Tribunale Civile Modena sez. II 16/4/2008 n. 621; Pres. Stanzani G.

Redazione 16/04/08
Scarica PDF Stampa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.E. B. ha chiesto la riduzione per lesione di legittima della disposizione testamentaria, in testamento olografo, con la quale la madre X, morta il giorno 1 maggio 1999, aveva istituito unico erede universale l’altro figlio M. B..

Al fine della collazione e della riunione, e di successiva riduzione, M.E. B. ha impugnato di simulazione il contratto per atto pubblico col quale X avrebbe venduto a M. B. la nuda proprietà di un immobile urbano in Sassuolo e di immobili urbani in Prignano sulla Secchia, il giorno 16 luglio 1997; sarebbe stata dissumulata una donazione, nulla per omessa assistenza di testimoni.

Sempre al fine della collazione e della riunione, e di successiva riduzione, M.E. B. ha chiesto sia accertato il trasferimento a titolo di donazione di somme di denaro e titoli, nel periodo di tempo compreso tra l’anno 1990 e l’anno 1999.

M. B. ha contestato che la compravendita tra lui e X fosse simulata, ha negato di aver mai ricevuto donazioni di somme di denaro o di titoli dalla madre; ha riconosciuto che a M.E. B. compete un terzo dell’asse ereditario, limitato ai beni mobili rinvenuti nell’abitazione della madre.

In altra causa poi riunita, M. B. ha chiesto sia accertato che l’intera proprietà di un immobile urbano in Sassuolo sarebbe stata acquistata da M.E. B., il giorno 5 dicembre 1967, con denaro fornito dal loro padre U. B.; ugualmente per la proprietà di un mezzo di altro immobile urbano in Sassuolo, acquistata il giorno 29 giugno 1978.

Essendo il loro padre morto il giorno 31 marzo 1990 senza testamento, M. B. ha chiesto la riduzione delle donazioni indirette, attribuendo a lui un terzo dell’asse ereditario del padre così formato e due terzi del terzo che sarebbe stato ereditato dalla madre X; con condanna di M.E. B. alla restituzione dei frutti.

M.E. B. ha negato che i due immobili urbani in Sassuolo fossero stati da lei acquistati con denaro fornito dal padre; ha argomentato che comunque non vi sarebbe stata lesione di legittima della madre, perché essa avrebbe ricevuto in donazione indiretta dal marito . l’immobile urbano in Sassuolo venduto a M. B., né lesione di legittima di questi, che avrebbe ricevuto dal padre donazione diretta e indiretta di somme di denaro.

Sono stati interrogati come testimoni (omissis); si é svolta consulenza tecnica d’ufficio su valori e redditi degli immobili asseritamente oggetto di simulazione e donazioni inndirette.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’art. 537, secondo comma, c.c., stabilisce che, se il genitore lascia più figli, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali; a M.E. B., quindi, è riservato un terzo dell’asse ereditario della madre X, conseguenza giuridica riconosciuta da M. B..

Non è controverso che nell’asse ereditario di X siano compresi i beni mobili e i crediti elencati nel prodotto verbale d’inventario del 4 aprile 2000, con prosecuzione del 23 ottobre 2000 (doc. 37 attoreo); il valore è stato stimato, nel medesimo atto, in 28.445,97 curo, un terzo 9.481,92 euro.

Non è stato sufficientemente provato che X fosse proprietaria di altri beni mobili di valore; le testimonianze di (omissis) sono generiche al proposito, soprattutto quanto ai tempi del possesso di X e alla identificazione dei beni mobili come diversi da quelli inventariati.

Sono sufficientemente provate donazioni di denaro e titoli da X a M. B.; dagli esibiti documenti bancari, poi prodotti da M.E. B., si traggono presunzioni gravi e precise, i passaggi dagli uni agli altri rapporti bancari essendo avvenuti contemporaneamente e per importi uguali o simili.

In particolare, presso Rolo Banca 866.362.944 lire sono state prelevate da gestione patrimoniale e conto corrente cointestati a madre e figlio, il giorno 17 gennaio l997; gestione patrimoniale e conto corrente intestati al solo figlio, nell’insieme per uguale somma, hanno la prima operazione il 17 gennaio 1997 (doc. 13 attoreo).

Presso Rolo Banca 100.000.000 di lire sono prelevate da conto corrente cointestato a madre e figlio, con rilascio di assegno circolare, il 30 settembre 1993; il medesimo giorno, su conto corrente intestato al solo figlio viene. versato un assegno circolare di 100.000.030 di lire (doc. 44 attoreo).

Presso Rolo Banca 200.549.408 lire sono accreditate in conto corrente cointestato a madre e figlio ed emesso assegno circolare di 200.000.000 di lire, il 31 gennaio1997; il medesimo giorno su conto corrente intestato al solo figlio viene versato assegno circolare di 200.000.000 di lire (doc. 45 attoreo).

