Concorsi: è legittima l’esclusione del candidato che fotografa il proprio elaborato

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Indice:

  1. Il fatto
  2. Il diritto
  3. La massima

Il fatto

Un Comune indiceva un concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dirigente del settore gestione del territorio, prevedendo l’articolazione in tre fasi, ossia la valutazione dei titoli, la prova scritta e la prova orale. All’esito della valutazione dei titoli, venivano ammessi alla prova scritta 25 candidati. Al termine della prova scritta, i componenti della Commissione esaminatrice notavano che uno dei partecipanti stava fotografando con il suo cellulare l’elaborato redatto. Il candidato, dopo la relativa contestazione, cancellava dal dispositivo le foto scattate.

La commissione lo escludeva dal concorso, facendo applicazione della disposizione del bando che prevedeva espressamente il divieto di utilizzo di cellulari, computer portatili e altre apparecchiature elettroniche.

L’interessato è insorto dinanzi al Tar, impugnando il provvedimento di esclusione: ha dedotto l’errata applicazione della citata previsione del bando, nonché di quella che prevedeva il divieto di introduzione nella sede d’esame di telefoni cellulari e altri strumenti di comunicazione sia perché la Commissione esaminatrice non aveva, all’inizio della prova scritta, invitato i candidati a consegnare i cellulari, sia perché le predette norme del bando, oltre a riferirsi alla fase dell’espletamento della prova, non prevedono espressamente la sanzione dell’esclusione dal concorso.

Si è costituito in giudizio il Comune, sostenendo l’infondatezza del ricorso.


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Il diritto

Il Tar ha osservato come dalle disposizioni del bando che, per un verso, prevedevano il divieto di utilizzo dei cellulari durante la prova scritta e, per l’altro, il divieto di introdurre telefoni cellulari nei luoghi dove doveva essere espletata la prova scritta, si evincesse chiaramente che il ricorrente, anche se la commissione esaminatrice non aveva invitato i candidati a consegnare i telefonini, avrebbe dovuto consegnarlo spontaneamente alla commissione nel momento della sua identificazione all’inizio della prova scritta.

L’articolo 13 D.P.R. numero 487 del 9 maggio 1994 [1] vieta taluni comportamenti, quali quello di non permettere ai candidati di comunicare tra loro ovvero di mettersi in relazione con altri, di non portare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, prevedendo l’esclusione dalle prove dei concorrenti che non rispettano le relative disposizioni [2].

Il legislatore del tempo ha individuato nei comportamenti da vietare quelli relativi alla comunicazione verbale e quelli concernenti anche l’introduzione e il possesso, oltreché l’utilizzo dei materiali all’epoca in uso.

Tale norma impone una lettura che tenga conto dello sviluppo tecnologico, tanto che tra gli strumenti idonei a mettersi in contatto con gli altri oggi non possono non essere annoverati anche i vari apparecchi quali cellulari, tablet, palmari [3].

Le commissioni di concorso, in tale prospettiva, generalmente integrano la normativa generale con le previsioni speciali del bando (come avvenuto nel caso esaminato dalla pronuncia in esame) o, al momento del loro insediamento, concordando le modalità di svolgimento delle prove e verbalizzandone i contenuti.

Tali previsioni concernono il divieto di utilizzo dei cellulari durante le prove scritte e il divieto di introdurre telefoni cellulari nei luoghi dove si tengono le prove.

Da qui, l’orientamento dei Giudici amministrativi, volto a ritenere legittimi i provvedimenti di esclusione, motivati con riferimento all’introduzione nei luoghi in cui si tengono i concorsi di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici, nonché all’utilizzo degli stessi durante l’espletamento delle prove [4].

Il Tar ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione adottato dalla commissione.

La massima

La sezione I del Tar Basilicata, con la sentenza numero 95 del 10 febbraio 2022, muovendo dalle disposizioni della lex specialis di un concorso, che prevedevano espressamente il divieto di utilizzo dei cellulari durante la prova scritta, nonché il divieto di introdurre telefoni cellulari nei luoghi dove deve essere espletata la prova scritta, ha ritenuto legittima l’esclusione disposta nei confronti del candidato che aveva fotografato con il suo telefono cellulare, prima di consegnarlo, l’elaborato redatto per la prova scritta.

Note bibliografiche

[1] Si veda, altresì, l’articolo 5 D.P.R. numero 696 del 3 maggio 1957.

[2] Articolo 13 (Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte): 1. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

  1. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d’ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice o, nel caso di svolgimento delle prove in località diverse, da un componente del comitato di vigilanza.
  2. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di concorso, ed i dizionari.
  3. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
  4. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l’osservanza delle disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all’atto della prova non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

[3] Cons. stato, sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 391.

[4] Tar Puglia, Bari sez. III, 13 febbraio 2015, n. 247; Cons. stato sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 391.

Sentenza collegata

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Tullio Facciolini

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