Tribunale Amministrativo Regionale Campania Napoli sez. III 15/10/2010 n. 19669

Redazione 15/10/10
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FATTO
Con sentenza n. 4208/2007 il T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, si è pronunciato favorevolmente sul ricorso n. R.G. 2961/2002 proposto da ******** , condannando la Regione a risarcire il danno conseguente all’attività provvedimentale illegittima posta in essere dalla stessa e accertata con sentenza del T.A.R. Campania del 21.1.1997. In particolare al ricorrente, dipendente della Regione con funzione di dirigente fino all’1.1.1999, data di collocamento a riposo, era stato attribuito illegittimamente un punteggio deteriore nella graduatoria della 1a qualifica dirigenziale utile alla nomina a capo servizio.
L’amministrazione, in ottemperanza alla sentenza del 1997, modificava la posizione del ricorrente nella predetta graduatoria ma non provvedeva a conferire l’incarico di capo servizio. Per tali motivi il ricorrente, nel frattempo andato in pensione, adiva questo Tribunale che riconosceva il diritto al risarcimento dei danni. Per la quantificazione di quest’ultimo, il giudice di primo grado si avvaleva dello strumento offerto dall’art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 80 del 1998, dettando dei criteri per la formulazione di una proposta di pagamento da parte dell’amministrazione regionale.
La Regione interponeva appello alla sentenza del T.A.R. n. 4208 avanti al Consiglio di Stato che la confermava con la decisione del 29.4.2009, n. 2714.
Con sentenza n. 193/2010 questo Tribunale ha preso atto del mancato perfezionamento dell’accordo ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 80 del 1998 tra il ricorrente e la Regione Campania relativamente alla quantificazione delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno in esito alla condanna generica recata dalla sentenza n. 4208/2007, e ha nominato un Commissario ad acta con il compito di effettuare i conteggi del quantum dovuto nel rispetto dei seguenti criteri indicati nella sentenza n. 4208/2007 sulla quale si è formato il giudicato:
– corresponsione di una somma corrispondente alla differenza tra il trattamento retributivo percepito e il trattamento retributivo conseguente all’attribuzione di un incarico dirigenziale corrispondente alla collocazione in graduatoria riconosciuta al ricorrente, a decorrere dal 26 febbraio 1993 e fino al collocamento a riposo del ricorrente;
– corresponsione di una ulteriore somma corrispondente alla differenza tra quanto percepito a titolo di indennità di buonuscita e quanto avrebbe dovuto essere percepito, in conseguenza dell’espletamento di incarico dirigenziale e percezione della migliore retribuzione connessa;
– corresponsione di una ulteriore somma corrispondente alla differenza tra il rateo pensionistico mensilmente percepito e quello che avrebbe dovuto essere percepito ove fosse stato attribuito l’incarico dirigenziale in contestazione.
Questo Tribunale provvedeva poi a chiarire con la sentenza n. 193/2010 che il Commissario ad acta ai fini del calcolo avrebbe dovuto:
– tenere conto delle sole voci retributive non specificamente collegate alla effettiva prestazione di lavoro e alla presenza in servizio;
– determinare il rateo pensionistico integrativo che la Regione dovrà corrispondere al ricorrente per tutta la durata della sua vita. La determinazione dovrà essere fatta procedendo ad una simulazione della pratica pensionistica.
Il Commissario ad acta con provvedimento notificato in data 9 aprile 2010 determinava la somma da corrispondere in euro 358.046,88 lorde e in un assegno integrativo mensile di euro 957,57.
Avverso la determinazione del Commissario ad acta l’interessato ha proposto l’odierno reclamo deducendo l’illegittimità del suo operato laddove:
1) ha consentito che venissero operate sulle predette somme le ritenute fiscali;
2) non ha conteggiato il premio di produzione che è stato corrisposto ai dirigenti con incarico di capo servizio andati in pensione nel 1998.
Si è costituita in giudizio per resistere la Regione Campania eccependo in rito l’inammissibilità del gravame.
Sia il ricorrente sia l’amministrazione resistente hanno depositato ulteriori memorie difensive.
Alla camera di consiglio del 23 settembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO
1. Il reclamo è infondato e, pertanto, può prescindersi dall’esame delle eccezioni in rito avanzate dalla Regione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce che le somme quantificate dal Commissario ad acta a titolo di risarcimento del danno emergente da demansionamento non dovevano essere assoggettate a ritenuta fiscale.
