Tribunale Cesena Forlì 5/11/2008

Redazione 05/11/08
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MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTI
In seguito a decreto di citazione, l’imputato era tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 171-ter lettera c) L.633/1941 – fatto accertato in Cesena in data 10.02.2000.
All’udienza del 14.12.2004, il difensore dell’imputato eccepiva questione pregiudiziale; il Giudice con ordinanza motivata come agli atti, accoglieva l’eccezione mandando gli atti alla Corte di Giustizia.
Con sentenza 08.11.2007 la Corte di Giustizia Europea (a cui si rinvia) dichiarava, in sintesi: l’illegittimità della normativa nazionale sull’apposizione del contrassegno SIAE statuendo che il contrassegno costituisce una specificazione tecnica e pertanto poiché lo stato italiano non ha mai ottemperato all’obbligo previsto, ne discende un vizio procedurale nell’adozione delle tecniche e l’inapplicabilità delle stesse, non opponibili ai privati.
All’udienza del 21.05.2008 il pubblico ministero procedeva a nuova contestazione a carico dell’imputato chiedendo di integrare il capo di imputazione con l’aggiunta dell’art. 171-ter lettera a) e b) L. 633/1941 fatto accertato in Cesena il 10.02.2000 (data del sequestro, doc. agli atti).
Il processo veniva rinviato dando termine a difesa.
Alla luce di quanto statuito dalla Corte di Giustizia, a parere di questo giudice, per quanto riguarda l’imputazione di cui all’art. 171-ter comma 1 lettera c) l’imputato deve essere assolto perché il fatto non sussiste.
Si precisa, che ai sensi della sent. Corte costituzionale n. 170 del 1984, il giudice italiano è tenuto a disapplicare la normativa nazionale che configga con quella comunitaria, con tutte le relative conseguenze anche sul piano penale, come nel presente caso, dove l’apposizione del contrassegno SIAE sul supporto è requisito per la rilevanza penale o meno dei fatti di cui al reato 171.ter lettera c).
La soluzione per cui si opta è stata avvallata anche dalla Corte di Cassazione, sent. 12.02.2008, n.13810 e n.13816, la quale ha affermato che, dopo la decisione del giudice comunitario viene vanificata la rilevanza penale di tutte le fattispecie di reato che includono come elemento costitutivo della condotta tipica il contrassegno SIAE.
"In concreto il fatto di reato non sussiste quando i contrassegni Siae mancanti non sono validi sotto il profilo comunitario".
La Corte ha poi ritenuto, con la decisione citata, che la formula assolutoria da adottare debba essere quella che si fonda sull’insussistenza del fatto.
In forza di tali considerazioni l’imputato va mandato assolto dal reato di cui all’art.171-ter lett. c). La Corte di Giustizia, al punto 45 della decisione (a cui si rinvia), ha ritenuto che debba essere il Giudice nazionale a statuire sulle spese. Conseguentemente, tutte le spese sostenute per il procedimento celebrato avanti alla Corte di Giustizia saranno a carico delle parti soccombenti.
Quanto alla successiva imputazione contestata in data 21.05.2008, questo giudice sottolinea che i nuovi fatti contestati risultano accertati in data 10.02.2000 e pertanto per i sopra citati comportamenti non vi è stata alcuna sospensione del processo (la sospensione, infatti, è inerente solamente alla lettera c) della legge citata ) di conseguenza i reati sono estinti per decorso del termine di prescrizione si sottolinea che sia alla luce della previsione normativa dei nuovi art. 157 c.p. e ss., sia in riferimento alla normativa precedente, in vigore all’epoca dei fatti applicabili ex art. 2 co. 4 c.p in quanto più favorevole al reo, i reati contestati alle lettere c) e b) si sono prescritti.

PQM

Visto l’art. 129 c.p.p dichiara il non luogo a precedere nei confronti dell’imputato in ordine alla nuova contestazione di cui all’art. 171-ter lettera a) e b) per essere gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.
Visto l’art. 530, 1° comma, c.p.p. assolve l’imputato dal reato di cui all’art. 171-ter lettera c) perché il fatto non sussiste.
Tutte le spese di giudizio inerente la questione pregiudiziale saranno a carico delle parti soccombenti del procedimento celebrato davanti alla corte di Giustizia della Comunità Europea (causa C-20/05).

Redazione