Tribunale di Agrigento sentenza del 18-11-2021

Redazione 22/12/21
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Sussiste litispendenza tra procedimenti pendenti avanti a Tribunali diversi aventi ad oggetto l’affidamento del medesimo minore, la regolamentazione del diritto di visita e il mantenimento.  

 

Non cessa di essere pendente il primo procedimento anche quando il ricorrente abbia rinunciato al relativo ricorso ma senza l’accettazione della controparte, tanto più qualora a tale primo procedimento ne sia stato riunito un altro, iscritto a ruolo in epoca anteriore alla proposizione della domanda nel secondo foro. 

L’accertamento della litispendenza deve essere fatto con riferimento alla situazione processuale esistente al momento della decisione della questione, anche alla luce degli eventi processuali sopravvenuti. 

La norma di cui all’art. 39 c.p.c., in quanto espressione del principio del ne bis in idem, è norma di ordine pubblico processuale e trova applicazione anche nelle procedure camerali che si concludano con un provvedimento di natura decisoria su contrapposte posizioni di diritto soggettivo (ammettendosi peraltro anche per i procedimenti camerali, sia il regolamento facoltativo di competenza sia quello necessario ma anche quello ex officio. 

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