Trasferimento del lavoratore ed esigenze aziendale (Cass. n. 11527/2013)

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Massima
In tema di trasferimento del dipendente, le disposizioni collettive possono integrare la disciplina dell’art. 2103 c.c. (avente riguardo soltanto alle ragioni tecniche, organizzative e produttive) attribuendo rilievo anche alle esigenze di ordine personale e familiare del lavoratore, ma resta comunque escluso, in mancanza di espressa previsione in tal senso da parte della predetta disciplina collettiva, che l’obbligo di valutare tali esigenze comporti procedure concorsuali o comparazioni fra le situazioni dei possibili destinatari del provvedimento di trasferimento, in quanto il datore di lavoro è obbligato a una scelta diversa solamente nel caso in cui le esigenze personali o familiari del lavoratore trasferito o da trasferire siano particolarmente rilevanti ai fini del rispetto dei precetti di buona fede e correttezza.

 

 

Il caso 

Il lavoratore ha presentato ricorso al tribunale per chiedere l’illegittimità del trasferimento dalla sede originaria alla unità locale ed il risarcimento del danno sofferto.

Il tribunale accoglie parzialmente la domanda del lavoratore, dichiarando l’illegittimità del trasferimento, non riconoscendo né il rimborso delle spese di pernottamento sostenute dal lavoratore né la risarcibilità del danno sofferto ritenendolo non provato.

Viene presentato appello dal lavoratore, il quale accoglie parzialmente il gravame, condannando la ditta ad erogare al lavoratore la somma di euro 5.079,87 oltre interessi e rivalutazione.

Il lavoratore propone ricorso per cassazione, con dieci motivi:

1)      denuncia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza per aver ritenuto non provato il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla illegittimità del trasferimento alla unità locale. La censura è infondata, in quanto la Corte d’Appello, condividendo l’assunto del primo Giudice, ha osservato che il danno esistenziale deve essere provato da colui che lamenti di averlo subito, aggiungendo che la liquidazione equitativa presuppone un danno risarcibile, attenendo solo alla sua quantificazione e che gli ordinari principi del codice di rito impongono che colui che avanza una pretesa provi il fondamento del suo diritto;

2)      denuncia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte d’appello correttamente valutato la gravità del comportamento datoriale, che “avrebbe dovuto trasferire altro lavoratore successivamente assunto invece di esso”, come richiesto di provare. Il motivo è infondato, alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di trasferimento del dipendente, le disposizioni collettive possono integrare la disciplina dell’articolo 2103 cod. civ. (avente riguardo soltanto alle ragioni tecniche, organizzative e produttive) attribuendo rilievo anche alle esigenze di ordine personale e familiare del lavoratore, ma resta comunque escluso, in mancanza di espressa previsione in tal senso, da parte della predetta disciplina collettiva, che l’obbligo di valutare tali esigenze comporti procedure concorsuali o comparazioni fra le situazioni dei possibili destinatali del provvedimento di trasferimento, in quanto il datore di lavoro e’ obbligato a una scelta diversa solamente nel caso in cui le esigenze personali o familiari del lavoratore trasferito o da trasferire siano particolarmente rilevanti ai fini del rispetto dei precetti di buona fede e correttezza;

3)      denuncia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza per aver ritenuto non provato il diritto al risarcimento del danno per l’illegittimo demansionamento e la dequalificazione sofferta. Il motivo è infondato, in quanto la Corte d’appello ha correttamente affrontato la questione osservando come il Tribunale avesse ritenuto da un lato provato che da mansioni di 3 livello super fossero state affidate, ad un certo punto e per la limitata durata del trasferimento, mansioni di livello 3; ha poi statuito che, incombendo su parte datoriale la prova dell’esatto adempimento e non avendo questa dimostrato una valida ragione per avere affidato al lavoratore mezzi che potevano essere condotti con un inferiore inquadramento, la prova della dequalificazione professionale doveva ritenersi raggiunta, aggiungendo, tuttavia, che “anche qui vale(va) il medesimo principio gia’ utilizzato per il danno esistenziale da trasferimento”;

4)      denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1223 e 1226 c.c. e articolo 432 c.p.c., da parte della sentenza impugnata per avere escluso anche la liquidazione in via equitativa del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente all’illegittimo trasferimento ed all’illegittimo demansionamento. La censura è infondata se sol si considera che la normativa richiamata trova applicazione nel caso in cui il danno sia dimostrato nel suo verificarsi ma non possa essere provato nel suo preciso ammontare. Nella specie, la Corte d’appello, come appena osservato, ha escluso il diritto del lavoratore al risarcimento del danno perche’ non lo ha ritenuto provato. Ne discende che non poteva liquidare in via equitativa un danno del quale non vi era prova;

