Il diritto al rimborso delle spese legali del pubblico dipendente e la dipendenza da causa di servizio

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La connessione dei fatti con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali deve intendersi nel senso che tali atti e fatti siano riconducibili all’attività funzionale del dipendente stesso in un rapporto di stretta dipendenza con l’adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attività che necessariamente si ricollegano all’esercizio diligente della pubblica funzione” (cfr. da ultimo, Tar Sicilia, Palermo, sezione prima, sentenza 4 aprile 2012, n. 695 e la conforme giurisprudenza nel suo seno richiamata), cosicché si appalesa illegittima la determinazione finale dell’Amministrazione ove pervenga ad escludere il collegamento fra servizio e retribuzione, ovverosia fra servizio e modalità per pervenire alla sua retribuzione e quindi a negare la rimborsabilità delle spese legali sopportate innegabilmente in relazione ad un processo intentato in ragione ed a causa della posizione e dell’attività lavorativa prestata dal ricorrente.

L’art. 18 del d. l. 67 del 1997

La previsione dell’art. 18 del d. l. 67 del 1997 statuisce che «le spese legali relative ai giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato. …».
È pacifico in giurisprudenza che la funzione della predetta norma, che si assume conformarsi alla regola civilistica generale di cui all’art. 1720, comma 2, c.c. in tema di rapporti tra mandante e mandatario, sia quella di ripristinare la situazione di esposizione economica in cui viene a trovarsi il dipendente di un’amministrazione a causa di giudizi in cui lo stesso sia stato ingiustamente coinvolto per fatti o atti connessi con l’espletamento del servizio e nell’ambito dell’assolvimento di obblighi istituzionali ed altrettanto pacifico è che il rimborso delle spese compete solo quando esiste un nesso strumentale fra le condotte incriminate e il perseguimento degli obiettivi propri del servizio (cfr., ex multis, Cons. Stato, sezione quarta, 11 aprile 2007, n. 1681; Tar Campania, VI, sentenze n. 1648 del 23 marzo 2011; sezione quarta, 23 marzo 2010, n. 1572; sezione settima, 30 luglio 2008, n. 9616; Tar Trentino Alto Adige, 13 marzo 2007, n. 101; Tar Lazio, Roma, sezione prima, 26 aprile 2010, n. 8478; Tar Puglia, Bari, sez. I, 4 aprile 2005, n. 1353; Tar Umbria, 31 gennaio 2008, n. 44).

La giurisprudenza

Alcune pronunce hanno anche avuto modo di sottolineare come il rimborso delle spese sia previsto nell’interesse della stessa Amministrazione per evitare, tra l’altro, che il timore dei dipendenti, adibiti a servizi pericolosi, di dover sopportare gli oneri derivanti dai correlati rischi giudiziari, non provochi una minore efficacia dei servizi stessi (cfr., in particolare, Tar Campania n. 1648 del 2011 e Tar Umbria n. 44 del 2008 innanzi citate e cfr. anche Tar Lombardia, Milano, sezione prima, 21 giugno 2006, n. 1475).

L’art. 18 del D.L. 67/1997, ai fini del rimborso da parte dell’Amministrazione di appartenenza delle spese legali sostenute dal dipendente nei limiti della congruità ritenuta dall’Avvocatura dello Stato, postula la sussistenza di due presupposti: l’attinenza dei fatti e degli atti connessi con l’espletamento del servizio ovvero con l’assolvimento di compiti istituzionali e una sentenza o provvedimento giurisdizionale che escluda la loro responsabilità.

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Avv. Biamonte Alessandro

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