Tribunale Civile Bologna 23/6/2008 n. 1517; Pres. Costanzo A.

Redazione 23/06/08
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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il giorno 8.3.1996, X conveniva in giudizio la sorella Y, al fine di sentir disporre lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni lasciati dalla madre F. M., deceduta il 27.10.1992, e dal padre F. B., deceduto il giorno 11.7.1994, con assegnazione dei beni in natura ove se ne fosse accertata la comoda divisibilità, salvo il disposto di cui all’art. 720 c.c.; chiedeva altresì la condanna della convenuta al pagamento in suo favore, previo rendiconto, della metà degli importi percepiti a titolo di canone di locazione dai conduttori delle porzioni immobiliari facenti parte del compendio ereditario al netto di quanto sostenuto nell’interesse della comunione, nonché la condanna al pagamento di un’indennità per l’illegittima occupazione di parte del bene in proprietà di essa attrice e della quota alla stessa spettante sull’appezzamento di comune proprietà, oltre al risarcimento dei danni conseguenti alla detta occupazione con i dovuti interessi dalla notifica dell’atto di citazione sino al saldo; chiedeva, infine, la condanna della convenuta al rilascio immediato dei beni di proprietà della deducente. Esponeva l’attrice che la madre, disponenendo con testamento olografo, aveva legato in suo favore un lotto di terreno in Imola (di cui la testatrice era intestataria in parte per la quota di ½ ed in parte per la quota di ¼) ed aveva nominato eredi universali le proprie due figlie — l’attrice e la convenuta — in parti tra esse uguali ed usufruttuario generale il marito F. B. sugli altri suoi beni, costituiti dalla quota di ½ sopra un fabbricato rurale in Imola e l’area ad esso adiacente e dalla quota di ¼ sopra due aree inedificabili site sempre in Imola. Il padre, dopo la sua morte, aveva disposto con testamento olografo un legato in favore di essa attrice avente ad oggetto l’altra quota, quella di spettanza del testatore, sul medesimo bene già pervenutole al medesimo titolo per successione materna; anch’egli nominava eredi universali le figlie in pari quota. Aggiungeva che la convenuta aveva occupato tutto l’appezzamento di terreno.

Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo in via riconvenzionale di dichiarare la reale natura donativa dell’intestazione effettuata in vita dal padre F. B. in favore dell’attrice riguardo alla quota di ‘h sull’immobile sito in Imola alla via (omissis), al fine di ricomprenderlo nell’asse ereditario relativo alla successione in morte di F. B.; assumendo, inoltre, di avere subito lesione della quota di riserva spettantele ai sensi dell’art. 542 c.c. per la successione materna ed ai sensi dell’art. 537 c.c. per la successione paterna; chiedeva la riduzione dei legati disposti dalla madre e dal padre in favore della sorella al fine di procedere alla divisione dei beni ereditari nel rispetto delle quota di riserva di sua spettanza. Aggiungeva, quanto al denaro, di averlo già corrisposto alla sorella; chiedeva, per contro, che quest’ultima fosse condannata a pagare nei suoi confronti una indennità a titolo di compenso per l’assistenza prestata alla madre e al padre.

Alla prima udienza davanti al Giudice Istruttore la parte attrice riconosceva di avere ricevuto somme a titolo di canoni di locazione e conseguentemente rinunciava alla relativa domanda.

Concessi i termini ex art. 183 V° c.p.c (vecchia formulazione), la parte attrice chiedeva accertarsi la natura donativa del contratto di acquisto con cui i genitori avevano trasferito alla convenuta e al di lei marito l’immobile di cui al rigoti ********** del 27.4.1978. La parte convenuta dichiarava quindi di non accettare il contraddittorio sulla domanda nuova di simulazione eccependone la tardività.

Il tribunale, con sentenza parziale n. 309/99, dichiarava l’ammissibilità della domanda in questione e rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione. Avverso la sentenza veniva interposto appello dalla parte convenuta. La Corte territoriale, con sentenza n. 990/2000, confermava la sentenza di primo grado, che diveniva definitiva a seguito della sentenza della Suprema Corte di cassazione del 6.10.2004 n. 21895 la quale rigettava il ricorso proposto da Y.

