Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Roma 25/6/2010 n. 21276

Redazione 25/06/10
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Svolgimento del processo. Motivi della decisione. – L’art. 1 della legge 10 marzo 1987 n. 100 (Norme relative al trattamento economico e di trasferimento del personale militare) ha esteso al personale delle Forze armate "trasferito d’autorità prima di aver trascorso quattro anni di permanenza nella sede" il trattamento economico previsto dall’art. 13 della L. 2 aprile 1979 n. 97 e successive modificazioni.
Ai sensi della richiamata normativa, al personale militare , trasferito d’autorità, spettano l’indennità di missione e gli importi accessori (indennità di prima sistemazione e rimborsi spese) già previsti in favore dei magistrati ordinari trasferiti ad altro ufficio (Cons. St., IV Sez., 10 novembre 2003 n. 7143); n. 4760/05).
Presupposti per poter fruire del predetto trattamento economico sono: a) l’adozione di un provvedimento di trasferimento del pubblico dipendente, cioè la modificazione della sede di servizio dove egli espleta le proprie ordinarie mansioni; b) la natura autoritaria di tale provvedimento, disposto cioè motu proprio dall’Amministrazione (e non su domanda dell’interessato; c) il fatto che non siano trascorsi quattro anni di permanenza nella sede da cui si viene trasferiti (C.S., IV Sez., 6 aprile 2004 n. 1867).
Nel caso in esame – sulla base degli elementi di valutazione forniti dal ricorrente ed i assenza di controdeduzioni da parte della Difesa erariale – ad avviso della Sezione sussistono tutti i presupposti del trasferimento d’ufficio in quanto, con provvedimento d’autorità in data 24.1.1992 l’interessato è stato trasferito da Pavia, ove prestava servizio dal 10.8.1989, a Cremona, con conseguente effettivo mutamento del luogo di servizio, inteso come luogo nel quale il dipendente è obbligato a svolgere l’ordinaria prestazione lavorativa (Cons. St., IV Sez., 5/10/98 n. 1262 e 4760/05).
Dall’accertamento del diritto dell’interessato, consegue la condanna dell’Amministrazione a calcolare e versare all’interessato quanto dovuto, oltre interessi legali a decorrere dai singoli ratei.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M. – Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I^ bis:
– accoglie il ricorso e, per l’effetto, accerta il diritto di ***************** a percepire l’indennità di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 1987 n. 100 e condanna l’Amministrazione a calcolare e versare all’interessato quanto dovuto, oltre interessi legali a decorrere dai singoli ratei;
– condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00);
– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010.

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