T.A.R. Campania, Napoli, I Sezione, Pres. Mastrocola, Est. Dell’Olio *** (Avv. Giuseppe Palma – Patrizia Kivel Mazuy) contro Regione Campania (Avv. Tiziana Taglialatela) e altri, 18.3.2013, n. 1495

Redazione 18/03/13
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Il valore vincolante delle determinazioni in tema di limiti di spesa esprime la necessità che l’attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell’ambito di una pianificazione finanziaria.

L’importanza del collegamento tra responsabilità e spesa evidenzia come l’autonomia dei vari soggetti ed organi operanti nel settore non può che essere correlata alle disponibilità finanziarie e non può prescindere dalla limitatezza delle risorse e dalle esigenze di risanamento del bilancio nazionale (cfr. Corte Cost., 28/7/1995, n. 416).

N. 01495/2013 REG.PROV.COLL.

N. 03612/2011 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3612 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 

***, rappresentato e difeso dagli ********************* e ********************, con i quali è elettivamente domiciliato in Napoli al Viale Gramsci n. 10;

contro

– REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall’Avv. ******************** dell’Avvocatura Regionale, con la quale è elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81;

– PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, COMMISSARIO AD ACTA PER LA PROSECUZIONE DEL PIANO DI RIENTRO SANITARIO e SUBCOMMISSARIO AD ACTA PER LA PROSECUZIONE DEL PIANO DI RIENTRO SANITARIO, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale sono domiciliati per legge in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
– A.S.L. NAPOLI 1 CENTRO, A.S.L. NAPOLI 2 NORD, A.S.L. NAPOLI 3 SUD, A.S.L. AVELLINO, A.S.L. BENEVENTO, A.S.L. CASERTA ed A.S.L. SALERNO, non costituite in giudizio;

per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

a) del decreto commissariale n. 25/11 del 5.4.2011, avente ad oggetto la definizione per l’esercizio 2011 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferente alla macroarea della riabilitazione ex art. 26, ex art. 44, e/o alla macroarea salute mentale e socio-sanitario, nella parte in cui il detto provvedimento dovesse risultare lesivo dei diritti ed interessi del centro ricorrente;

b) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguente e comunque lesivo dell’interesse di parte ricorrente, ivi compresi i verbali delle riunioni dei tavoli tecnici e tutti i verbali degli incontri che si sono tenuti tra le parti nel corso del procedimento;

quanto ai motivi aggiunti depositati in data 9 marzo 2012:

c) del decreto commissariale n. 86/11 del 20.12.2011, avente ad oggetto modifiche ai decreti commissariali n. 37 e n. 74 del 2010 e n. 25 del 2011;

d) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguente e comunque lesivo dell’interesse di parte ricorrente, ivi compresi i verbali delle riunioni dei tavoli tecnici e tutti i verbali degli incontri che si sono tenuti tra le parti nel corso del procedimento;

quanto ai motivi aggiunti depositati in data 25 ottobre 2012:

e) del decreto commissariale n. 68/12 del 22.6.2012, avente ad oggetto la definizione per l’esercizio 2012 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferente alla macroarea della riabilitazione ex art. 26, ex art. 44, e/o alla macroarea salute mentale e socio-sanitario.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2013 il dott. *************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso introduttivo il centro ***, nella dedotta qualità di struttura operante in regime di accreditamento provvisorio per l’erogazione di prestazioni di FKT nell’ambito del sistema sanitario nazionale, impugna gli atti in epigrafe concernenti la definizione per l’esercizio 2011 dei limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione e della salute mentale e socio sanitario.

Con successivi motivi aggiunti l’impugnativa è stata estesa agli atti sopravvenuti in materia di limiti di spesa per gli esercizi 2011 e 2012, del pari in epigrafe indicati.

La Regione Campania, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’autorità commissariale si sono costituite in giudizio, resistendo alle pretese avverse.

Tutte le parti costituite hanno depositato memorie difensive in cui ribadiscono le rispettive tesi.

La causa, dopo l’espletamento di incombenti istruttori, è stata trattenuta per la decisione all’udienza pubblica del 6 febbraio 2013.

