L’inerzia dell’Amministrazione Comunale, nell’espletamento dei propri doveri di vigilanza del territorio e di repressione degli abusi edilizi, non può trasformarsi in consolidamento delle posizioni di chi abbia realizzato tali abusi, che hanno carattere d

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La  sentenza segnalata, nel respingere  il motivo di impugnazione  con il quale era stata rilevata una  carenza di motivazione dell’ordinanza di demolizione impugnata,  in considerazione del periodo temporale trascorso tra la realizzazione delle opere contestate e l’adozione del provvedimento sanzionatorio, richiama l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la colpevole inerzia dell’Amministrazione nell’espletamento dei propri doveri di vigilanza e di controllo del territorio, nonché di repressione degli abusi edilizi, non può trasformarsi in consolidamento delle posizioni di chi abbia commesso illeciti permanenti, quali debbono qualificarsi gli abusi stessi.

La sentenza rileva che l’annullamento di ufficio, previsto dall’art. 21 nonies  della legge n. 241 del 1990, configura una forma di salvaguardia dell’affidamento, in caso di intervento repressivo dell’Amministrazione, non effettuato entro un ” termine ragionevole “, ma solo per l’esercizio della potestà di autotutela (ad esempio, in presenza di un permesso di costruire illegittimamente rilasciato, non anche di opere, come quelle oggetto del giudizio, completamente prive di titolo).

La situazione di chi abbia fatto affidamento su un titolo abilitativo, benché illegittimo, non può essere ritenuta equivalente a quella di chi abbia meramente usufruito, avendone consapevolezza, di una carenza di controllo del territorio da parte della Amministrazione.

Sentenza collegata

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Avv. Iride Pagano

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