Ai sensi dell’art. 660, comma 2, c.p.p. la richiesta di conversione della pena pecuniaria al magistrato di sorveglianza presuppone l’accertamento dell’impossibilità di esazione della medesima (pena) o di una sua rata: accertamento che nel sistema di riscossione coattiva a mezzo ruolo presuppone a sua volta la notificazione al debitore della cartella di pagamento.
In mancanza della notificazione al debitore della cartella di pagamento non può essere attivata dal pubblico ministero la procedura di conversione della pena pecuniaria: e ciò, neppure nell’ipotesi di cui all’art. 238-bis, comma 3, d.p.r. 115/2002, che prevede l’attivazione della procedura di conversione se, decorsi 24 mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell’agente di riscossione, non risulti esperita alcuna attività esecutiva.