Trasformazione edilizia e contributo relativo al costo di costruzione (Cons. di Stato N. 05539/2011)

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Quando in riferimento ad un immobile interviene una modifica della superficie ad uso commerciale in senso accrescitivo del carico urbanistico (a causa del passaggio tra due autonome categorie urbanistiche quali commercio all’ingrosso e commercio al dettaglio) insorge la condizione di fatto e di diritto che impone il pagamento dell’onere contributivo anche in riferimento alla quota del costo di costruzione.

Il contributo relativo al costo di costruzione (art.6 della legge n.10 del 28 gennaio 1977, c.d. legge “Bucalossi” ) è riconducibile all’attività costruttiva ex se considerata; nondimeno, trattandosi di un prelievo paratributario, il corrispettivo in questione è comunque dovuto in presenza di una “trasformazione edilizia” che indipendentemente dall’esecuzione fisica di opere, si rivela produttiva di vantaggi economici connessi all’utilizzazione.

Questa situazione si verifica allorché venga in rilievo un mutamento d’uso rilevante, intendendo per tale ogni variazione anche di semplice uso che comporti un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e che determini, comunque, un aumento del c.d. carico urbanistico (ciò avviene, ad esempio, nel caso di sopravvenuta destinazione d’uso di commercio al dettaglio, senza interventi costruttivi, diversa da quella originariamente impressa all’immobile di commercio all’ingrosso).

Ciò comporta maggiori oneri sociali delle opere di urbanizzazione e fa perciò insorgere il presupposto imponibile per la debenza del contributo concessorio comprensivo della quota relativa al costo di costruzione, con conseguente necessità di pagare la differenza tra gli oneri di urbanizzazione già corrisposti per la destinazione d’uso originaria e quelli, se più elevati, dovuti per la nuova destinazione impressa all’immobile. Il contributo concessorio “rideterminato” comprende necessariamente anche il costo di costruzione.

Sentenza collegata

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Cassano Giuseppe

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