Presso Cariparma il saldo di conto corrente cointestato a madre e figlio, 20.000.000 di lire, corrisponde a versamento in conto corrente intestato al solo figlio (doc. 4 attoreo); sul medesimo conto corrente un versamento di 20.000.000 di lire corrisponde all’ultima entrata di dossier titoli cointestato a madre e figlio (doc. 47 attoreo).

Contro tali circostanze, idonee a fondare prova per presunzione di donazioni, M. B. non ha fornito credibili spiegazioni alternative o, la prima volta negli scritti conclusionali, ha adombrato sue operazioni all’insaputa della madre, che avrebbero dovuto essere dedotte prima dalla chiusura dell’istruttoria; nell’asse ereditario di X sono così da comprendere 596.174.174 lire, un terzo 102.632,75 euro.

È sufficientemente provata la simulazione nella compravendita immobiliare tra M. B. e X; il prezzo di 170.000.000 di lire non trova nessun riscontro in us cite dai rapporti bancari del primo e in entrate nei rapporti bancari della seconda, mentre del tutto ipotetica è rimasta l’affermazione di un pagamento in denaro contante proveniente da diverse disponibilità.

Nel periodo di tempo rilevante, nel conto corrente presso Rolo Banca e nel dossier titoli presso Cariparma cointestati a X e al figlio, non sono registrate entrate corrispondenti al prezzo di 170.000.00 di lire o a rate di esso (docc. 38, 39 attorei).

Altrettanto, non sono registrate simili uscite nel conto corrente presso Cariparma, nella gestione patrimoniale presso Rolo Banca, nella gestione patrimoniale presso Cariparma, rapporti intestati a M. B. (docc. 40, 41, 42 attorei).

Provenienza e destinazione di denaro contante non trovano dunque spiegazione nei rapporti bancari; vi sarebbe la sola testimonianza di (omissis), il quale ha detto di aver mutuato a M. B. 80.000.000 di lire in denaro contante, di avere assistito al pagamento del prezzo a X in denaro contante, di aver ricevuto in restituzione rate in denaro contante.

La testimonianza, però, non 6 attendibile: non si comprende perché M. B. avrebbe dovuto ricorrere a prestito da privato in un tempo nel quale era titolare di ingente patrimonio liquido; lui e la madre si servivano normalmente dei rapporti bancari per entrate e uscite; nei rapporti bancari e postali del testimone non sono registrate uscite riconducibili a un prestito di 80.000.000 di lire (doc. 53 attoreo).

Il consulente tecnico d’ufficio ha stimato i valori degli immobili oggetto di compravendita simulata in 272.518,90 euro e 121.387,40 euro; la stima é riferita al 31 marzo 2005 e si ritiene che la rivalutazione monetaria copra anche l’eventuale aumento di valore, considerato l’oscillante andamento del mercato immobiliare.

Sia M.E. B. (pag. 43 comp. conci.) sia M. B. (pag. 2 mem. repl. conci.) hanno dichiarato di consentire a che la reintegra avvenga con versamento di denaro; dal valore degli immobili deve essere sottratto quello dei miglioramenti, riducendo equitativamente la stima a 9.000, euro (tenuto conto del periodo di possesso di X) e un terzo essendo dunque 128.468,76 euro.

Non è stato sufficientemente provato che M.E. B. abbia acquistato i due beni immobili in Sassuolo con denaro fornito dal padre; bisogna muovere dai prezzi di acquisto che furono di 3.200.000 lire, per la compravendita nel dicembre 1967, e di 10.000.000 di lire, per la compravendita nel giugno 1973, prezzi pagati con assegni bancari emessi dal padre.

Ma al dicembre 1967, M.E. B. lavorava già da tre anni e sei mesi, e aveva percepito retribuzioni per circa 3.000.000 di lire; il fatto è stato dimostrato con documenti (docc. 2, 3, 4, 35 attorei) ed é stato confermato dalle testimonianze di (omissis).

Il testimone (omissis), marito di M.E. B., ha poi riferito come prima del matrimonio la moglie versava l’intera sua retribuzione nell’unico conto corrente familiare, intestato al padre U. B.; quest’ultimo disse al testimone che l’acquisto del dicembre 1967 era "l’investimento dei soldi della figlia".

È del tutto plausibile, di conseguenza, che il denaro usato per il pagamento del prezzo di 3.200.000 lire fosse di M.E. B.; e perché l’acquisto era proporzionato alle risorse economiche da lei prodotte, e perché ******* è da ritenere abbia avuto volontà non di donare ma di restituire alla figlia una parte di quanto consegnatogli.

Al giugno 1978, sempre alla stregua dei documenti e delle testimonianze sopra richiamate, M.E. B., aveva percepito ulteriori retribuzioni per oltre 150.000.000 di lire; ancor più l’acquisto, prezzo 10.000.000 di lire, era proporzionato alle risorse economiche da lei prodotte.

Il testimone (omissis), poi, ha riferito che "il denaro investito proveniva dal disinvestimento dei fondo Fideuram ed in parte dal c/c in cui mia moglie aveva sempre versato lo stipendio"; "mio suocero diede disposizioni a mia moglie affinché provvedesse al disinvestimento del fondo Fideuram".

