Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia Milano sez. III 3/3/2010 n. 526

Redazione 03/03/10
Scarica PDF Stampa

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso depositato il 3 aprile 2007, la ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, chiedendo al Tribunale Amministrativo Regionale di disporne l’annullamento, previa sua sospensione, in quanto viziato da violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 12 aprile 2007, il Collegio ha rigettato l’istanza cautelare di sospensione.
Sul contraddittorio così istauratosi, all’udienza del 16 dicembre 2009, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva.
2. La legislazione nazionale adottata negli ultimi anni, d.lgs. n. 286 del 1998, l. n. 189 del 2002, d.l. n. 195 del 2002, si fonda sulla radicale premessa per la quale nessun soggetto extracomunitario può entrare nello Stato, ed ivi stabilmente soggiornare, qualora non sia munito di visto di ingresso e di permesso di soggiorno, e cioè di un titolo amministrativo che autorizzi questi allo stabilimento, alla circolazione ed allo svolgimento di attività per specifiche tassative ragioni (di visita, affari, turismo, studio, lavoro, ricongiungimento familiare e motivi familiari, protezione sociale, asilo e protezione temporanea, cure mediche).
3. Nel caso di specie, la ricorrente, in data 1 marzo 2005, ha inoltrato istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale precedentemente ottenuto e scaduto il 25 febbraio 2005; l’istanza è stata rigettata dal momento che non sussisterebbero le condizioni stabilite dalla legge non essendo la lavoratrice stagionale rientrata nello stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno e nuovamente autorizzata a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale.
In punto di fatto, va osservato che effettivamente la ricorrente è entrata in Italia, sulla base di un visto di ingresso per lavoro subordinato stagionale (cfr. doc. 2 – all. ricorrente).
3.1. L’art. 24, comma 4, d.lgs. 1998 n. 286 prevede che il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può, inoltre, convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni". L’art. 38, commi 2 e 7, d.P.R. 1999 n. 394 specifica che, ai fini dell’autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l’anno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nell’ambito delle medesime richieste cumulative, nonché nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni. Inoltre, i lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l’anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di cui all’articolo 29, possono richiedere alla questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dell’articolo 9 del regolamento.
In proposito la giurisprudenza, condivisa da questo Tribunale, ha specificato che la normativa vigente non consente, a richiesta dello straniero interessato, il rinnovo automatico di un permesso di soggiorno, già rilasciato esclusivamente per lavoro stagionale, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ma prevede una procedura più complessa (quella appunto specificata nell’art. 24, comma 4, del D.L.vo 1998 n. 286 e nell’art. 38, commi 2 e 7, del D.P.R. n. 1999 n. 394) secondo la quale è necessario che il lavoratore stagionale rientri nel suo Paese di origine, dopo di che avrà, semmai, la precedenza su altri connazionali per il rientro l’anno successivo o, comunque dopo il rientro, per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno a titolo diverso da quello stagionale, previa autorizzazione al reingresso in Italia ed autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro competente ai fini della richiesta conversione, pur sempre nel rispetto delle quote di flusso annuale (cfr. T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 16 gennaio 2007, n. 13; T.A.R. Umbria Perugia, 14 febbraio 2007, n. 130; T.A.R. *************, sez. I, 02 marzo 2007, n. 183).
3.2. E’ del tutto irrilevante, a questo punto, la circostanza che la ricorrente abbia svolto attività lavorative ulteriori dopo avere ottenuto il permesso di soggiorno per lavoro stagionale, in quanto dalla documentazione acquisita non risulta che ella sia rientrata nel Paese di origine (nel corpo del ricorso, del resto, la ricorrente non nega affatto l’insussistenza di tale requisito), mentre la conversione di questo tipo di permesso in quello per lavoro subordinato presuppone, come abbiamo visto, proprio il ritorno dell’interessato nel Paese di origine e, quindi, l’attivazione della procedura delineata dalle norme suindicata.
3.3. Alcun legittimo affidamento la ricorrente poteva maturare per il semplice fatto che l’amministrazione aveva ricevuto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno giacché ciò, come è ovvio, comportava unicamente l’apertura del relativo procedimento e non certo il suo accoglimento.
3.4. Neppure, da ultimo, è condivisibile la deduzione secondo cui la ricorrente non avrebbe potuto desumere il divieto di rinnovo dal titolo di soggiorno inizialmente ottenuto. Lo stesso, infatti, oltre a recare la dicitura "motivo del soggiorno lavoro subordinato (anche stagionale)", specifica che il motivo di ingresso è lo svolgimento di lavoro subordinato stagionale.
3.5. In definitiva, il provvedimento impugnato ha legittimamente respinto la richiesta di rinnovo del permesso per ragioni di lavoro subordinato, in quanto la ricorrente è presente in Italia esclusivamente sulla base di un visto per lavoro stagionale, ma non sussistono le condizioni per la conversione del titolo di soggiorno, secondo quanto previsto dalle norme sopra indicate.
4. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, attese le condizioni di disagio sociale della ricorrente comunque accertate dal Collegio.

P.Q.M. – Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe:
Rigetta il ricorso e compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Redazione