Trattamento previdenziale – Cassa di previdenza – Reddito professionale pensionabile (Cass. n. 3613/2012)

Redazione 07/03/12
Scarica PDF Stampa

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

 

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bologna confermava la statuizione di primo grado, che aveva condannato la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e periti commerciali a pagare a titolo a A.M. le differenze pensionistiche, affermando la illegittimità del nuovo testo dell’art. 49 del regolamento della Cassa, introdotto con la delibera del 22 giugno 2002, la quale aveva determinato il reddito professionale, in base al quale liquidare la pensione, non già, com’era in precedenza, sulla base “dei quindici redditi professionali annuali dichiarati dall’iscritto ai fini Irpef per gli ultimi venti anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione”, ma sulla base della “media di tutti i redditi professionali annuali” col limite che la misura della pensione non potesse essere inferiore all’80% di quella derivante dall’applicazione delle modalità di calcolo previgenti. La Corte territoriale affermava la illegittimità della citata delibera del 2002 perchè non teneva conto del principio del prò rata posto dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3. La Corte esaminava poi lo ius superveniens di cui alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, il quale, modificando il primo e secondo periodo della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, oltre ad innalzare l’arco temporale da prendere in esame per assicurare l’equilibrio di bilancio, recava un attenuazione del principio del prò rata.

 

Avverso detta sentenza la Cassa ricorre con cinque motivi. La professionista resiste con controricorso e ricorso incidentale con cui si duole della compensazione delle spese del grado d’appello.

 

Letta la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso principale;

 

Lette le memorie depositate da entrambe le parti;

 

Ritenuto che i rilievi della relazione in merito alla manifesta infondatezza del ricorso principale sono condivisibili;

 

Infatti questa Corte ha già deciso sulla questione con la sentenza n. 8847 del 18/04/2011 ed altre conformi, in cui si è affermato” In tema di trattamento previdenziale, è illegittimo il provvedimento di liquidazione della quota retributiva della pensione (avendo determinato il reddito professionale, su cui liquidare la pensione, non già – conferà disposto in precedenza – sulla base “dei quindici redditi professionali annuali dichiarati dall’iscritto ai fini Irpef per gli ultimi venti anni di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione”, ma sulla base della “media di tutti i redditi professionali annuali”) perchè effettuato (nella specie, dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e ******************) in violazione della regola del “prò rata” di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 12; nè può rilevare, in senso contrario, il disposto della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, il quale va interpretato nel senso che la disposta salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, ed approvati dai Ministeri vigilanti, non vale a sanare la illegittimità dei provvedimenti adottati in violazione della precedente legge vigente al momento della loro emanazione”.

 

Tutte le complesse argomentazioni della Cassa sono state trattate nelle suddette statuizioni e ritenute non condivisibili e non rileva, sulla questione in esame, il disposto del D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 24, convertito in L. n. 214 del 2011, il quale estende all’arco temporale di 50 anni le misure da adottare volte ad assicurare l’equilibrio finanziario delle casse professionali.

 

Ritenuto che va invece accolto il ricorso incidentale in cui si lamenta la compensazione delle spese, giacchè al giudizio in esame si applica il disposto della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, il quale, richiede l’esplicita indicazione, nella motivazione, dei giusti motivi che, al di fuori dei casi di soccombenza reciproca, giustificano la compensazione totale: si deve trattare di “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione”.

 

Non sussistendo le gravi ed eccezionali ragioni a giustificazione della compensazione, motivata dalla sentenza impugnata solo con la complessità delle questioni e l’esistenza di contrasti che invece non si ravvisano in sede di legittimità, il ricorso incidentale va accolto e la sentenza impugnata va cassata sul punto con decisione nel merito.

 

P.Q.M.

 

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale ed accoglie l’incidentale, cassa in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, liquida alla parte privata le spese del grado d’appello liquidate in Euro 3.169,00, di cui Euro 1.038,00, per diritti ed Euro 2.110,00 per onorari;

 

Condanna la Cassa alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro trenta per, esborsi ed in Euro 3.000,00 per onorari, oltre, per ciascuna delle due liquidazioni, spese generali, *** e CPA, il tutto da distrarsi in favore dell’avv. Campilii Anna dichiaratasi antistatario.

Redazione