DIRITTO

1. Nel merito il centro ricorrente deduce che:

– la determinazione impugnata, nel definire i limiti di spesa, non avrebbe considerato i volumi prestazionali; la programmazione economica sarebbe svincolata da quella sanitaria; l’art. 5 dello schema di contratto prevedrebbe che gli incrementi tariffari in corso d’anno siano compensati dall’aumento delle regressioni tariffarie o dalla riduzione dei volumi di prestazioni; la regressione tariffaria non potrebbe trovare applicazione nell’ambito di un tetto di struttura né agli adeguamenti tariffari retroattivi; la riduzione dei volumi delle prestazioni andrebbe a nocumento della continuità assistenziale degli assistiti; la carente attenzione all’assistenza sanitaria violerebbe il piano di rientro; mancherebbe una adeguata istruttoria;

– i budget assegnati sarebbero erronei in quanto non sarebbe stata completata e comunicata la prevista attività di monitoraggio e controllo da parte dei tavoli tecnici; non sarebbero state risolte le criticità afferenti alle cd. note metodologiche, in contrasto sia con le reiterate richieste delle associazioni di categoria sia con l’indirizzo seguito dal gruppo di lavoro istituito in base al decreto commissariale n. 66; non sarebbero state considerate le modifiche di budget 2010 di diverse strutture operate in conseguenza del travaso in corso di prestazioni di riabilitazione dall’ex art. 26 a quelle per RSA e centri diurni; sarebbe stato disatteso il parere espresso dalla commissione regionale che aveva indicato, come criterio per la definizione del tetto di struttura, il rapporto pro-capite ed il fabbisogno distrettuale;

– non sarebbero state considerate le osservazioni formulate dall’associazione di categoria, che aveva chiesto di conoscere i budget attribuiti alle singole strutture; i monitoraggi non sarebbero stati completati nel 2010 e recherebbero dati parziali e disomogenei; non sarebbero stati valutati gli effetti di pronunce giurisdizionali; sarebbero state trascurate le peculiarità delle prestazioni di FKT e mancherebbe un impegno ad adottare le nuove linee giuda relative alle procedure necessarie per l’erogazione di tali prestazioni;

– contrariamente a quanto promesso dall’autorità commissariale, la determinazione impugnata non favorirebbe le strutture che avrebbero espresso la possibilità di riconversione delle prestazioni erogate nell’ambito della macroarea della salute mentale e socio-sanitario;

– il budget di struttura assegnato al centro ricorrente, sulla base del fatturato relativo agli anni 2008-2009-2010, non avrebbe considerato che il centro sarebbe stato interdetto dall’erogazione di prestazioni di FKT a causa della nota prot. n. 2227 del 3 marzo 2005, annullata dal Consiglio di Stato con decisione n. 6336/2008, per cui il centro avrebbe ripreso ad erogare tali prestazioni solo alla fine del 2009 sulla base della capacità operativa massima (c.o.m.) stabilita dall’ASL Napoli 1 Centro con delibera n. 277 dell’8 giugno 2009.

1.1 Con i motivi aggiunti, oltre alla illegittimità derivata degli atti sopravvenuti, si insiste sulla tesi che non sarebbe stata valutata la rimodulazione della tariffa del regime di semi-convitto, insufficiente a garantire l’erogazione delle prestazioni, scaricando a carico delle strutture erogatrici la problematica della determinazione della quota a carico del cittadino/comune.

Inoltre, con tale mezzo viene altresì contestata la rimodulazione del tetto di struttura 2011, operata dal decreto commissariale n. 86 del 2011 in considerazione del pregresso contenzioso sulle prestazioni di FKT, rimarcando che la struttura commissariale avrebbe aumentato lievemente e solo a fine esercizio il tetto di spesa fondandolo sul fatturato 2010, che si basava a sua volta su un tetto erroneo, in violazione dei principi di logica, razionalità e buona amministrazione, non potendosi il centro ricorrente avvantaggiare del beneficio; risulterebbe nello specifico violato anche il principio di lealtà per l’omessa compiuta valutazione della reale situazione del centro, a fronte del tardivo riconoscimento di una c.o.m. che non ha potuto sviluppare fatturato, e perché la struttura commissariale avrebbe comunque potuto far riferimento agli anni in cui il centro aveva fatturato prima dell’illegittima interruzione dell’attività (fino a metà anno 2005).

2. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa regionale in considerazione della circostanza che l’annullamento degli atti impugnati non sarebbe in grado di recare vantaggio all’interesse sostanziale del centro ricorrente e che gli atti impugnati sarebbero dovuti e vincolati all’attuazione degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica.

Infatti, è da riconoscere che le determinazioni impugnate hanno una attuale e concreta attitudine lesiva nella sfera giuridica del ricorrente con riferimento alla quantificazione del budget di struttura. Pertanto, è ammissibile l’odierna impugnativa, almeno nella parte riguardante la determinazione del budget di struttura per l’erogazione delle prestazioni rientranti nell’accreditamento del centro ricorrente.

Peraltro, è da escludere che la mancata impugnazione degli atti presupposti influisca sulla generale ammissibilità del ricorso in esame, riguardante la contestazione per vizi propri dei decreti commissariali impugnati.

2.1 Nondimeno, vale precisare che devono ritenersi ormai improcedibili le censure che sono state rivolte avverso gli atti con i quali è stata originariamente effettuata la fissazione dei limiti di spesa per il 2011, nelle parti in cui sono stati rettificati o modificati per effetto dei decreti commissariali successivi.

3. Nel merito, giova premettere che, in base all’art. 32, comma 8, della legge n. 449 del 1997, “le regioni … individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi sanitari ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all’art. 1, co. 32, della legge 23/12/1996, n. 662”.

Il valore vincolante delle determinazioni in tema di limiti di spesa esprime la necessità che l’attività dei vari soggetti operanti nel sistema sanitario si svolga nell’ambito di una pianificazione finanziaria. Nell’evoluzione della legislazione sanitaria si è progressivamente imposto il principio della programmazione, con carattere autoritativo e vincolante, allo scopo di realizzare un contenimento della spesa pubblica ed una razionalizzazione del sistema sanitario attese le insopprimibili esigenze di (ri)equilibrio finanziario.

Peraltro la stessa Corte costituzionale, nel valutare le linee fondamentali del nuovo assetto del sistema sanitario, ha sottolineato l’importanza del collegamento tra responsabilità e spesa ed ha evidenziato come l’autonomia dei vari soggetti ed organi operanti nel settore non può che essere correlata alle disponibilità finanziarie e non può prescindere dalla limitatezza delle risorse e dalle esigenze di risanamento del bilancio nazionale (cfr. Corte Cost., 28/7/1995, n. 416). In particolare la Corte ha ribadito che “non è pensabile di poter spendere senza limite, avendo riguardo soltanto ai bisogni quale ne sia la gravità e l’urgenza; è viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e delle compatibilità e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute, certamente non compromesse con le misure ora in esame” (cfr. anche Corte Cost., 23/7/1992, n. 356).

La linea interpretativa rappresentata in questa sede è, d’altra parte, la sola che consente di bilanciare il “nucleo irriducibile” del diritto alla salute con i limiti imposti da imprescindibili esigenze di equilibrio finanziario (cfr. Cons. St., ad. plen., 2/5/2006, n. 8).

4. Quanto all’esercizio della potestà programmatoria, va riconosciuta all’amministrazione regionale un’ampia discrezionalità, nella previsione del dimensionamento e dei meccanismi di attribuzione delle risorse disponibili, con l’obiettivo di bilanciare molteplici e spesso contrapposti interessi di rilevanza anche costituzionale, quale quelli al contenimento della spesa in base alle risorse concretamente disponibili, quelli relativi alla esigenza di assicurare prestazioni sanitarie quantitativamente e qualitativamente adeguate agli assistiti, quelli delle strutture private operanti secondo logiche imprenditoriali, quelli delle strutture pubbliche vincolate all’erogazione del servizio nell’osservanza dei principi di efficienza e buon andamento.

5. Sennonché la determinazione dei limiti di spesa risulta congruamente giustificata dall’esigenza preminente di mirare al contenimento della spesa adottando quale criterio fondamentale il riferimento ai fatturati storici rimodulati in relazione alle risorse rese disponibili dalle norme finanziarie dell’anno in corso, nonché dagli obiettivi e dai vincoli di bilancio, con la fissazione di una riduzione, nella misura dell’8% per le prestazioni di FKT, rispetto al tetto fissato per l’esercizio 2010 ed attribuzione di un tetto individuale ai singoli centri sulla base dei dati di spesa consuntivi dell’intero anno 2008, del primo semestre 2009 e del primo semestre 2010.

