Tribunale Bologna 21/3/2011

Redazione 21/03/11
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con decreto di citazione diretta, emesso in data 5.10.2005, ****** era tratto a giudizio avanti a questo Tribunale per rispondere della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, come meglio specificato nel capo d’imputazione.

Nel corso del dibattimento – svoltosi in contumacia – veniva rigettata la richiesta di prove orali, essendo il processo documentalmente istruito (gli esiti del c.d. alcoltest erano già stati inseriti nel fascicolo per il dibattimento, così come il verbale di accertamenti urgenti della Polizia Municipale di Bologna in data (…)).

All’esito della discussione le parti concludevano come da verbale.

Ritiene questo giudice che alla luce delle risultanze istruttorie debba affermarsi la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli.

Ed invero, dagli elementi in atti risulta che Ga.Vl. il (…) era identificato in Via (…) (da parte di agenti della Polizia Municipale) quale conducente dell’auto (…) targata (…) e, sottoposto a controllo, risultava che si era addormentato al volante, aveva alito vinoso, era "malfermo sulle gambe" e pronunciava frasi sconnesse (cfr. verbale di accertamenti urgenti già sopra menzionato); l’imputato veniva quindi sottoposto al test alcolimetrico, che risultava ampiamente positivo (alcool 1,03 g/l. alla prima ed anche alla seconda prova: cfr. esito in atti).

Sulla base di tali elementi probatori risulta pienamente integrata la fattispecie di reato di cui all’imputazione; ed invero, i "sintomi" accertati nell’immediatezza e le risultanze del c.d. alcoltest dimostrano inequivocabilmente che l’imputato si è posto alla guida dell’auto in palese stato di ubriachezza e che dunque sussiste l’elemento oggettivo del reato. Va, del resto, ricordato che lo stato di ebbrezza – peraltro nel caso de quo accertato sia mediante il c.d. etilometro o alcoltest sia attraverso quanto rilevato dagli agenti operanti – può essere desunto da qualsivoglia elemento idoneo allo scopo e quindi anche da elementi sintomatici desumibili, come nel caso di specie, dalle condizioni del soggetto (cfr., ex multis, Cass. Pen., Sez. IV, 9.6.2004, n. 32961, Ma.; Cass. Pen., Sez. IV, 27 giugno 2006, n. 38438, Co.).

Quanto all’imputabilità, è appena il caso di ricordare che la stessa deve ritenersi perfettamente configurabile a norma dell’art. 92 c.p.

Per quanto attiene poi all’elemento soggettivo, si osserva innanzitutto, da un punto di vista generale, che l’art. 92 c.p. pone solo una deroga alla regola della capacità al momento del fatto, ma non stabilisce affatto che tale imputabilità implichi anche l’automatica colpevolezza per il fatto commesso.

Nondimeno, si osserva come la verifica dell’elemento psicologico debba essere rapportata, secondo la costante giurisprudenza, non già alla causazione dello stato di ubriachezza, bensì alla commissione del reato.

Ciò premesso, appare del tutto ragionevole ritenere che l’imputato, nel momento in cui ha assunto bevande alcoliche, abbia effettivamente previsto la successiva commissione del fatto di reato in esame, atteso che si è posto alla guida della predetta auto (e ciò ha fatto volontariamente, non risultando elementi in senso a ciò contrario).

Ne consegue che il prevenuto deve essere ritenuto responsabile, quantomeno a titolo di colpa, del reato ascrittogli, atteso che la natura di reato contravvenzionale dell’illecito in esame impone la punibilità dello stesso a titolo di dolo o colpa indifferentemente.

Sono, dunque, sussistenti tutti gli elementi costitutivi del reato contestato.

Così affermata la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli, ritiene questo giudice che – alla luce dei criteri di cui all’art. 133 c.p., singolarmente ed unitariamente valutati – e considerata in specie la gravita del fatto ed i precedenti penali dell’imputato, pena congrua (determinata in base alla normativa previgente, applicabile ratione temporis) sia quella di mesi uno di arresto ed Euro 500,00 di ammenda. Non sono concedibili le attenuanti generiche, non essendo emersi elementi specifici che possano giustificarle.

Alla condanna consegue per legge l’obbligo del pagamento delle spese processuali.

Alla condanna consegue inoltre la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, che appare conforme a giustizia determinare in mesi uno.

I precedenti penali dell’imputato sono ostativi all’applicazione di qualsiasi beneficio.

P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,

dichiara Ga.Vl. responsabile del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di mesi uno di arresto ed Euro 500,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali;

dispone la sospensione della patente di guida per mesi uno.

Così deciso in Bologna il 21 marzo 2011.

Redazione