Concorsi riservati e disoccupazione

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L’art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, nell’individuare le modalità di attuazione delle assunzioni obbligatorie, statuisce che per le assunzioni di cui all’art. 36, comma 1, lettera a) del d. lgs. n. 29 del 1993 (sostituito dall’art. 35, comma 1, lettera a) del d. lgs. n. 165 del 2001) gli appartenenti alle categorie protette – iscritti nell’elenco di cui all’art. 8, comma 2 della predetta legge in cui possono essere inseriti esclusivamente quelli che risultano disoccupati – hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso; il precetto richiamato costituisce la norma di chiusura del sistema, nell’introdurre un principio di portata generale.

Avuto riguardo  al requisito della iscrizione nell’elenco di cui all’art. 8 co. 1  – oltremondo scrutinata dalla Giurisprudenza amministrativa (v. da ultimo Cons. St., III sez., 30.5.2017, n. 2562, nonché T.A.R. Campania, V sez., 3.8.3016, n. 4004, che a sua volta richiama Cons. St., VI sez., 14.12.2016, n. 7395) l’articolo «stabilisce per tabulas» che soltanto i soggetti iscritti nell’elenco di cui all’art. 8, comma 2 della predetta legge, in quanto disoccupati, hanno titolo alla riserva dei posti (id est: iscrizione, e dunque possesso dello stato di disoccupazione come condicio sine qua non, legittimante l’operatività di una norma speciale recante deroga ai principi generali): «i lavoratori disabili devono essere iscritti negli elenchi menzionati all’art. 8, comma 2, per poter beneficiare della “riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso”, sicché appare evidente che lo stato di disoccupato debba essere posseduto necessariamente, se non altro ai fini di poter beneficiare dell’aliquota di posti a concorso» (Cons. St., 7395/2016). Tale condizione deve permanere sino al momento dell’assunzione, secondo l’opzione scrutinata dal Tribunale nella sentenza in rassegna.

 Vi è poi la norma dell’art. 16, comma 2 della l. n. 68 del 1999 – la quale dispone che i lavoratori disabili «che abbiano conseguito» l’idoneità nei concorsi pubblici “possono essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 3, [«anche se non versino in stato di disoccupazione» – dizione espunta con L. 114/2014], e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso” -. Tale disposto non si pone in contrasto con le sopracitate norme, ma disciplina una fattispecie diversa e cioè quella successiva al conseguimento dell’idoneità, ma le completa e  integra, prevedendo che ai fini dell’assunzione il lavoratore disabile (ma solamente in quella specifica ipotesi rimessa alla discrezionalità della P.A. e non in via generale). E’ dunque in una specifica situazione (da non confondersi con quella in esame, in cui trattasi di concorso interamente riservato a chi sia iscritto nelle liste ex art. 8) che viene previsto che l’aspirante all’assunzione possa anche non trovarsi in stato di disoccupazione nella fase di immissione in servizio. La disposizione si limita ad attribuire all’amministrazione la facoltà discrezionale di assumere anche soggetti disabili già in possesso di un impiego «anche oltre il limite dei posti riservati nel concorso. Questo non vuol dire che, come affermato dal T.A.R., le riserve di posto di cui agli artt. 1 e 3 non debbano essere connesse allo stato di disoccupazione, il quale deve considerarsi sempre il presupposto necessario per la loro applicazione» (così Consiglio di Stato 14 dicembre 2006, n. 7395; conformi Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 luglio 2010, n. 4884 e 5 febbraio 2010, n. 525).

Un diverso assunto non può essere condiviso anche perché contrasterebbe con molteplici parametri costituzionali: con l’art. 3 Cost., atteso che il riconoscimento della tutela incondizionata alle categorie protette comprimerebbe posizioni giuridiche professionali consolidate in capo ad altri soggetti; con l’art. 4 Cost., per gli stessi motivi, essendo questo volto a promuovere le condizioni idonee a rendere effettivo l’esercizio del diritto al lavoro; con l’art. 38, perché promuovendo indiscriminatamente lo sviluppo di carriera, si supererebbero gli adeguati livelli di tutela imposti dal rispetto dei canoni di solidarietà che devono ispirare la legislazione sociale, specialmente in materia di impiego pubblico e con l’art. 97 Cost., in quanto violando i canoni di buon andamento e imparzialità, mediante la compressione dell’esigenza della pubblica amministrazione alla selezione dei  soggetti maggiormente idonei a ricoprire le posizioni di responsabilità, si travalica il quantum di tutela riconoscibile ai soggetti svantaggiati dagli artt. 3, 4, e 38 Cost. (v. sentenza 190.06).

Non può condividersi la tesi per cui la legge 68/99 (il cui art. 7 richiede l’iscrizione dei lavoratori disabili nell’elenco di cui al successivo art.  8,  comma 2,  ovverosia  nell’elenco, con  unica  graduatoria, dei disabili  che  risultino  disoccupati)  riguardi  esclusivamente  i  concorsi pubblici  in  cui  sia  prevista  la  riserva  dei  posti  per  i  disabili,  mentre  non troverebbe applicazione nei concorsi, quale quello che ne occupa, interamente destinati a soggetti appartenenti alle categorie protette e ciò perché nei concorsi in cui opera la quota di riserva, vi è la necessità di armonizzare la tutela del disabile, imposta dall’art. 38 della Costituzione, dal Diritto dell’Unione Europea e dagli obblighi internazionali assunti dallo Stato Italiano con altri valori di rilievo costituzionale (in primis art. 97, 3 e 51 Cost.), che  postulano  la  necessità  di  preservare,  nelle  procedure  di  selezione pubblici dipendenti, l’integrità del principio secondo il quale la selezione deve avvenire in base al merito e nel rispetto del criterio della parità di trattamento. Dalla lettera della norma non si evince discrimen alcuno tra concorso riservato ai disabili in via esclusiva e non. Invero la ratio della Legge n. 68/1999 è quella di favorire l’inserimento lavorativo del soggetto svantaggiato che versi nello stato di disoccupazione; venendo meno la disoccupazione (e dunque l’iscrizione nelle liste), non vi è più tutela da accordare secundum legem a chi non rientri più negli elenchi dell’art. 8 cit..

E’  indubbio  infatti  che  la  legge  attribuisca  la  qualità  di  “riservista”  alla persona disabile in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 8, alla quale l’assunzione deve essere garantita, ove ritenuta idonea all’esito del concorso pubblico. Diversamente, aderendo alla tesi attorea, si creerebbe un favor per il soggetto non  più  iscritto (in  quanto medio tempore «occupato») ai  danni degli altri concorrenti ancora in attesa di occupazione (e  iscritti  nelle cd. liste speciali), pervenendosi all’effetto distorsivo di consolidamento della posizione lavorativa del soggetto non più inoccupato in spregio all’aspirazione dell’inserimento lavorativo di tutti gli altri concorrenti ancora in attesa di occupazione e perciò iscritti nelle liste ex art. 8 L. 68/1999. E’ dunque proprio la permanenza dell’iscrizione al   momento   dell’assunzione   (e   dunque   il   perdurare   dello   stato   di disoccupazione) ad assolvere alla funzione di garanzia dell’interesse tutelato dalla norma speciale e non l’opposto.

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Avv. Biamonte Alessandro

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