False dichiarazioni e dubbi di legittimità costituzionale

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Nuovi dubbi di costituzionalità avvolgono l’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella parte in cui sancisce la decadenza dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione sostitutiva risultata non veritiera, in virtù dell’automatismo legale che ne impone l’applicazione alla luce del diritto vivente e prescindendo da ogni valutazione in merito alla gravità della fattispecie contestata e alla sussistenza dell’elemento psicologico soggettivo.

L’ordinanza del TAR

È questa la conclusione contenuta nell’Ordinanza 25/10/18 n. 1552 del Tribunale Amministrativo per la Puglia, Sez. III di Lecce che, decidendo sulla richiesta di rinnovo di un patentino per la vendita di beni di monopolio, ha ritenuto il citato art. 75 DPR n. 445/00 passibile di contrato con l’art. 3 della Cost. Rep., per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e uguaglianza, rimettendo nuovamente la questione di legittimità costituzionale all’esame della Suprema Corte.

Ad analoghe conclusioni, infatti, i Giudici Amministrativi del Tribunale salentino erano già pervenuti con le Ordinanze 24/10/18 n. 1544, 23/10/18 n. 1531 e 17/09/18 n. 1346.

Nella pronuncia in commento, i Giudici, dopo aver riesaminato il dettato normativo dell’art. 75 DPR n. 445/00, hanno ritenuto che una applicazione automatica della decadenza dai benefici prevista dalla citata disposizione, che non tenga conto dell’elemento psicologico dell’autore e della portata lesiva della stessa, possa integrare una sanzione sproporzionata rispetto al fatto contestato e rivelarsi, in definitiva, lesiva dei diritti costituzionalmente tutelati del singolo individuo.

Il ridetto art. 75, infatti, pur dovendosi annoverare tra le norme generali di semplificazione amministrativa, non può che trovare applicazione negli argini dei diritti dei singoli costituzionalmente tutelati e di volta in volta coinvolti nel procedimento amministrativo al cui interno sono maturate le false dichiarazioni quali, ad esempio, il diritto lavoro (artt. 4 e 35 Cost. Rep.) o, come nell’ordinanza in commento, il diritto di iniziativa economica privata (art. 41 Cost. Rep.).

Tale è l’ultimo arresto giurisprudenziale in materia in attesa della pronuncia della Corte.

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Avv. Fina Francesco

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