Tribunale Civile Roma sez. XII 19/2/2008 n. 3868

Redazione 19/02/08
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FATTO E DIRITTO
L’appello risulta fondato, poiché nel caso in esame è stato violato l’Art. 7, comma 8 del Codice della Strada, poiché il ricorrente contravvenzionato poiché sostava in area adibita a parcheggio a pagamento, contestava la legittimità della contravvenzione in quanto nelle vicinanze il Comune non ha provveduto ad istituire un parcheggio gratuito.
Tale circostanza nella città di Roma costituisce fatto notorio, il quale non ha bisogno di alcuna prova ex art. 115, comma 2, c.p.c.
In tal senso si è già pronunciata recentemente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 116 del 9/01/07.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e la contravvenzione impugnata n. XXXXXXXXXXX del 1/03/2005 rilevata dall’ausiliare del traffico del Comune di Roma.
Per l’effetto condanna il Comune di Roma a rimborsare le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 40,00 per esborsi, euro 300,00 per diritti ed euro 400,00 per onorari, oltre spese generali pari al 12,50%, iva e CNAP.
Roma 18/2/08

Redazione