Tatuaggio braccio dx in fase di rimozione – Non idoneo all’arma – Illegittimo il provvedimento di esclusione automatica del candidato (TAR Lazio, Roma, n. 1350/2013)

Redazione 07/02/13
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SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 60 del 2013, proposto da:
****************, rappresentato e difeso dall’avv. ************, con domicilio eletto presso ************ in Roma, via Trionfale, 21;

contro

Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del verbale n. 6 in data 29 novembre 2012 con il quale il Ministero della Giustizia – D.A.P. – Commissione di cui all’art. 107, comma 3 del d.lgs. 443 del 30 ottobre 1992 ha giudicato non idoneo il ricorrente per “tatuaggio braccio destro in fase di rimozione” nonchè di ogni atto connesso, presupposto e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013 la dott.ssa ***************************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 
Con ricorso notificato all’Amministrazione della Giustizia in data 31 dicembre 2012 e depositato il successivo 4 gennaio, il ricorrente espone di avere presentato domanda per partecipare al concorso pubblico a 375 allievi agenti del ruolo maschile del Corpo di Polizia Penitenziaria riservato ai volontari in ferma prefissata di 1 anno, avendo, appunto, espletato la ferma prefissata. Espone ancora che in data 24 ottobre 2012 veniva sottoposto ad accertamenti psico fisici di prima istanza, risultando non idoneo per la presenza di “tatuaggio in fase di rimozione” in zona coperta del corpo, sebbene poco visibili in quanto già trattati con tecnica laser e comunque irrilevante per il “contenuto” ai fini del giudizio ex art. 123 lett. c del d. lgs. 443/1992. In tale contesto la Commissione medica suggeriva al corsista di procedere all’eliminazione del tatuaggio continuando la terapia laser al fine di essere nuovamente sottoposto a visita medica in seconda istanza.

Rappresenta, altresì, che anche la Commissione Medica di seconda istanza, in data 29 novembre 2012 esprimeva la non compatibilità dell’esaminando con l’arruolamento nel Corpo di P.P. avendo riscontrato “tatuaggio braccio destro in fase di rimozione”. La Commissione di seconda istanza anche in questa fase non specificava se il tatuaggio compromettesse la funzionalità dell’arto o il decoro della persona e della divisa.

Avverso i giudizi di prima e di seconda istanza l’interessato oppone:

1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 123 lett. c. del d.lgs. 30 ottobre n. 443;

2. violazione e falsa applicazione della Tabella 1, comma 2 lett. B) del D.M. 198/2003, disparità di trattamento ed ingiustizia manifesta.

3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 carenza di motivazione, contraddittorietà.

Lamenta che dall’esame della documentazione fotografica si può agevolmente rilevare che, in sede di primo accertamento medico del 24 ottobre 202, per le zone del corpo non coperte dalla divisa e cioè l’interno del braccio destro il tatuaggio in questione risultava visibile,ma solo in una determinata circostanza e cioè con il braccio destro completamente alzato verso l’alto e comunque all’epoca era già in atto la terapia laser.

Diversamente da quanto rilevato dalla Commissione medica di II istanza, avendo egli continuato i trattamenti laser, non vi erano i presupposti normativi per il giudizio di non idoneità, come pure certificato dalla relazione medica del proprio medico di fiducia. Nonostante ciò e nonostante la stessa Commissione Medica di II istanza si sia pronunciata nel senso della presenza di “tatuaggio braccio dx in fase di rimozione” ha poi tuttavia escluso il corsista senza alcuna motivazione A tal riguardo cita precedenti specifici del TAR sezione I quater, n. 9973/9974 del 2011.

