L’errore caricamento dell’offerta, non derivante da malfunzionamento della piattaforma informatica, comporta l’esclusione del concorrente

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La vicenda deriva dall’esclusione di un operatore economico da una procedura di gara disposta a causa dell’illeggibilità della proposta economica inviata tramite piattaforma telematica.

La ricorrente contesta l’esclusione affermando di aver regolarmente caricato la sua offerta tecnica ed economica sulla piattaforma e di averne ricevuto conferma mediante apposita PEC inviata dal sistema.

La decisione del Tar

Per il Tar adito il ricorso non ha fondamento.

I giudici rilevano che la stazione appaltante ha prodotto in giudizio una dichiarazione del gestore della piattaforma utilizzata per la gara, dalla quale risulta che la ricorrente, pur avendo caricato il modello di offerta economica, ha tuttavia tralasciato la percentuale di ribasso nell’apposito modulo, presente nella sezione “Offerta Economica”, e ha altresì omesso di confermare l’offerta mediante il pulsante in fondo alla stessa schermata. Per i giudici la provenienza di tale dichiarazione da soggetto incaricato di pubblico servizio rende probante il contenuto della stessa. Il Tar, inoltre, ritiene tali considerazioni avvalorate anche dalla circostanza che le difese svolte dal ricorrente fanno essenzialmente leva sulle comunicazioni di conferma ad essa pervenute dal sistema, “le quali, tuttavia, attestano l’avvenuto caricamento del documento contenente l’offerta economica (che non è in discussione) ma non anche il fatto che il contenuto dello stesso sia stato confermato nelle forme previste dalle istruzioni di gara, circostanza questa su cui la ricorrente non ha specificamente controdedotto”.

Il collegio, pertanto, ritiene corretto l’operato della stazione appaltante poiché “la illeggibilità della offerta presentata dalla concorrente è dipesa da errori dalla stessa commessi nella esecuzione degli adempimenti digitali necessari al suo perfezionamento e non ad una falla della piattaforma digitale”.

La decisione in esame risponde ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale improntato al rispetto del principio di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascun concorrente deve sopportare le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta[1].

A parere di chi scrive, presupposto il valore probante della dichiarazione resa dal gestore della piattaforma, nella fattispecie la mancata conferma della proposta economica costituisce una carenza sostanziale non sanabile ex post. Un ipotetico soccorso istruttorio avrebbe violato il principio di autoresponsabilità e alterato la parità delle condizioni di partecipazione alla gara dei concorrenti a danno di quelli che, contrariamente all’operatore escluso, hanno diligentemente seguito le modalità tecniche previste per la predisposizione e l’invio delle offerte. Al tempo stesso il ricorso all’istituto istruttorio, consentendo al concorrente negligente la regolarizzazione “sostanziale” della proposta economica, avrebbe violato anche il principio della segretezza delle offerte e concretizzato una sanatoria, illegittima e inammissibile, di una originaria carenza sostanziale dell’offerta economica, vulnerando, così, anche l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.).

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Note

[1] Cons. Stato, 22 maggio 2019, sez. III, n. 3331; Tar Basilicata, 8 febbraio 2020, n. 129; Cons. Stato, sez. III, 28 novembre 2018, n. 6752; Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2016, n. 2219.

Sentenza collegata

109112-1.pdf 940kB

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Giacomo Giuseppe Verde

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