Esame avvocato: identità della procura alle liti e annullamento della prova

Lorenzo Sozio 19/09/17
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Sovente accade che un candidato all’esame di avvocato si veda non essere ammesso alle prove orali per annullamento delle prove scritte o per altra motivazione che appare immediatamente incomprensibile, stante le motivazioni poco profonde ed analitiche che accompagnano le correzioni degli elaborati, i cui risultati si traducono perlopiù in numeri e non in giudizi approfonditi con tanto di adeguata spiegazione.

 

Annullamenti inspiegabili dovuti a presunte copiature da altri candidati o addirittura dal web, ma può accadere anche che un concorrente ricordi a memoria una formula di stile o un espressione codicistica e/o normativa e veda ugualmente annullare il proprio elaborato, nonostante anche altri aspiranti avvocati ricordano o imparano allo stesso modo espressioni che altro contenuto per forma e contenuti non possono avere: come la procura alle liti, formula di stampo “canonico” che presenta nella maggioranza dei casi il medesimo schema formale, sia nelle aule di giustizia sia sui manuali di diritto.

Proprio l’identità presunta tra due procure alle liti ha portato all’annullamento dell’elaborato di una candidata napoletana, la quale dapprima ammessa per sufficienza dei voti, si è vista invalidare il proprio atto di civile perché a parere della commissione di esame, altro candidato avrebbe trascritto la medesima procura alle liti.

 

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Ebbene sì, il ricorso alla giustizia amministrativa ha accolto in pieno le doglianze tecnico giuridiche della ricorrente sia dalla prima fase cautelare della vicenda processuale, riammettendola alle prove orali.

Il Tar Campania, VIII sezione, con l’ordinanza 1240/2017, ha statuito che “l’identità della procura alle liti con quella di altro candidato non appare idonea a dimostrare la copiatura del tema e, quindi, a giustificare la non ammissione alle prove orali, tenuto conto che, come prospettato da parte ricorrente, consiste in una esposizione di formule di stile standard e dal contenuto quasi fisso e “sacramentale”, occorrendo, di contro, al suddetto fine, verificare la presenza o meno di autonome osservazioni del candidato sul tema (Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza n. 5248 del 25 novembre 2015)”; evidenziando pertanto il principio giuridico che nessun contributo soggettivo del candidato, liberamente valutabile, viene cristallizzato all’interno della formula concernente la procura alle liti che è una costante di identico contenuto e forma all’interno di ogni elaborato relativo ad un atto giudiziario della medesima specie.

 

Quindi nel caso in esame non vi è stato alcun accertamento di elaborati scritti uguali per forma e sostanza, che porterebbero al corretto annullamento delle prove di esame.

Sentenza collegata

52385-1.pdf 310kB

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Lorenzo Sozio

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