Tribunale Amministrativo Regionale Veneto Venezia 20/4/2010 n. 1429

Redazione 20/04/10
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Svolgimento del processo
La ricorrente premette in fatto di essere stata assunta dalla U.L.S.S. n. 15 *********** in esito a concorso pubblico nella posizione funzionale di istruttore direttivo-educatore pedagogista, qualifica funzionale VII ex D.P.R. 347 del 1980, con deliberazione in data 4 dicembre 1991 n. 522 dell’Amministratore Straordinario.
Il concorso a cui aveva partecipato, bandito con provvedimento n. 1130 del 21 dicembre 1989 richiedeva la laurea in psicologia.
Fu assegnata alla direzione del Centro per il Recupero e la Riabilitazione dei Disabili di San Donà di Piave (già Centro Educativo Occupazionale Diurno – CEOD) nonché al servizio di inserimento lavoratori (SIL già Centro Propedeutico al lavoro) con le funzioni di direttore Psicologo Psicopedagogista.
Le funzioni assegnate sia nella veste di direttore del Centro di Recupero, sia presso il SIL comportano l’esercizio di mansione proprie della professionalità dello psicologo come definite dall’art. 1 della L. 56 del 1989.
La ricorrente, psicologo iscritto all’Albo della Regione Veneto, e abilitata al relativo esercizio professionale, chiedeva perciò alla U.L.S.S. di appartenenza di essere inquadrata nella qualifica funzionale VIII anziché nella qualifica funzionale VII in applicazione dell’art. 34 del D.P.R. 333 del 1990 e dell’art. 40 del D.P.R. 347 del 1983.
La richiesta svolta con atto notificato il 3 maggio 1996, rimaneva senza riscontro sino a che con provvedimento n. 627 del 14 maggio 1997 il Direttore Generale della U.L.S.S., previa soppressione di un posto di istruttore direttivo, educatore pedagogista laureato e istituzione di un posto di funzionario, responsabile del Centro Educativo Occupazionale Diurno nella pianta Organica della Direzione dei Servizi sociali, provvedeva a reinquadrare la ricorrente nella qualifica funzionale VIII.
La deliberazione era interloquita dalla Amministrazione Regionale che eccepiva l’inammissibilità del reinquadramento in quanto la dr. V. non avrebbe potuto usufruire delle previsioni dell’art. 34 del D.P.R. 333 del 1990 non risultando essere in servizio alla data del 1 ottobre 1990.
La U.L.S.S. forniva chiarimenti con atto del 25 settembre 1997, ma la Giunta Regionale con provvedimento del 29 ottobre 1997 comunicato alla ricorrente con nota della U.L.S.S. 13 novembre 1997 prot. 4261 annullava la delibera di reinquadramento.
Il provvedimento regionale viene ritenuto illegittimo e se ne chiede l’annullamento e contestualmente si chiede che sia accertato il diritto della ricorrente all’inquadramento nella qualifica funzionale VIII con ogni conseguenza di ordine giuridico ed economico.
A sostegno del ricorso deduce i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 34 del D.P.R. 333 del 1990. Eccesso di potere per illogicità, disparità di trattamento e difetto di motivazione.
Il reinquadramento della dr. V. si imponeva in relazione all’avvenuta sovrapposizione tra la procedura concorsuale, preistruttore direttivo di qualifica VII da assegnare alla direzione del C.E.O.D., e quella di entrata in vigore della normativa contrattuale che assegnava la figura del direttore del Centro di Formazione Professionale alla qualifica funzionale VIII, cui conseguiva una attribuzione di qualifica non corrispondente a quella spettante per il posto in organico oggetto del bando e poi effettivamente coperto.
La Regione erra laddove afferma che la trasformazione dei posti prevista dall’art. 34 del D.P.R. 333 del 1990 sia riferibile unicamente al personale già in servizio, che usufruirebbe così di un passaggio di qualifica e non abbia invece, carattere di determinazione permanente della qualifica da attribuire al personale assegnato alla direzione delle strutture indicate.
2) Violazione dell’art. 40 del D.P.R. 347 del 1980 in relazione all’art. 1 e ss. della L. 56 del 1989.
Il diritto della ricorrente all’inquadramento nella qualifica funzionale VIII deve ritenersi spettante anche in relazione a presupposti autonomi rispetto a quelli valorizzati dalla U.L.S.S. nel provvedimento di reinquadramento.
Dalla data di costituzione dell’albo professionale l’esercizio della professione di psicologo, costituisce esercizio di professione protetta ed il relativo titolo assume la qualificazione di laurea professionale.
