per evitare la paralisi gestionale, il nuovo amministratore è legittimato, anche in assenza di una delibera assembleare di autorizzazione, ad agire anche in sede cautelare per ottenere un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., che ordini al precedente amministratore la consegna di tutta la documentazione condominiale necessaria per espletamento dell’incarico gestionale (senza contare il possibile il ricorso alla procedura monitoria ex art. 633 c.p.c., al sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. e alla procedura prevista dall’art. 702-bis c.p.c.).

È possibile anche richiedere il risarcimento dei danni per la mancata consegna di tutta o parte della documentazione. Come giustamente ha osservato il Tribunale di Benevento però la richiesta di risarcimento deve essere necessariamente supportata da una dimostrazione del danno emergente; nel caso specifico, il giudice non ha potuto valutare quale fosse il danno, né quantificarlo in base alle deduzioni attore.

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Consulente legale condominialista Giuseppe Bordolli

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