Il motivo non ha pregio.
La Corte di Cassazione ha chiarito che "In tema di imposta sui redditi, l’art. 6, comma 2 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 nella parte in cui dispone che "le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli perduti", va inteso nel senso che le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi. L’applicazione in concreto della norma comporta, quindi, che la questione relativa alla imponibilità delle somme riscosse dal lavoratore a titolo risarcitorio non possa mai prescindere dall’accertamento in ordine alla natura del pregiudizio che l’importo ricevuto ha la funzione di indennizzare, dovendo in particolare il giudice di merito verificare se la dazione di tali somme trovi o meno la sua causa nella funzione di riparare la perdita di un reddito, potendo soltanto in caso di risposta positiva – e sempre che non si tratti di danni da invalidità permanente o da morte – affermarsi la tassazione della relativa indennità (Cassazione civile, sez. trib. 13 maggio 2009, n. 10972).
E, ancora, più di recente: "secondo la disciplina dettata dal d. P.R. n. 917/1986, art. 6 e 16, tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggano comunque origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro, costituiscono redditi da lavoro dipendente. E’ onere del contribuente dimostrare che l’indennità si riferisce (in tutto o in parte) a voci di risarcimento puro, esenti da tassazione, e non è sufficiente che sia precisato che esso ha carattere risarcitorio, perché costituisce risarcimento anche il ristoro di emolumenti non percepiti, tassabili ai sensi del d.P.R. n. 917/1986, art. 6, comma 2? (Cassazione civile sez. trib. 25 gennaio 2010, 1349).
Nella fattispecie il risarcimento è stato disposto per i "danni causati al ricorrente dal mancato conferimento dell’incarico dirigenziale" (sent. 4208/2008) e quantificato in relazione alla mancata percezione del reddito pertinente.
L’indennità risarcitoria è stata legittimamente assoggettata a tassazione in quanto avente la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi da lavoro e non come sostenuto da parte ricorrente, afferente al danno emergente da demansionamento subito. In particolare non ricorre nel caso di specie un danno alla professionalità e all’immagine del lavoratore che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione non è assoggettabile a tassazione (Cassazione civile, sez. trib., 9 dicembre 2008, n. 28887).
Risulta evidente, che se si calcolasse il danno per lucro cessante derivante dalla mancata nomina a capo servizio prendendo a parametro di riferimento per la quantificazione delle somme il reddito a lordo delle ritenute fiscali, si realizzerebbe un ingiustificato arricchimento del danneggiato.
E’, altresì, da respingere la pretesa a vedersi riconosciuto nel conteggio dell’indennità risarcitoria il premio di produzione all’epoca corrisposto ai dirigenti con incarico di capo servizio al momento del pensionamento.
Il Commissario ha, infatti, legittimamente eseguito il dictum giudiziale che gli ha imposto di tenere conto ai fini del calcolo, "delle sole voci retributive non specificamente collegate alla effettiva prestazione di lavoro e alla presenza in servizio" (sent. n. 193/2010). A tale riguardo, non può porsi in dubbio il fatto che il premio di produzione sia una voce retributiva connaturata alla prestazione di lavoro effettivamente svolta e che non può andare a comporre la somma dovuta a titolo risarcitorio.
2. Tenuto conto che la sent. n. 193/2010 nel nominare il Commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza n. 4208/2007, stabiliva che le spese del giudizio sarebbero state regolate al momento della liquidazione del compenso del Commissario ad acta e che nel presente giudizio il reclamante è soccombente, il Collegio ritiene sussistenti le condizioni di cui all’art. 92 del c.p.c. come richiamato dall’art. 26 del c.p.a. per compensare le spese del giudizio, ad eccezione di quelle relative al compenso del Commissario ad acta, che vanno poste a carico della Regione. In particolare, considerata l’attività svolta dal Commissario ad acta, dott. ************, appare congruo determinare la misura del compenso in euro 1.000 (mille).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, sez. III; definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe (R.G. n. 04898/2009) così provvede:
a) rigetta il reclamo;
b) compensa le spese del giudizio;
c) dispone che al dott. **************** venga corrisposta la somma di € 1000,00 (mille) a titolo di compenso per l’espletamento del mandato di cui sopra, da porsi a carico della Regione Campania.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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