Tassatività delle cause di esclusione e richiesta dei requisiti speciali

Lazzini Sonia 03/02/14
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Infine, il principio di tassatività delle cause di esclusione, non appare comunque idoneo ad interdire la facoltà della stazione appaltante “di richiedere alle imprese partecipanti requisiti specifici e rigorosi, a comprova della capacità tecnica, purché non esorbitanti o eccessivi rispetto all’oggetto della gara” (Cons. St., sez. VI, ordinanza 14 settembre 2011, n. 3932).

La necessità di verifica, da parte della stazione appaltante, della rispondenza del curriculum dei tecnici offerti, alla qualificazione richiesta dalle specifiche tecniche, non contrasta con quanto prescritto dall’art. 46, comma 1- bis del Codice dei Contratti.

Non solo, infatti, la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica è adempimento espressamente previsto dal medesimo Codice, ma soprattutto, non può essere negato alla stazione appaltante di valutare la rispondenza della prestazione offerta alle proprie esigenze, così come rappresentate nei documenti di gara.

Più in generale, reputa il Collegio che l’art. 46, comma 1 –bis, vada interpretato anche tenendo conto della sua collocazione sistematica, ovvero del suo inserimento nel corpo di una norma, quella relativa al c.d. “potere di soccorso” delle stazioni appaltanti, che è stata interpretata costantemente nel senso di consentire al concorrente non già di integrare o sostituire la propria offerta, bensì solo di chiarire aspetti di un’offerta già in sé completa e valida (cfr., ex plurimis, Cons. St., VI, 29.12.2010, n. 9577).

Diversamente opinando, attraverso dichiarazioni “correttive” del partecipante, ovvero in conseguenza di un’attività interpretativa volta a riscontrare la reale volontà di quest’ultimo, si consentirebbe all’amministrazione di sottoporre l’offerta a vere e proprie operazioni manipolative, ovvero di adattamento, con chiara violazione della par condicio dei concorrenti e dell’affidamento dagli stessi riposto nelle regole di gara per modulare la rispettiva offerta.

In tal caso, il principio del favor partecipationis appare recessivo a fronte della necessità di assicurare effettività agli altri principii prima indicati (Cons. St., sez. III, 26 marzo 2012, n. 1699; id., sez. V, 2 febbraio 2012, n. 564; cfr. anche TAR Lecce, sez. III, 8.11.2011, n. 1931, secondo cui, una volta constatata la sostanziale assenza di un requisito essenziale per la partecipazione in corso di gara, la conseguente regolarizzazione postuma si tradurrebbe, essenzialmente, in una integrazione dell’offerta proposta, e verrebbe a configurarsi come una violazione del principio della par condicio nei riguardi di altri concorrenti che, nei termini imposti, hanno osservato le regole del bando).

Tratto dalla sentenza numero 4706 del 24 maggio 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma.

Nel caso in esame, le disposizioni contenute nel bando e nella lettera di invito, relative alla disponibilità di due tecnici specializzati per ciascun lotto:

– sono inequivocabili nella loro formulazione letterale;

– sono logiche e proporzionate, in quanto coerenti con la struttura dei lotti, la peculiarità delle apparecchiature in essi comprese, la qualificazione richiesta e la tipologia di intervento.

L’esame della documentazione di gara, sopra riportata, evidenzia poi che la stazione appaltante ha disapplicato la lex specialis, in parte qua, consentendo a IBSL di modificare l’offerta oltre il termine di decadenza previsto dalla disciplina di gara, e, contestualmente, di sanare il mancato adempimento delle prescrizioni, relative alla dimostrazione del requisito della capacità tecnica, previste dal Bando a pena di esclusione.

SOGIN ha quindi operato in maniera doppiamente difforme rispetto a quanto previsto dall’art. 46, comma 1 – bis, del d.lgs. n. 163/2006, una prima volta perché quest’ultima norma stabilisce che “la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti”, ed una seconda perchè è la norma stessa a sanzionare espressamente con l’esclusione dalla gara i casi di “incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali”.

Per quanto occorrer possa, si osserva infine che il Bando in esame risulta pienamente conforme al Codice dei Contratti, anche là dove quest’ultimo prescrive che, nelle procedure ristrette, come quella di cui si verte, “gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito” (art. 55, comma 6, d.lgs. n. 163/2006, nel testo modificato dalla lettera e-ter) del comma 2 dell’art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, ed integrato dalla relativa legge di conversione).

3. Con un secondo ordine di rilievi, RICORRENTE ha poi censurato il fatto che, in sede di esperimento di gara, la Commissione giudicatrice non abbia in alcun modo verificato l’effettiva sussistenza della capacità tecnica vantata dalla Biomedica, ed, in particolare, la conoscenza delle apparecchiature da revisionare da parte dei tecnici offerti, richiesta dalla specifica tecnica.

IBSL, dal canto suo, ha sostenuto che l’assunto secondo cui l’esperienza dovesse essere incentrata sulle apparecchiature indicate dalla specifica tecnica non trova corrispondenza della normativa di gara; ha eccepito, ad ogni buon conto, la nullità delle specifiche, nella parte in cui stabiliscono, a suo dire, una causa di esclusione ulteriore rispetto a quelle disciplinate dall’art. 46, comma 1 –bis del Codice dei contratti; ha infine impugnato, con ricorso incidentale, le medesime specifiche, in quanto ritenute in contrasto con il principio di neutralità tecnologica e di massima partecipazione alle gare.

Sentenza collegata

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