Nel giudizio in corso venivano quindi assegnati i termini e formulate richieste istruttorie. Conseguentemente, venivano escussi i testi ammessi e il Giudice Istruttore, ritenuta la necessità che il Collegio pronunciasse sulla natura donativa del terreno di via (omissis), venduto da F. B. e F. M. a N. M. e Y nonché sulla natura donativa dell’immobile di via (omissis) in favore di X, in quanto questioni pregiudiziali rispetto alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria e di riduzione proposte dalle parti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Espletato il detto incombente, la causa veniva trattenuta in decisione con l’assegnazione alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

Preliminarmente, e con riferimento alla domanda di accertamento della natura donativa della vendita effettuata da F. B. e F. M. in favore di Y e N. M. dell’immobile sito in Imola, via Pambera, va osservato che l’attrice non l’ha riproposta in sede di precisazione delle conclusioni e che, pertanto, anche alla luce delle considerazioni da essa svolta in sede di comparsa conclusionale, la domanda deve ritenersi oggetto di rinuncia.

Va ora esaminata la domanda volta all’accertamento della natura donativa dell’atto di acquisto della quota di ½ dell’immobile sito in Imola, via (omissis), proposta in via riconvenzionale dalla parte convenuta Y.

La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.

Invero, dal complesso degli elementi acquisiti agli atti in fase istruttoria, è emerso che la quota di ½ dell’immobile di via (omissis), Imola, in catasto al fg. 153 con il mappale 291 è stato oggetto di una scrittura privata sottoscritta il 2.2.1971 da M. B. (venditrice) e F. B. (acquirente, de cuius), nella quale si conveniva il prezzo di lire 6.500.000, versato dall’acquirente alla venditrice, in parte (lire 1.000.000) in quella sede, e con riserva di corrispondere il resto al momento del la stipula dell’atto pubblico, rogito notarile che avrebbe dovuto intervenire da lì ad un mese. Il 13.2.1971 X acquista i 2/6 del detto immobile da M. B., mentre il coniuge della odierna attrice, A. B., acquista la quota di 1/6 dello stesso immobile. Il prezzo convenuto sulla base dell’atto notarile ammonta a lire 2.000.000, ma dalla ricevuta rilasciata da M. B. ai coniugi acquirenti risulta versata la somma di lire 5.500.000, nello stesso giorno della stipula del rogito notarile (cfr. il doc. prodotto).

I testi indotti dalla parte attrice ed escussi in corso di causa hanno poi precisato che F. B. conservava tra i propri documenti la scrittura citata del 2.2.1971 e che era solito ripetere che l’intestazione del bene immobile in questione in favore della figlia era solo fittizia.

Pertanto, gli elementi acquisiti consentono di ritenere che si sia trattato di una donazione indiretta dell’immobile per la quota di 2/6 di pertinenza della figlia X. Invero, la circostanza che il padre avesse in precedenza (un mese prima) acquistato per sé lo stesso bene, che il prezzo convenuto in quella sede fosse effettivamente pari a lire 6.500.000, da corrispondersi, il saldo, il giorno della stipula, giacché lire 1.000.000 era già stato corrisposto da F. B. (saldo effettivamente corrisposto alla acquirente il giorno del rogito notarile), unitamente alla circostanza per cui la data del rogito avrebbe dovuto stabilirsi entro il mese successivo (ciò che avvenne effettivamente, giacché la stipula notarile risulta avvenuta proprio un mese dopo, un mese e 11 giorni dopo il primo contratto), consentono di ritenere suffragata la tesi sostenuta dalla parte convenuta.

Deve quindi ritenersi che il de cuius avesse acquistato con denaro proprio l’immobile e che intendesse beneficiare la figlia con una donazione di denaro, diretta all’acquisto della quota di ½ dell’immobile, intestandole la quota di ½ di via (omissis). Nel caso di specie, in particolare, l’avvenuto acquisto da parte della figlia della quota di 2/6 dell’immobile citato dissimula una donazione indiretta e, quindi, può ritenersi accertata la natura donativa dell’acquisto posto in essere da X della quota di 2/6 dell’immobile in questione (analogo accertamento non può operarsi invece per A. B. che non è parte di questo giudizio).

Pertanto, la quota di 2/6 dell’immobile di Imola, via (omissis), deve essere ricompresa nell’asse ereditario di F. B., e conferita dalla attrice a titolo di collazione.

L’istruttoria dovrà proseguire per la ulteriore istruzione della domanda di scioglimento della comunione e riduzione, con rimessione della causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.

Le spese di lite vanno liquidate con il merito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, non definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:

1) Accerta e dichiara la natura donativa dell’acquisto della quota di 2/6 del terreno sito in Imola, via (omissis), in catasto edilizio urbano del Comune di Imola al fg. 153, mappali 291 sub 1, 2, 3, 4, operato con atto del 12.3.1971 notaio dott. ********** n. Rep. 10129/5155, da parte di F. B. nei confronti di X;

2) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza

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