Osservazioni del privato, motivazione e scelte pianificatorie

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Come da costante giurisprudenza (v. da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, 28.6.2018, n. 3986), la potestà pianificatoria – il cui concreto esercizio è rimesso al comune, e che si esprime ed attualizza attraverso l’adozione dello strumento generale di governo del territorio, ovvero attraverso le varianti “generali” a quest’ultimo – è assistita da latissima discrezionalità (ex aliis Consiglio di Stato, sez. IV, 26/10/2017, n. 4941 “costituisce ambito di ampia discrezionalità il disegno urbanistico espresso da uno strumento di pianificazione generale, o da una sua variante, che rispecchia non soltanto scelte strettamente inerenti all’organizzazione edilizia del territorio, bensì afferenti anche al più vasto e comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti al suo sviluppo socio-economico; tali scelte non sono condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d’uso edificatorie diverse e più favorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico o una sua variante, con il solo limite dell’esigenza di una specifica motivazione a sostegno della nuova destinazione quando quelle indicazioni avevano assunto una prima concretizzazione in uno strumento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione, piano particolareggiato, piano attuativo) approvato o convenzionato, secondo giurisprudenza univoca, o quantomeno adottato, e tale quindi da aver ingenerato un’aspettativa qualificata alla conservazione della precedente destinazione; al contrario la pregressa destinazione di piano, in se e per se, non comporta alcun obbligo motivazionale specifico, dovendosi rinvenire il fondamento della nuova proprio nel disegno generale delineato dal nuovo strumento generale o dalla variante di quello precedente.”).

La pianificazione

E’ la regolamentazione ed il piano delle scelte che ricadono sul territorio a legittimare una richiesta edilizia, e non il contrario: la posizione della ricorrente non è meritevole di tutela, in quanto non è configurabile in capo al privato un affidamento qualificato ed, inoltre, lo stesso è “titolare di un’aspettativa generica ad una reformatio in melius o alla conservazione dell’originario regime urbanistico, analoga a quella di ogni altro proprietario che aspiri ad un uso proficuo dell’immobile (Cons. Stato, Sez. IV, 28.12.2012, n. 6703; idem, 8.10.2007, n. 5210; T.A.R. Toscana, Sez. III, 3.5.2013, n. 713), che non può vincolare i successivi strumenti di pianificazione urbanistica, nemmeno sotto il profilo di uno specifico onere di motivazione” (T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 5 maggio 2014, n. 710; cfr. da ultimo T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 1° febbraio 2016, n. 176).

Atti a contenuto generale

Conseguentemente le scelte pianificatorie urbanistiche (a maggior ragione quando sono fondate – anche rispetto alle osservazioni formulate – di un supporto motivazionale dettagliato per definizione non richiedono una dettagliata motivazione (cfr. art. 3, comma 2 legge n. 214/1990) in quanto racchiuse in atti a “contenuto generale”. In tal senso Cons. Stato, Sez. IV, 26.10.2012, n. 5492, che, con specifico riferimento all’onere di motivazione rispetto alle osservazioni formulate dai proprietari interessati in sede di formazione di strumenti urbanistici, ha rilevato: «… le osservazioni formulate dai proprietari interessati costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ragionevolmente ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del piano regolatore o della sua variante (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2010 n. 6911), e che il merito della scelta relativa alla localizzazione di un’opera pubblica è sottratto al sindacato del giudice amministrativo, salvo profili di illogicità, travisamento e contraddittorietà (cfr. al riguardo, ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 3 agosto 2010 n. 6155)»,
In conclusione, la P.A. non è tenuta a fornire al riguardo le specifiche ragioni della scelta di un luogo piuttosto che di un altro, rimanendo inibita al sindacato giurisdizionale sull’eccesso di potere ogni possibilità di sovrapporre una nuova graduazione di interessi in conflitto alla valutazione che di essi sia stata già compiuta dall’organo competente, in quanto profilo attinente alla discrezionalità tecnica e, quindi, al merito dell’azione amministrativa, salvo che la scelta risulti manifestamente illogica o abnorme e tale vizio sia rilevabile prima facie.

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Avv. Biamonte Alessandro

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