Il "fondo Fideuram" menzionato dal testimone non è controverso che fosse cointestato a padre e figlia; ancor più è da ritenere una volontà di U. B., nell’emettere assegno bancario tratto sull’unico conto, corrente familiare, di restituire alla figlia denari consegnatigli e non di donare denaro proprio.

In definitiva, sia per l’uno sia per l’altro acquisto è risultato almeno dubbio che l’emissione degli assegni bancari corrispondesse a un arricchimento dell’acquirente; avrebbe dovuto a tal punto M. B. provare una diversa destinazione delle risorse economiche prodotte da M.E. B..

Le spese processuali devono essere rimborsate da M. B., soccombente a pressoché tutte le domande; dalla liquidazione in dispositivo sono escluse le spese per la formazione dell’inventario, anteriori esse alla causa e non accertato un occultamento di beni mobili o crediti, comprese invece quelle per consulenza tecnica di parte e esibizioni, indispensabili alla difesa.

In tema, si ricorda che la sentenza è titolo esecutivo per il rimborso dell’Iva, per il contributo integrativo di cui all’art. 11 della legge n. 575/80, per la tassa giudiziale di registro; senza necessita di pronuncia sui punti.

M.E. B. ha chiesto il risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, a norma dell’art. 96 c.p.c.; l’elemento soggettivo sussiste, perché M. B. era pienamente consapevole del proprio torto, vertendosi in questioni di fatto, almeno nel resistere alle domande volte alla dichiarazione di simulazione della compravendita immobiliare e all’accertamento di donazioni in denaro e titoli ricevute da X.

Prendendo a base le documentate spese sostenute per le imposte relative alla successione (docc. 3, 5, 64 attorei) e per l’assistenza nel procedimento penale tuttora in corso contro M. B. e (omissis), in relazione a ipotesi di falsa testimonianza in questo processo (doc. 66 attoreo), si liquidano equitativamente 6.500,00 euro in valore attuale.

DISPOSITIVO

Nella causa introdotta da M.E. B. con citazione notificata a M. B. il giorno 22 marzo 2000, il tribunale di Modena definisce il giudizio e decide:

a) dichiara simulata la compravendita immobiliare tra X e M. B., stipulata con atto a ministero dr. ***************** del 16 luglio 1997 rep. 89584 racc. 15854;

b) dichiara che l’asse ereditario di X è composto dagli immobili oggetto della compravendita di cui al capo a), dai beni mobili e dai crediti di cui a verbale d’inventario tribunale di Modena-sezione distaccata di Sassuolo del 4 aprile 2000 con prosecuzione del 28 ottobre 2000, di denaro e/o titoli del valore di 307.898,25 euro;

c) riduce le disposizioni testamentarie contenute nel testamento di X, pubblicato con atto a ministero notaio dr. ***************** del 19 maggio 1999 rep. 93415 racc. 16775, nei limiti di due terzi dell’asse ereditario a favore di M. B., un terzo dell’asse ereditario riservato a M.E. B.;

d) reintegra la quota di legittima riservata a M.E. B. condannando M. B. a darle la somma di denaro di 240.583,43 euro, rivalutata secondo gli indici Istat al consumo fino al giorno di pubblicazione della sentenza, dal giorno 1 maggio 1999 quanto a 112.114,67 euro e dal giorno 31 marzo 2005 quanto a 128.468,76 euro;

e) condanna M. B. a dare a M.E. B., a titolo di interessi compensativi, la somma di denaro corrispondente al valore in euro del saggio legale, calcolato per il primo anno sulle somme capitali di 112.114,67 euro e di 123.468,76 euro e per gli anni successivi sulle somme capitali risultanti via via dalla rivalutazione di cui al capo che precede, fino al giorno del pagamento e dal giorno 1 maggio 1999 quanto a 112.114,67 euro, dal giorno 31 marzo 2005 quanto a 128.468,76 euro;

f) assegna a M. B., per divisione dell’asse ereditario di X, gli immobili oggetto della compravendita di cui al capo a), i beni mobili e i crediti di cui a verbale d’inventario tribunale di Modena-sezione distaccata di Sassuolo del 4 aprile 2000 con prosecuzione del 28 ottobre 2000, il denaro e/o i titoli residui alla-reintegra di cui ai capi d) ed e);

g) rigetta le domande proposte da M. B. contro M.E. B.;

h) condanna M. B. al rimborso a favore di M.E. B. delle spese processuali da lei sostenute e dovute, quelle di consulenza tecnica d’ufficio definitivamente a danno del primo;

i) liquida le spese processuali a oggi sostenute e dovute in 3.531,53 euro di esborsi, in 8.617,98 euro di diritti di procuratore, in 31.000,00 euro di onorari di difesa, oltre 12,50% sui detti diritti e onorari;

1) condanna M. B. a dare a M.E. B., a titolo di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, la somma di denaro di 6.500,00 euro, aumentata di interessi al saggio legale dal giorno di pubblicazione della sentenza al giorno del pagamento;

m) rigetta le contrarie e diverse domande.

Redazione