TAR Lazio Roma sez. I bis 9/3/2011 n. 2134

Redazione 09/03/11
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FATTO e DIRITTO
Reputandolo illegittimo sotto più profili, l’ex Aviere G. M. ha impugnato (con contestuale richiesta di tutela cautelare) il provvedimento (notificatogli il 6.9.2010) con cui – da parte delle competente Autorità militari – se ne è disposto il proscioglimento dalla ferma quadriennale da lui precedentemente contratta. (Con suo, conseguente, collocamento in congedo illimitato).
Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 16.2.2011: data in cui il relativo ricorso (nel frattempo, debitamente istruito) è stato (ri)sottoposto – ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale – al prescritto vaglio collegiale, si ritiene (preavvisatene le parti) di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.
Al riguardo; premesso
-che le circostanze di fatto poste a base del provvedimento impugnato (l’avere, il M., detenuto – per uso non terapeutico – sostanze stupefacenti; e l’avere, lo stesso soggetto, profferito – pubblicamente – parole offensive nei confronti dell’Arma dei Carabinieri) non hanno formato oggetto – a ben vedere – di alcuna smentita;
-che tali circostanze (al di là dei loro possibili risvolti di natura penale) costituiscono gravi inadempienze dei doveri che gravano su di un militare (e sono, pertanto, giustamente sanzionate dal vigente Regolamento di Disciplina),
si osserva
-che, per giurisprudenza consolidata, la p.a. dispone di un ampio potere discrezionale nell’apprezzare autonomamente i fatti (che, come nel caso di specie, sono) disciplinarmente rilevanti e
-che le valutazioni da essa compiute, sul punto, sono insindacabili – da parte del giudice della legittimità – se non per macroscopici vizi logici. (Nell’occasione: obiettivamente irriscontrabili).
E dunque; atteso
-che quanto ascritto al ricorrente è, secondo il comune modo di sentire, oltremodo riprovevole;
-che esso, denotando una sostanziale mancanza del senso dell’onore e della morale, appare del tutto inconciliabile con le funzioni proprie di un membro dell’Esercito: e non può, pertanto, che renderne incompatibile l’ulteriore permanenza in quest’importante Istituzione;
-che (infine) le gravate determinazioni amministrative, più che sufficientemente motivate, sono state adottate (sulla base di una proposta che ha trovato concorde tutta la scala gerarchica) a conclusione di un’approfondita istruttoria: nel corso della quale sono state sempre rispettate le garanzie difensive del dipendente,
il Collegio – con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite – non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.

P.Q.M.

– rigetta il ricorso indicato in epigrafe;
– condanna il proponente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi 1500 euro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Redazione