Ai sensi della richiamata normativa, al personale militare , trasferito d’autorità, spettano l’indennità di missione e gli importi accessori (indennità di prima sistemazione e rimborsi spese) già previsti in favore dei magistrati ordinari trasferiti ad altro ufficio (Cons. St., IV Sez., 10 novembre 2003 n. 7143); n. 4760/05).
Presupposti per poter fruire del predetto trattamento economico sono: a) l’adozione di un provvedimento di trasferimento del pubblico dipendente, cioè la modificazione della sede di servizio dove egli espleta le proprie ordinarie mansioni; b) la natura autoritaria di tale provvedimento, disposto cioè motu proprio dall’Amministrazione (e non su domanda dell’interessato; c) il fatto che non siano trascorsi quattro anni di permanenza nella sede da cui si viene trasferiti (C.S., IV Sez., 6 aprile 2004 n. 1867).
Nel caso in esame – sulla base degli elementi di valutazione forniti dal ricorrente ed i assenza di controdeduzioni da parte della Difesa erariale – ad avviso della Sezione sussistono tutti i presupposti del trasferimento d’ufficio in quanto, con provvedimento d’autorità in data 24.1.1992 l’interessato è stato trasferito da Pavia, ove prestava servizio dal 10.8.1989, a Cremona, con conseguente effettivo mutamento del luogo di servizio, inteso come luogo nel quale il dipendente è obbligato a svolgere l’ordinaria prestazione lavorativa (Cons. St., IV Sez., 5/10/98 n. 1262 e 4760/05).
Dall’accertamento del diritto dell’interessato, consegue la condanna dell’Amministrazione a calcolare e versare all’interessato quanto dovuto, oltre interessi legali a decorrere dai singoli ratei.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M. – Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione I^ bis:
– accoglie il ricorso e, per l’effetto, accerta il diritto di ***************** a percepire l’indennità di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 1987 n. 100 e condanna l’Amministrazione a calcolare e versare all’interessato quanto dovuto, oltre interessi legali a decorrere dai singoli ratei;
– condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00);
– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2010.