Rappresenta che, stante il DM 24 gennaio 2002 recante proprio “Disposizioni concernenti l’uso in durata e la foggia del vestiario e dell’equipaggiamento in dotazione al Corpo di Polizia Penitenziaria”, si dimostra agevolmente mediante produzione fotografica l’oggettiva scomparsa del pigmento estraneo dalla cute, pur indossando l’odierno ricorrente la divisa estiva, nella fattispecie la camicia estiva e la t-shirt. La stessa circolare non prevede un’esclusione automatica dei concorrenti dal concorso, in presenza di un tatuaggio sulla cute, essendo a tal fine necessaria un’ampia valutazione circa il carattere deturpante dello stesso o che esso costituisca indice di personalità abnorme, in virtù del suo contenuto. Quindi i giudizi di non idoneità formulati dalle Commissioni Mediche di 1^ e di 2^ circa l’inidoneità dell’odierno ricorrente per la rilevata presenza di tatuaggio braccio dx sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme è privo di pregio perché formulato in violazione di legge in aperto contrasto con il provvedimento del Superiore Ufficio e carente di motivazione oltre che contraddittorio, perché il pigmento monocromatico è totalmente scomparso. Osserva ancora che, per come valutato dalla Commissione nella stessa giornata, corsisti che presentavano tatuaggi in zone coperte dall’uniforme sono stati giudicati idonei con evidente disparità di trattamento nei suoi riguardi. La preselezione psico fisica già svolta con esito favorevole dall’odierno ricorrente in VFP1 si pone in contrasto con il giudizio di non idoneità formulati dalle Commissioni Mediche di 1^ e di 2^ istanza per la riscontrata alterazione acquisita della cute. Rappresenta che il consolidato orientamento giurisprudenziale relativamente alla presenza della cd. causa deturpante fisiognomica impone la verifica dei requisiti fisici si spinga a valutare l’interezza del soggetto, comprensiva anche del suo aspetto esteriore.

Conclude con richieste istruttorie, con istanza cautelare e per l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio.

Trattenuto il ricorso per la decisione in forma semplificata, avvertitene all’uopo le parti costituite alla Camera di Consiglio del 24 gennaio 2013, il Collegio lo ha trovato fondato.

In particolare vanno accolti gli aspetti della censura proposta, nella considerazione che l’art. 123 del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, recante “Ordinamento del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria” prevede alla lettera c) che siano causa di inidoneità: “Le infermità e gli esiti di lesione della cute e delle mucose visibili;cicatrici infossate e aderenti, alteranti l’estetica o la funzione…I tatuaggi sono motivo di non idoneità quando per loro sede o natura siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme”; nonché nella considerazione della analoga previsione contenuta nella Tabella 1, comma 2, lett. b), del D.M. n. 198/2003, cui rinvia l’art. 3, comma 2, del medesimo decreto, stante la quale integrano cause di non idoneità per l’ammissione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato (disposizione riferibile anche al Corpo della Polizia penitenziaria, per l’espresso rinvio operato nel bando di concorso), quali infermità ed esiti di lesioni della cute e delle mucose visibili, i “tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall’uniforme o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme”.

Nel caso in specie il tatuaggio, collocato sotto il braccio destro, rappresentava una frazione del territorio della Puglia ed allo stato appare quasi totalmente rimosso, come peraltro risulta dall’esame obiettivo allegato al verbale della Commissione di seconda istanza impugnato.

Al riguardo l’Amministrazione, posto che peraltro il verbale della Commissione ex art. 107, comma 4 del d.lgs. n. 443/1992 risulta motivato con “tatuaggio braccio dx in fase di rimozione (art. 123, comma 1 lett. c)”, laddove la rimozione di esso ed i relativi esisti cicatriziali risultano parzialmente evidenti dall’apparato fotografico prodotto, non specifica in che modo né il tatuaggio sia deturpante o indice di personalità abnorme, né, qualora si faccia riferimento agli esiti cicatriziali, in che misura essi alterino l’estetica oppure modifichino la funzione dell’avambraccio, posto che la norma non prevede, per nessuna delle due ipotesi (tatuaggio o esiti cicatriziali) un’esclusione automatica del corsista dal concorso, ma previa valutazione secondo i criteri sopra enunciati.

Del che va ritenuto il dedotto difetto di motivazione nel provvedimento impugnato sotto il profilo della mancata adesione della fattispecie esaminata ai parametri normativi, che della motivazione sono uno degli elementi obbligati ai sensi dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in specie per gli atti espressione di discrezionalità tecnica, come è quello impugnato. (cfr. TAR Lazio, sezione I quater, 4 giugno 2010. n. 15341)

Il ricorso va pertanto accolto e per l’effetto va annullato il verbale del 20 novembre 2012 con il quale la Commissione Medica di cui all’articolo 107, comma 4 del d.l. 443 del 1992 presso il Ministero della Giustizia – DAP ha valutato come non idoneo il ricorrente ai sensi dell’art. 123, comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 443/1992, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Appaiono giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza bis definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla il verbale del 29 novembre 2012 della Commissione Medica di cui all’articolo 107, comma 4 del d.l. 443 del 1992, come sopra specificato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2013

Redazione