TAR Lazio: no a sospensiva riordino province (TAR Lazio, n. 7132/2012)

Redazione 11/10/12
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ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7132 del 2012, proposto da:
Provincia di Rovigo, rappresentata e difesa dagli avv.ti ****************, *********************, ***************, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. *************** in Roma, via Val di Non, n.18;
contro
Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
della deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, recante “Determinazione dei criteri per il riordino delle Province, a norma dell’articolo 17, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95”,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 171 del 24 luglio 2012.

Visto il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del 10 ottobre 2012 il cons. **************** e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;
Ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare.
Considerato, in particolare, impregiudicata ogni questione di carattere pregiudiziale, che non sono ravvisabili i paventati profili di immediata lesività dell’atto impugnato.
Esso costituisce infatti il primo segmento di una sequenza procedimentale che, a termini dell’art. 17 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, se anche tendenzialmente conformata dai criteri previsti nell’atto stesso (comma 3), è destinata a concludersi con un provvedimento di natura legislativa (comma 4), il quale, fermi naturalmente i limiti costituzionali, è per definizione libero nel contenuto e nel fine.
Ravvisata la sussistenza di giusti motivi, stante la particolarità e la novità della controversia, per disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) Respinge la suindicata domanda incidentale.

Compensa le spese di lite della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 ottobre 2012

Redazione