Concorsi pubblici, caso di mancato riconoscimento del QR code da parte dell’app. VerificaC19

Redazione 29/11/21
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Deve essere sospesa cautelarmente l’esclusione dal concorso del candidato per mancato riconoscimento del QR code da parte dell’app.VerificaC19, potendo la stessa essere sanata mediante esibizione della certificazione, circa l’avvenuta effettuazione del vaccino.

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Le valutazioni del Tar Bologna

Il Tar Bologna con l’ordinanza n. 551  del 2021 ha stabilito che l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito (artt. 33 e 34 Cost.) quale il diritto allo studio o l’accesso ai pubblici uffici (artt. 51 e 97 Cost.) non deve essere condizionato dal funzionamento di un applicativo mobile.

La Sezione ha così concluso che:

– in tal fattispecie – completamente diversa dal recente precedente cautelare di questa Sezione (ord. n. 496/2021) – la contestata esclusione appare “prima facie” illegittima dal momento che il mancato riconoscimento del QR code da parte dell’app.VerificaC19 (in assenza di fondati dubbi sulla relativa autenticità) appare sanabile mediante esibizione della certificazione, comunque fidefaciente, circa l’avvenuta effettuazione del vaccino;

– diversamente opinando l’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito (artt. 3 e 34 Cost.) quale il diritto allo studio o l’accesso ai pubblici uffici (artt. 51 e 97 Cost.) sarebbe inopinatamente condizionato dal funzionamento di un applicativo mobile;

– quanto ai ricorrenti -OMISSIS- le esigenze cautelari meritano dunque positivo apprezzamento mediante urgente ammissione con riserva a sostenere la prova d’esame per l’accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a.a. 2021/22 dell’Ateneo, anche in sovrannumero rispetto ai posti disponibili, entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza.

Ritenuta quanto invece al solo ricorrente -OMISSIS- l’insussistenza di sufficienti profili di fondatezza della pretesa azionata atteso che, ai sensi dell’art. 9 bis lett i) del decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52, a far data dal 6 agosto 2021 è consentito l’accesso ai concorsi pubblici esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2 e che, ai sensi dell’art. 13 DPCM 17 giugno 2021, “la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario” (ord. T.A.R. Emilia Romagna Bologna sez. I, n. 496/2021) fermo restando, nel caso di specie, l’eventuale responsabilità civile del Ministero della Salute per il riscontrato ritardo nell’emissione del certificato verde.”

Sentenza collegata

114960-1.pdf 125kB

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