Tocca al fisco dimostrare le irregolarità che giustificano lo scostamento dagli studi di settore (Cass. n. 17804/2012)

Redazione 17/10/12
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nel ricorso iscritto a R.G. n.13716/2010 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n.201/06/2009, pronunziata dalla CTR di Roma Sezione n. 06 il 29.10.2009 e DEPOSITATA il 25 novembre 2009. Con tale decisione, la C.T.R. ha riformato, parzialmente, la decisione di primo grado, rideterminando il reddito netto d’impresa.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione dell’accertamento, relativo ad IRPEF, IVA ed IRAP dell’anno 2001, è affidato a più mezzi, con i quali la decisione di appello viene censurata sia per violazione di legge sia pure per vizio di motivazione.

3 – L’intimata Agenzia, non ha svolto difese in questa sede.

4 – La CTR ha ritenuto, parzialmente, legittimo l’accertamento operato dall’Ufficio sulla base degli Studi di Settore, argomentando che, alla stregua della documentazione in atti, il contribuente avesse portato concreti e convincenti elementi, idonei a giustificare un parziale scostamento dei minori ricavi dichiarati, rispetto a quelli derivanti dall’applicazione degli studi di settore.

4 bis – La questione di merito posta con il ricorso, sembra possa definirsi, richiamando, anzitutto, quanto affermato dalla Corte Costituzionale (Sent. n. 105/2003), la quale, dando una lettura costituzionalmente orientata del quadro normativo in tema di parametri, ha avuto modo di chiarire sia che “a differenza dei coefficienti presuntivi, i parametri prevedono un sistema basato su presunzioni semplici, la cui idoneità probatoria è rimessa alla valutazione del giudice di merito, in assenza di previsioni procedimentalizzate”, sia pure che – dovendo i parametri essere elaborati “in base alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta” (così l’art. 184 citato) -, è necessario “un fattore di adeguamento personalizzato in modo da tenere conto della probabilità di errore nella stima, considerando le diverse situazioni gestionali e l’influenza della localizzazione per la parte non colta dalla stima”. Il quesito trova, altresì, risposta nelle pronunce, rese da questa Corte in assonanza con la Consulta, nelle quali, in tema di accertamento effettuato sulla base dei parametri di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 184 e 186, è stato affermato che il solo rilievo dell’applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa da quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza – posto che le medie di settore non costituiscono un fatto noto, storicamente provato, dal quale argomentare, con giudizio critico, quello ignoto da provare, ma soltanto il risultato di una estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei – non configura gli estremi di una prova per presunzioni, ma occorre, invece, che risulti qualche elemento ulteriore – tra cui, ad esempio, l’abnormità e l’irragionevolezza della difformità tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e la media di settore – incidente sull’attendibilità complessiva della dichiarazione, ovverosia la concreta ricorrenza di circostanze gravi, precise e concordanti, e senza peraltro che il richiamo a tale regola di esperienza comporti un’inversione dell’onere della prova, addossando al contribuente l’onere di dimostrare le ragioni specifiche della divergenza dei propri dati da quelli medi (Cass. n. 19556/2007, n. 10960/2007, n. 14252/2007, n. 26388/2005, n. 18038/2005). Alla stregua di tale orientamento giurisprudenziale, che ha trovato riscontro in Cass. n. 23602, 26459 e 27648 del 2008 e n. 4148/2009, nonchè in SS.UU. n. 26635/2009, sembra doversi ritenere viziato da illegittimità l’avviso di accertamento il quale tragga origine dal mero scostamento dei dati reali dichiarati dal contribuente rispetto a quelli relativi alla media del settore senza che l’Amministrazione finanziaria, sulla quale grava il relativo onere, suffraghi la pretesa fiscale con ulteriori elementi ed indizi tali da supportare l’inattendibilità dei dati riscontrati, rispetto all’ausilio statistico, e senza che la medesima amministrazione abbia argomentato in ordine alle giustificazioni prospettate dal contribuente.

5 – Data la delineata realtà processuale, sulla base dei richiamati principi, si propone, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., di trattare la causa in Camera di Consiglio e di accogliere il ricorso, per manifesta fondatezza, nei sensi anzi esplicitati, assorbite o disattese le diverse deduzioni. Il Relatore Cons. *****************.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Considerato che alla stregua delle svolte considerazioni e dei richiamati principi, il ricorso va accolto per manifesta fondatezza, e conseguentemente, che va cassata con rinvio l’impugnata decisione;

Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR del Lazio, procederà al riesame e, adeguandosi ai trascritti principi, deciderà nel merito e sulle spese del giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

 

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.

Redazione