Tar Piemonte – I sez. – sentenza n. 368 del 28-03-2018

Redazione 19/08/19
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Posto che la proprietà è la facoltà di godere e disporre del bene, la privazione della facoltà di godimento lascia presumere la lesione del diritto reale, peraltro caratterizzato, a differenza dei diritti relativi, da una atipicità delle possibili forme d’uso. Il proprietario, pertanto, non deve dimostrare positivamente il danno; grava, viceversa, sull’occupante l’onere della prova circa il fatto che il dominus si sia consapevolmente disinteressato dell’immobile ed abbia omesso di esercitare su di esso ogni pur ridotta forma di utilizzazione(cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3, 9 agosto 2016, n. 16670; Sez. 2, 15 ottobre 2015, n. 20823; Sez. 2, 7 agosto 2012, n. 14222; Cons. Stato, Sez. IV, 27 febbraio 2017, n. 897)

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