Tribunale del Riesame di Lecce sentenza del 03-12-2020

Redazione 09/12/20
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Va dichiarata inammissibile l’istanza di riesame ex art. 309 c.p.p. presentata dal difensore nell’interesse di indagato irreperibile de facto, nei confronti del quale il Giudice che ha adottato il provvedimento coercitivo non abbia ancora emesso il decreto di latitanza ai sensi degli artt. 295-296 c.p.p. e non abbia ancora provveduto alla notificazione dell’ordinanza cautelare ai sensi dell’art. 165 c.p.p., mediante consegna nelle mani del difensore.

La nomina sostitutiva del difensore di fiducia prevista dall’art. 96 comma 3 c.p.p. può essere effettuata solo qualora l’imputato (o indagato) si trovi in una delle tre condizioni ivi espressamente indicate (arresto, fermo o custodia cautelare), non risultando applicabile tale disposizione né in riferimento all’irreperibile né in relazione al latitante: è, pertanto, inammissibile l’istanza di riesame ex art. 309 c.p.p. formulata dal difensore irritualmente nominato.

La nomina sostitutiva riservata dall’art. 96 comma 3 c.p.p. ai “prossimi congiunti” non è estensibile al convivente more uxorio; conseguentemente, è inammissibile l’istanza di riesame formulata dal difensore di fiducia nominato, ai sensi di detta disposizione, dal convivente dell’indagato.

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