Tribunale di Alessandria decreto del 11-02-2020

Redazione 13/02/20
Scarica PDF Stampa
ESECUZIONE – PENA PECUNIARIA – RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO RUOLO – OMESSA NOTIFICAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO – CONVERSIONE PER INSOLVIBILITA’ DEL CONDANNATO – INAMMISSIBILITA’ (Cod. proc. pen., art. 660; d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, art. 25; cod. proc. civ., artt. 479, 491; d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, artt. 212, 227-ter, 238-bis).

Ai sensi dell’art. 660, comma 2, c.p.p. la richiesta di conversione della pena pecuniaria al magistrato di sorveglianza presuppone l’accertamento dell’impossibilità di esazione della medesima (pena) o di una sua rata: accertamento che nel sistema di riscossione coattiva a mezzo ruolo presuppone a sua volta la notificazione al debitore della cartella di pagamento.

In mancanza della notificazione al debitore della cartella di pagamento non può essere attivata dal pubblico ministero la procedura di conversione della pena pecuniaria: e ciò, neppure nell’ipotesi di cui all’art. 238-bis, comma 3, d.p.r. 115/2002, che prevede l’attivazione della procedura di conversione se, decorsi 24 mesi dalla presa in carico del ruolo da parte dell’agente di riscossione, non risulti esperita alcuna attività esecutiva.

Redazione