Malpratice medica: è esclusa se è stato il paziente a impedire la diagnosi

Scarica PDF Stampa
Riferimenti normativi: artt. 1176 e 2236 c.c
Precedenti giurisprudenziali: Cass. civ. sez. 3, del 02.08.2016, n. 16039; Cass. civ. sez. I. del 03.07.2013, n. 16620; Cass. n 23918/06; Cass. S.U. 13533/01, Cass. S.U., n. 577/2008

Fatto

A seguito di quanto accertato in sede penale, i familiari di un paziente morto a causa di un aneurisma e arresto cardirespiratorio si rivolgevano al Giudice civile per vedere condannare la struttura sanitaria e l’infermiera, che si era presa cura del paziente al suo arrivo in pronto soccorso, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla morte del familiare.
In sede penale era emersa era stato appurato che la prestazione professionale svolta dall’infermiera che aveva fatto il triage all’arrivo in pronto soccorso del paziente non era stata adeguata, in quanto ella, sottovalutando il codice giallo assegnato dai sanitari del 118, lo aveva erroneamente declassato in codice bianco, così aggravando irrimediabilmente le condizioni di salute del paziente, che fatto un nuovo accesso al pronto soccorso la mattina seguente, era deceduto dopo alcune ore.
Sia l’azienda sanitaria che l’infermiera, costituitesi in giudizio, rigettavano ogni responsabilità, sostenendo che l’attività professionale svolta dai medici e paramedici ospedalieri era stata responsabile e corretta, non essendo immediatamente diagnosticabile sulla base della sintomatologia lamentata la patologia che aveva poi portato al decesso il paziente.

La decisione del Tribunale

Il Giudice di primo grado, attenendosi a quanto emerso dalla CTU svolta, ha ritenuto la domanda avanzata dai familiari del paziente deceduto infondata, rigettando così la richiesta di condanna di risarcimento danni nei confronti della struttura sanitaria e dell’infermiera che aveva operato il triage.
Secondo il convincimento del Giudice l’infondatezza della domanda attrice era dipesa dalla mancata prova da parte di questa dell’esistenza del nesso causale tra la condotta tenuta dai sanitari e l’evento morte del paziente, atteso che il personale sanitario non avrebbe potuto né nel primo accesso al pronto soccorso né al secondo accesso, impedire l’evento morte. Il Giudice ha, infatti, ricordato come nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere del paziente dimostrare il nesso causale provando che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del più probabile che non, causa del danno.

Nel motivare la decisione presa il Giudice richiama totalmente la relazione del consulente d’ufficio, che si sofferma su due aspetti della vicenda (i) il triage operato dall’infermiera e (ii) l’allontanamento volontario del paziente nel primo accesso al pronto soccorso. Con riguardo al primo aspetto il consulente nella sua disamina è arrivato alla conclusione per cui il codice assegnato dall’infermiera del triage era corretto e congruo ai sintomi che accusava in un primo momento il paziente, tanto che lo stesso dopo alcune ore aveva deciso di allontanarsi dal pronto soccorso, ancor prima di essere stato visitato, e far ritorno a casa con propri mezzi.

In particolare il consulente ha affermato, basandosi sugli studi scientifici più aggiornati in materia di diagnosi clinica e strumentale e al trattamento in urgenza dell’aneurisma dissecante di tipo A, che in rapporto ai criteri di triage non sussistevano elementi che facessero pensare ad una condizione clinica che comportasse un’assegnazione di codice giallo o rosso e che l’eventuale rivalutazione triagistica non si è potuta realizzare a causa dell’allontanamento volontario del paziente dal pronto soccorso.

Con riguardo a quest’ultima circostanza il consulente si è espresso evidenziando che un tale atteggiamento abbia certamente impedito o ritardato valutazioni cliniche e strumentali che avrebbero potuto condurre ad una diagnosi corretta, proprio nel periodo di tempo che lo stesso paziente aveva preferito trascorrere a casa.

Il consulente d’ufficio ha poi concluso la sua relazione evidenziando che la sintomatologia rappresentata dal paziente in occasione del secondo accesso al pronto soccorso era aspecifica rispetto alla diagnosi autoptica eseguita dopo il decesso, dalla quale è emersa la rottura di aneurisma dissecante dell’arco ascendente dell’aorta, empopericardio, shock cariogeno ed arresto cardiorespiratorio, non riscontrando pertanto alcun errore del personale dell’ospedale convenuto competente per l’assegnazione del codice ai pazienti che accedono al pronto soccorso. Su tale premessa il Giudice di primo ha ritenuto di condividere le conclusioni del consulente d’ufficio, il quale ha affermato che il rischio di mortalità in rapporto al quadro clinico che è possibile desumere dalla documentazione, relativo a una procedura chirurgica di correzione eseguita nel secondo accesso al pronto soccorso, era pressoché sovrapponibile a quello che si poteva ipotizzare il giorno precedente durante il primo accesso, pertanto il comportamento dell’infermiera addetta al triage non ha di fatto ridotto le ciance di sopravvivenza del paziente.

Volume consigliato

Sentenza collegata

63954-1.pdf 157kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Avv. Muia’ Pier Paolo

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento