Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna Bologna 15/1/2010 n. 121; Pres. Piscitello C.

Redazione 15/01/10
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FATTO E DIRITTO
E’ impugnato il decreto di reiezione del ricorso gerarchico avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno emesso, nei confronti del ricorrente, dal Prefetto della Provincia di Modena.
Le argomentazioni sviluppate dal ricorrente appaiono sostanzialmente riportabili all’inesistenza dei presupposti fissati dagli art. 4 e 5 del D.lgs. n. 286/1998.
Sostiene in sintesi, il ricorrente, che il suddetto diniego è unicamente riconducibile alla ritenuta insufficienza di mezzi economici idonei al suo sostentamento e all’insussistenza di un’attività lavorativa, mentre da documentazione in suo possesso si ricava l’esistenza di un rapporto di lavoro e di redditi adeguati.
Il motivo è infondato.
A norma dell’art. 4/3^c del D.lgs. n. 286/1998 l’ingresso nel territorio nazionale è consentito allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, mezzi che sono definiti con apposita direttiva del Ministro dell’Interno.
Inoltre per l’art. 5 del D.lgs. n. 286/1998 il permesso di soggiorno e il suo rinnovo sono rifiutati quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato
Ora nel caso che ne occupa il ricorrente, secondo quanto riferisce la Questura di Modena pur essendo stato in possesso di un titolo autorizzatorio rilasciato per motivi di lavoro subordinato, non ha sostanzialmente svolto attività lavorativa a partire dal 7.8.2003 e dunque non è stato in grado di dimostrare il possesso di sufficienti mezzi di sostentamento proprio e dei familiari conviventi.
Inoltre a carico del ricorrente risultano diverse condanne per porto abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale, minacce ecc, reati che definiscono ulteriormente la sua condotta complessiva.
Trattasi di elementi che denotano una situazione di scarso inserimento sociale e di assoluta instabilità lavorativa da parte del ricorrente e che non possono essere inficiati da quanto dal medesimo rappresentato, stante, sia l’insussistenza di una continuità nel rapporto di lavoro e di redditi idonei che, è bene sottolineare, costituiscono il primo presupposto per il rilascio e il mantenimento del titolo a soggiornare nel territorio dello Stato, sia l’inadeguatezza, anche per i pregressi periodi, di sufficienti mezzi economici.
Per le ragioni che precedono, il ricorso è infondato e quindi deve essere respinto.
Le spese possono essere compensate tra le parti.

P. Q. M.
IL TRIBUNALE AMMINSTRATIVO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA – SEZIONE I^- definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge.

Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2009

Redazione