Nella specie trovava obbligatoria applicazione l’art. 40 lett. G, seconda parte del D.P.R. 347 del 1983 (applicabile al personale U.L.S.S. dei settori sociali) che prescrive l’attribuzione della qualifica VIII al personale in possesso di diploma di laurea professionale e che occupa un posto per il quale sia richiesto tale specifico titolo di studio a prescindere dalla tipologia dell’ente in luogo della qualifica VII che è la qualifica di ingresso con laurea non professionale.
L’art. 34 del D.P.R. 33 prevede esplicitamente il reinquadramento in conformità a questa previsione del personale con laurea professionale.
Non si sono costituite in giudizio le intimate amministrazioni. All’udienza del 5 giugno 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Risulta agli atti del giudizio che la ricorrente è stato assunta in data 18 febbraio 1991 in forza di concorso pubblico bandito con delibera n. 1330 del 21 dicembre 1989 per la qualifica di istruttore direttivo (educatore pedagogista).
Tanto chiarito in punto di fatto, infondata deve ritenersi la pretesa della ricorrente a vedersi attribuita la qualifica superiore (ottava) sul rilievo che nelle more di espletamento del concorso era entrata in vigore il d.p.r. 333/90 che contemplava l’ottava qualifica funzionale per i funzionari responsabili dei centri di formazione professionale.
Ed invero il decreto presidenziale citato in effetti ha previsto l’inquadramento nell’ ottava qualifica funzionale del "direttore dei centri di formazione professionale"ma lo stesso,ovviamente, poteva trovare applicazione solo nei confronti dei soggetti che alla data della sua entrata in vigore (1 ottobre 1990) già ricoprivano tale carica.
La ricorrente, come visto, a tale data non era ancora dipendente della ULSS e pertanto correttamente la Giunta Regionale del Veneto ha annullato la deliberazione della ULSS citata che aveva provveduto all’inquadramento della ricorrente nell’ ottava qualifica funzionale.
È vero che la citata delibera aveva disposto tale inquadramento con la contestuale modifica della pianta organica (e cioè con soppressione del posto di istruttore direttivo educatore-pedagogista e contestuale istituzione di un posto di funzionario responsabile del centro educativo occupazionale diurno) ma è ovvio che la modifica della pianta organica non poteva comportare automaticamente il passaggio di qualifica del dipendente solo perché in fatto svolgeva la funzione in questione e ciò perché occorreva a tal fine sempre una procedura concorsuale finalizzata all’individuazione del dipendente più meritevole ad occupare il posto oggetto di nuova istituzione.
Ciò in conformità al principio giurisprudenziale secondo il quale lo svolgimento di fatto di mansioni superiori rispetto alla qualifica di inquadramento dei pubblici dipendenti deve ritenersi del tutto irrilevante ai fini della progressione della carriera e ciò in ragione del fatto che il rapporto di pubblico impiego è connotato (tra l’altro) dai principi di imparzialità, efficienza e buon andamento di cui agli articoli 97 e 98 della costituzione; principi che implicano la necessità che ogni passaggio di qualifica formale avvenga tramite procedura selettiva (Consiglio di Stato, sezione quinta, 17 settembre 2008 n.4431) nonché in consonanza del principio giurisprudenziale secondo cui nell’ambito del pubblico impiego, in difetto di una specifica e puntuale disciplina legislativa o contrattuale, deve ritenersi non consentito l’inquadramento automatico nella qualifica superiore solo perché muta la pianta organica.
Del pari alcuna rilevanza può assumere la circostanza che le funzioni relative al posto ricoperto dalla ricorrente richiedano il titolo professionale di psicologo e che l’articolo 40 lettera g) del d.p.r. 347/83 prevedeva a suo tempo l’attribuzione dell’ottava qualifica "al personale in possesso del diploma di laurea professionale e che occupa un posto per il quale sia rimasto tale specifico titolo di studio…"Ciò perché a prescindere dal fatto che il richiamato articolo 40 è norma che può trovare applicazione solo nei confronti del personale in servizio alla data della sua entrata in vigore (e in quel determinato assetto organizzatorio di qualifiche e livelli) deve ritenersi assorbente la circostanza che il ricorrente ha partecipato ad un concorso per la settima qualifica funzionale, né ha mai contestato il relativo bando nella parte in cui prevedeva espressamente tale qualifica formale di assunzione.
In forza delle svolte considerazioni il ricorso va pertanto rigettato.
Sussistono peraltro giusti motivi per disporre la compensazione delle spese

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Terza Sezione, rigetta il ricorso in epigrafe.Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Redazione