Tribunale Cesena Forlì 18/2/2008

Redazione 18/02/08
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SENTENZA

Nel procedimento penale contro:

TIZIO, nato il (omissis) a Cesena (FC), residente a Cesena – Via (omissis), ivi elettivamente domiciliato

ASSENTE PROCESSUALMENTE PRESENTE

IMPUTATO

Reato p. e p. dall’art. 171 bis L. 633/41 per aver detenuto, a scopo commerciale, contenendoli in n.4 CD ROM privi di marchio SIAE dei programmi per elaborare e segnatamente software per PC abusivamente duplicati,. In Cesena il 28.02.2002.
integrazione capo di imputazione del PM:
il pm contesta all’imputato, dopo la parola "duplicati", n. 190 videocassette vhs contenenti immagini dei concerti degli U2, ************, Depeche Mode, nonché n.508 musicassette contenenti brani musicali interpretati da U2 e ************, nonché 27 vhs 8 mm con incisi vari concerti di U2 e ************ e Depeche Mode, nonché n.283 cd musicali con riprodotti vari brani degli stessi autori, tutti privi del marchio SIAE.
In Cesena fino al 28.02.2002.

LE PARTI HANNO CONCLUSO COMESEGUE

Il PM – assoluzione perché il fatto non sussisto.
LA DIFESA – quando ai cd-vhs chiede l’assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e quando al software perché il fatto non sussiste.

MOTIVAZIONE

In esito all’istruttoria dibattimentale, sentite le parti, che hanno concluso come da verbale, il Tribunale osserva quando segue.
Per quale che attiene ai fatti di detenzione di materiali audiovisivo sprovvisto del timbro della SIAE, dopo la sent. 8.11.2007della Corte di Giustizia europea (a cui si rinvia, per sintesi) essi sono divenute penalmente irrilevanti, essendo stata dichiarata illegittima la normativa nazionale sull’apposizione del relativo contrassegno.
Rispetto alla detenzione la normativa nazionale sull’apposizione del relativo contrassegno.
Rispetto alla detenzione di materiale informatico, non essendovi stata prova dell’abusiva di duplicazione, la condotta non è punibile per difetto del dolo specifico, ossia lo scopo commerciale (v. esame del Maresciallo Buda).
Relativamente a quando in sequestro, non più necessario a fine di prova, se ne ordina la restituzione all’imputato.

P.Q.M

Visto l’art. 530 c.p.p. assolve l’imputato dal reato relativo ai supporti audiovisivi perché non previsto dalla legge come reato e dal reato relativo ai programmi per elaboratore perché il fatto non costituisce reato.
Ordina la restituzione all’imputato di quanto in sequestro.

Redazione