Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte sez. I 10/4/2009 n. 1018

Redazione 10/04/09
Scarica PDF Stampa
FATTO E DIRITTO

1. La società ricorrente impugna il provvedimento del 24.12.2008 con cui il Comune intimato diffida a non eseguire i lavori oggetto di DIA presentata il 28.3.2008, relativa a lavori di installazione di un impianto di telefonia mobile.

La Sezione ritiene di dover sollevare d’ufficio la questione della ricevibilità del gravame, non eccepita dal Comune resistente.

Al riguardo evidenzia che il provvedimento impugnato è stato conosciuto dalla ricorrente società in data 29.12.2008, come ammesso dalla stessa nel ricorso introduttivo e non contestato dal Comune.

Ne consegue che il termine per la notifica del ricorso spirava il 27.2.2009, individuandosi in tale data il sessantesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento.

Nel caso all’esame del Collegio invece la notificazione dell’atto introduttivo risulta essere stata perfezionata in data 3.3.2009, come emerge dalla cartolina recante l’avviso di ricevimento sottoscritto dall’Ente intimato.

Nessun rilievo può infatti annettersi rilievo ai fini del perfezionamento della notifica la data del 27.2. 2009 in cui è stato consegnato il plico dell’atto notificando all’Ufficio Postale.

Invero, la notifica dello stesso è stata effettata in proprio dall’avvocato, debitamente autorizzato dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza, ex l. n. 53/1994.

2. Va in proposito rammentato che in caso di notifica di un atto processuale effettuata in proprio dall’avvocato ex art. 3, l. 21.1.1994, n. 53, la notificazione si perfeziona, anche per il notificante, "in forza del rinvio operato dall’art. 3, comma 3, di detta legge alla disciplina della l. 20 novembre 1982 n. 890, con la consegna del plico al destinatario da parte dell’agente postale" (Cassazione Civile, sez. II, 25 settembre 2002, n. 13922).

Merita di essere ricordato che la Sezione ha recentemente attinto lo stesso principio di diritto, sulla base, peraltro, di differenti considerazioni appuntate sulla diversità del ruolo e della funzione dell’Ufficiale giudiziario rispetto all’Avvocato, e valorizzando la circostanza che è solo relativamente alle notifiche effettuate dal primo, in quanto pubblico ufficiale deputato specificamente ed istituzionalmente ad effettuare notifiche di atti giudiziari, che è intervenuta la Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 477/2002 e che pertanto non può applicarsi alle notifiche effettuate in proprio dall’avvocato ex art. 3, l. n. 53/1994, il meccanismo anticipatorio del momento perfezionativo della notifica alla consegna del plico all’Ufficiale notificante (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 9.4.2008, n. 604).

La Sezione ha poi più di recente ribadito il delineato indirizzo in una fattispecie identica a quella all’esame (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 12.2.2009, n. 431).

Discende da quanto finora illustrato che il gravame in epigrafe va dichiarato irricevibile per tardività della notifica.

Le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – Prima Sezione – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo dichiara irricevibile per tardività della notifica.

Compensa integralmente le spese di lite tra le costituite parti.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Redazione