Tribunale del Riesame di Lecce – sentenza del 15-05-2020

Redazione 03/06/20
Scarica PDF Stampa

In tema di custodia cautelare in carcere, l’art. 275 comma 4 bis c.p.p.,  a fronte di una temporanea incompatibilità con il regime carcerario determinata da motivi di salute, consente la sostituzione a termine della misura custodiale con gli arresti domiciliari, prevedendone il rispristino alla scadenza, previa verifica della condizione di compatibilità carceraria.

 

Il D.L. n. 29/2020, che, in ipotesi di sostituzione della custodia carceraria con gli arresti domiciliari per motivi di salute, prevede verifiche periodiche finalizzate ad accertare la possibilità del ripristino della misura inframuraria, su domanda del pubblico ministero, trova applicazione quando:

–          il beneficiario del provvedimento è imputato o indagato dei delitti indicati dall’art. 3 comma 1 del Decreto;

–          il provvedimento di applicazione degli arresti domiciliari è stato adottato in una data compresa tra il 23 febbraio 2020 e la scadenza dello stato di emergenza da Covid-19 (attualmente il 31 luglio 2020);

–          la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari è stata determinata, quale causa unica o semplicemente concomitante, dall’emergenza Covid-19, restando escluse le sole ipotesi in cui la sostituzione sarebbe intervenuta indipendentemente dall’esistenza dell’emergenza sanitaria in atto, in ragione delle sole condizioni di salute dell’imputato.

Redazione