Con il decreto n. 86 del 2011, i budget sono stati ricalcolati sulla base dei dati di fatturato riconosciuto liquidabile a ciascuna struttura negli anni 2007-2010, all’esito di tutti i controlli delle ASL e, quindi, al netto di “overcom” e RTU.

6. In tale quadro la programmazione tendenziale sul volume complessivo delle prestazioni erogabili è ricavabile, sia pure in via indiretta e mediata, dal valore delle prestazioni stesse mediamente risultante secondo il tariffario vigente, che determina la domanda globale di prestazioni che la Regione ha la possibilità di acquistare dagli operatori privati attingendo alle limitate risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni erogate; ciò fermo restando che il settore pubblico è comunque tenuto ad offrire l’erogazione delle prestazioni necessarie anche in esubero rispetto ai volumi programmati.

7. L’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti di pianificazione e di programmazione non è soggetta alle disposizioni in tema di partecipazione dettate dalla legge fondamentale sul procedimento amministrativo, essendo la stessa piuttosto regolata dalle norme particolari che ne disciplinano la formazione (art. 13 della legge n. 241 del 1990).

In ogni caso, è da escludere che la programmazione finanziaria possa formare oggetto di una funzione negoziata.

Né, peraltro, è invero mancata una consultazione delle associazioni di categoria, ivi compresa quella della ricorrente, che sono state sentite in un incontro tenutosi il 24 marzo 2011.

Orbene, il contraddittorio procedimentale richiede che le parti siano messe in grado di partecipare al procedimento, ferma restando la piena autonomia delle rispettive scelte in ordine alle concrete posizioni da assumere.

Nel contempo, resta salva tuttavia la potestà dell’autorità amministrativa di adottare le proprie determinazioni nonostante la mancata condivisione delle associazioni di categoria.

Giova soggiungere inoltre che l’autorità commissariale, anche dopo l’emanazione del decreto n. 25 del 2011, non ha mancato di proseguire ed approfondire il dialogo con le associazioni di categoria, esaminandone le istanze e pervenendo alle modificazioni introdotte con il decreto commissariale n. 86 del 2011, prima, e con il decreto n. 68 del 2012, poi, provvedendo tra l’altro all’aumento del budget per alcune strutture, tra le quali quella del centro ricorrente.

8. L’amministrazione, titolare di potere autoritativo in materia, ha unilateralmente provveduto alla fissazione dei limiti di spesa, anche perché essa stessa risulta di fatto vincolata da rigide esigenze di contenimento e riduzione dei costi derivanti dalla complessa situazione finanziaria che ha colpito il settore della sanità regionale.

Giova infatti rammentare che la legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), all’art. 1, co. 173, ha subordinato l’accesso delle singole regioni al finanziamento integrativo a carico dello Stato alla stipula ed al rispetto di una precisa intesa tra lo Stato e le Regioni, diretta a contenere la dinamica dei costi attraverso una serie di misure ivi indicate.

In particolare, la lett. f) del predetto comma 173 stabilisce l’obbligo in capo alle regioni di garantire, in sede di programmazione regionale, l’equilibrio economico finanziario delle proprie aziende sanitarie e ospedaliere, sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, e prevede l’obbligatorietà dell’adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione in ipotesi di squilibrio.

Con la delibera di Giunta regionale n. 460 del 20 marzo 2007 è stato approvato l’accordo, stipulato in data 13 marzo 2007 ai sensi dell’art. 1, co. 180, della legge n. 311 del 2004 dalla Regione con il Ministro della Salute ed il Ministro dell’Economia e delle Finanze, per l’approvazione del piano di rientro dal disavanzo e di riqualificazione e razionalizzazione del servizio sanitario regionale con l’individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico.

Il piano di rientro pone specifici vincoli strumentali al conseguimento dell’equilibrio economico del sistema sanitario.

9. Il sistema di programmazione è incentrato su di un modello bifasico in seno al quale alla ricordata fase autoritativa regionale segue un momento di negoziazione su base territoriale.

In forza di tale modello bifasico, la Regione non solo definisce unilateralmente il tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario, ma vincola la successiva contrattazione dei piani determinandone modalità ed indirizzi.

