TAR Lombardia: il Decreto Lupi sulla redistribuzione del traffico aereo è illegittimo

Scarica PDF Stampa

T.A.R. Lombardia, Milano, III sezione, Pres. Di Benedetto, Est. Spampinato, sentenza 19 luglio 2016, n. 1445 *** S.p.A. (Avv.ti Alessandro BIAMONTE, Salvatore VITALE, Alfredo Iadanza LANZARO) c. Ministero Infrastrutture e Trasporti, Ente Nazionale Aviazione Civile, Assoclearance, *** S.p.A. (Avv.ti Laura PIERALLINI – Caterina PESCI), *** S.p.A. (Avv.ti Angelo CLARIZIA, Nino PAOLANTONIO, Paolo ZIOTTI), nonché *** S.p.A. (Avv. Romolo PERSIANI, Antonio RIZZO) e con l’intervento ad adiuvandum di Soc. *** International Airlines ltd. (Avv.ti Alessandro BIAMONTE, Salvatore VITALE, Alfredo Iadanza LANZARO).

id. T.A.R. Lombardia, Milano, III sezione, Pres. Di Benedetto, Est. Spampinato, sentenza 19 luglio 2016, n. 1443, *** Gmbh (Avv.ti Alessandro BIAMONTE, Salvatore VITALE, Alfredo Iadanza LANZARO)

 

1. – Il Giudice nazionale, per espressa affermazione della Corte di giustizia UE, in caso di procedimenti amministrativi “composti” risulta vincolato dalla decisione adottata dalla Commissione Europea ove questa sia divenuta definitiva o perché non impugnata nei termini o perché il ricorso avverso tale decisione non sia stato accolto.

2. – Non è necessario un previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, ogni qual volta la vicenda, in sede comunitaria, ha trovato un assetto stabile in seguito alla mancata impugnazione della decisione della Commissione europea (nel caso specifico Decisione Commissione Europea 2015/2415 del 17 dicembre 2015).

3. – Il D.M. 1 ottobre 2014 n. 15 (cd. Decreto Lupi) modifica le norme relative alla distribuzione del traffico per il sistema aeroportuale milanese rimuovendo le restrizioni esistenti per l’aeroporto di Linate sul numero di servizi di andata e ritorno giornalieri verso gli aeroporti dell’UE, individuate in base ai volumi di traffico passeggeri. Esso costituisce pertanto una modifica a una norma esistente in materia di distribuzione del traffico ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1008/2008.

4. – In contrasto con l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1008/2008, le autorità italiane non hanno consultato le parti interessate prima di emendare le norme di distribuzione del traffico relative al sistema aeroportuale milanese. 30. Le misure di cui al decreto ministeriale n. 395, del 1o ottobre 2014, che modifica il decreto n. 15, del 3 marzo 2000, concernente la ripartizione del traffico aereo sul sistema aeroportuale milanese, notificato alla Commissione il 21 aprile 2015, conformemente alla Decisione della Commissione Europea secondo cui “non possono essere approvate”, sono da ritenersi pertanto illegittime e vanno annullate.

 

Sentenza collegata

612131-1.pdf 372kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Avv. Biamonte Alessandro

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento