I condomini “scostumati” rispondono dei reati di disturbo della quiete pubblica e getto pericolo di cose

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Il nostro ordinamento prevede che chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309 (art. 659 Cp – Disturbo della quiete pubblica).

Allo stesso modo, anche chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare offese, imbrattare o molestare le persone, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 206 euro (art. 674 Cp – Getto pericolo di cose).

La giurisprudenza è univoca nel ritenere configurato il reato contravvenzionale di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone allorquando i rumori, eccedenti la normale tollerabilità, siano virtualmente in grado di infastidire un numero indeterminato di persone.

Con riferimento alle immissioni rumorose in condominio, pertanto, queste non solo devono arrecare disturbo alla quiete degli occupanti gli appartamenti superiori o inferiori, ma anche interessare una parte più ragguardevole degli occupanti gli appartamenti in condominio.

Trattasi di reato di pericolo concreto, per il quale non è necessaria l’effettiva lesione del diritto alla quiete nelle proprie occupazioni ed al riposo di una pluralità di soggetti ma, tuttavia, occorre che la condotta si concretamente idoneità – anche potenzialmente – a ledere una molteplicità di persone (Cfr.: Cass. pen. n. 40329/2014; Cass. pen. n. 28670/2017; Cass. pen. n. 1746/2017).

Il reato contravvenzionale di getto pericolo di cose, invece, è posto a salvaguardia della pubblica incolumità, pertanto, la condotta del soggetto attivo consistente nel lancio di cose ovvero nell’emissione di gas, vapori o fumi, deve comportare l’imbrattamento o la molestia delle persone, risultando conseguentemente escluso il reato in caso di danno a cose o oggetti.

Tale fattispecie si concretizza nel momento in cui la molestia, che prescinde dal superamento di eventuali valori soglia previsti dalla legge, supera la normale tollerabilità, per la quale, in mancanza di adeguati strumenti che possano accertare l’intensità delle emissioni, risultano sufficienti dichiarazioni di testimoni, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti (Cass. pen. n. 44257/2017),

Nel caso concreto, Il Tribunale di Bari, facendo riferimento ai suddetti principi, con la sentenza depositata in data 3 ottobre 2017, ha ritenuto responsabili dei reati di disturbo della quieta pubblica e getto pericolo di cose, due condòmini evidentemente riottosi alla “vita” in condominio.

Dall’istruttoria dibattimentale, incentrata sulla audizione di diversi condòmini residenti nel medesimo stabile, era infatti emerso come, gli imputati, fossero avvezzi a <<schiamazzi e rumori, versavano inoltre, acqua sul pianerottolo e lasciavano spazzatura in ambiente comune imbrattando e arrecando molestia>>.

In buona sostanza, gli imputati <<erano soliti porre in essere delle condotte irrispettose …. . Tanto per citarne alcune: – <<sedie che venivano trascinate, tirate e battevano, bam, bam, di continuo … non c’era un orario … tutti i giorni”; – rumori, litigi, striscio delle sedie, le porte che si sbattevano; – i rumori avvenivano il pomeriggio presto, più o meno dalle tre … anche la sera tardi …; – sciorinavano i tappeti, stendendoli appena usciti dalla vaschetta, facendo, così cadere copiosamente acqua (riferisce il teste: <<la cosa che mi faceva imbestialire di più è quando stavano questi tappeti, usciti dalla vaschetta dell’acqua e appesi e giù sul balcone diventava … diciamo era un lago, non si poteva uscire>>); – il deposito del secchio dell’immondizia sul pianerottolo>>.

Insomma, conclude, il Tribunale, tutte condotte potenzialmente idonee a disturbare la quiete delle persone e, pertanto, a distogliere dallo studio e dalle normali occupazioni, ingenerando stati di nervosismo, per giunta, con condotte anche provocatorie, (<<si pensi al C.G. costretto a subire lo “sciorinio” continuo di panni intrisi di acqua e il sorriso provocatorio che il D. – consapevole del disturbo arrecato con le sue condotte, atteso che più volte l’amministratore l’aveva richiamato in tal senso – gli riservava quando lo incontrava “quando incontravo il D. non faceva altro che guardarmi e rideva>>), nei confronti degli altri condòmini, nonché a molestare la persona offesa e imbrattare luoghi comuni.

Pertanto, gli imputati sono stati ritenuti colpevoli dei reati loro ascritti, e condannati alla pena di Euro 250,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Sentenza collegata

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Avv. Accoti Paolo

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