5)      denuncia violazione e/o falsa applicazione delle norme in tema di onere della prova e di confessione sia giudiziale provocata mediante interrogatorio formale che spontanea (articoli 2697, 2730 e 2734 c.c., articoli 228 e 229 c.p.c.), da parte della impugnata sentenza, per avere ritenuto non provato il diritto del ricorrente alle differenze i retributive per le ore lavorate a titolo di straordinario nonostante la confessione sul punto del datore di lavoro;

6)      denuncia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione per avere la sentenza impugnata ritenuto non provato il diritto del ricorrente alle differenze retributive per le ore lavorate a titolo di straordinario;

7)      denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c. e dell’articolo 11 del CCNL spedizione e trasporto merci per non avere la Corte territoriale, sempre in relazione allo straordinario, considerato le risultanze del foglio di registrazione del disco cronotachigrafo e/o degli altri documenti di viaggio e per non avere tratto argomenti di ulteriore prova dall’ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di produrre i restanti dischi cronotachigrafici in suo possesso ed oggetto dell’ordine di esibizione impartitogli;

8)      denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 214, 215 e 216 c.p.c., per non avere ritenuto che il doc. 6 di controparte – ad oggetto “dichiarazione del lavoratore in ordine al pagamento forfetario trasferta/straordinario” – era stato disconosciuto in sede di prima udienza del giudizio di primo grado, e che in merito allo stesso controparte non aveva avanzato alcuna istanza di verificazione ex articolo 216 c.p.c. e, “comunque sulla omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui respinge definitivamente la domanda retributiva del ricorrente sulla base delle risultanze del documento avversario”;

9)      denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1418 e 1335 c.c. e/o del’articolo 1418 c.c., comma 1 e/o del combinato disposto dell’articolo 1418 c.c., comma 1 e articolo 1346 c.c. e/o sulla omessa motivazione della sentenza impugnata circa una questione decisiva e controversa, per non avere la Corte d’appello ritenuta la nullita’ e/o l’invalidita’ e/o la inefficacia degli accordi di forfetizzazione delle indennita’ di trasferta e degli straordinari ne’ minimamente motivato sul punto;

10)   denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 11, commi 9 e 10 CCNL spedizione e trasporto merci, e/o sulla omessa motivazione della sentenza impugnata circa una questione decisiva e controversa, per non avere la Corte d’appello ritenuto l’assoluta inefficacia delle dichiarazioni di compenso a forfait delle indennita’ di trasferta e degli straordinari, ne’ minimamente motivato sul punto.

Il ricorso in cassazione è stato rigettato.

 

Il commento

La giurisprudenza di legittimità ha già avuto occasione di rilevare che, in tema di trasferimento del lavoratore da un’unità produttiva ad un’altra, l’art. 2103 c.c. richiede come unico presupposto di legittimità la sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, restando pertanto circoscritto il controllo giudiziale all’accertamento del nesso di causalità tra il provvedimento di trasferimento e le predette ragioni poste a fondamento della scelta imprenditoriale, senza che sia sindacabile il merito di tale scelta al fine di valutarne l’idoneità o inevitabilità, e sempre che siano rispettati i limiti connessi al divieto di atti discriminatori o lesivi della sicurezza, libertà e dignità del lavoratore (Cass., 17 giugno 1991 n. 6832); e che tali principi trovano applicazione anche nel caso di trasferimento dell’invalido assunto nelle forme del collocamento obbligatorio, fermo restando il divieto di assegnazione del lavoratore a mansioni incompatibili con la sua menomazione (Cass., 18 novembre 1998 n.11634).

Con riferimento, in particolare, alle esigenze personali del lavoratore trasferito, è stato rilevato che disposizioni contrattuali collettive possono assegnare rilievo anche a condizioni di ordine personale e familiare del lavoratore, condizioni non menzionate dell’art. 2103 c.c.; ma che, in mancanza di espressa previsione in tal senso della predetta disciplina collettiva, resta escluso che la valutazione delle indicate condizioni personali e familiari presupponga comparazioni o procedure concorsuali, in quanto il datare di lavoro è obbligato ad una scelta diversa nel solo caso in cui le esigenze personali o familiari (del lavoratore trasferito o da trasferire) siano particolarmente consistenti alla stregua dei precetti di buona fede e correttezza (Cass., 15 ottobre 1992 n. 11339; 18 febbraio 1994 n. 1563).

 

Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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