Sennonché le controparti hanno comunque la facoltà di aderire o meno allo schema contrattuale, in base alla propria autonomia negoziale.

Infatti l’art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992 sancisce il principio che “la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies”. L’art. 8-bis del d.lgs. n. 502 del 1992 ulteriormente precisa che l’esercizio di attività sanitarie per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale è subordinato, non solo all’autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio della struttura sanitaria ed al suo accreditamento istituzionale, ma anche alla “stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies”. E l’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 pone il rapporto di accreditamento su una base saldamente negoziale: al di fuori del contratto la struttura accreditata non è obbligata a erogare prestazioni agli assistiti del servizio sanitario regionale e, per converso, l’amministrazione sanitaria non è tenuta a pagare la relativa remunerazione. Inoltre è lo stesso art. 8-quinquies a prevedere espressamente la sospensione dell’accreditamento, in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali.

Ne consegue che l’acquisto delle prestazioni sanitarie da parte dell’amministrazione presuppone tassativamente la stipulazione dell’accordo contrattuale, in mancanza del quale l’attività sanitaria non può essere esercitata per conto e a carico del servizio sanitario nazionale. La struttura sanitaria che vuole operare nell’ambito del servizio sanitario nazionale ha quindi l’onere, non solo di conseguire l’accreditamento, ma anche di stipulare l’accordo contrattuale.

La determinazione dei limiti e delle condizioni delle prestazioni che la ASL è disposta ad acquistare, costituisce un vincolo contrattuale che il ricorrente può liberamente accettare o rifiutare, se l’accordo non viene ritenuto conveniente; per cui in definitiva l’erogazione di prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale è comunque frutto di una scelta delle strutture private.

In tale contesto, non sussiste possibilità alcuna per costringere uno dei contraenti, nella specie la ASL, ad impegnare somme superiori rispetto alle risorse disponibili (Cons. St., sez. V, 23/5/2005, n. 2581).

L’unico rimedio a disposizione della struttura privata accreditata è che essa, a differenza delle strutture pubbliche, non ha l’obbligo di rendere le prestazioni agli assistiti se non nel quadro di un accordo negoziale con la ASL ed entro il limite di spesa da questo previsto (Cons. St., sez. V, 30/4/2003, n. 2253).

10. Giova soggiungere infine che l’art. 8-quinquies, co. 2, lett. e-bis), del d.lgs. n. 502 del 1992 prevede espressamente che i contratti con le strutture accreditate devono prevedere, tra le modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite concordato di remunerazione, che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno, dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie, il volume massimo di prestazioni remunerate è rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa, fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto comunque dell’equilibrio economico-finanziario programmato.

11. E’ appena il caso di osservare che l’utilizzo dei dati, sia pure parziali e provvisori, disponibili al momento dell’istruttoria del decreto impugnato risponde essenzialmente all’esigenza di pervenire con un ragionevole anticipo alla definizione del quadro programmatorio in corso d’anno da offrire a tutti gli operatori del settore, ferma restando l’opportunità degli eventuali aggiustamenti delle determinazioni adottate all’esito della conoscenza dei dati consuntivi definitivi.

Infatti, nella specie l’autorità regionale si è tempestivamente attivata, evitando di incidere sulle legittime aspettative e sull’affidamento degli operatori privati mediante misure operanti in via retroattiva con riguardo a prestazioni sanitarie già rese dalle strutture private accreditate, in conformità con i principi di recente enunciati dall’Adunanza Plenaria ed invocati dallo stesso Centro ricorrente (cfr. Cons. St., ad. plen., 12/4/2012 n. 4).

12. Le censure risultano peraltro generiche ed inidonee a far desumere concretamente l’effettiva lesività delle denunciate incongruità istruttorie ai fini della determinazione del budget di struttura assegnato al centro ricorrente, salvo per quanto riguarda la lamentata mancanza di considerazione relativamente alle circostanze che hanno influito sulla operatività aziendale, e quindi sul fatturato, negli anni fino al 2009, considerati ai fini della quantificazione del tetto di spesa per il 2011 e, conseguentemente, per il 2012.

13. Tuttavia, anche in ordine a tale ultimo aspetto le doglianze del centro ricorrente non si prestano ad essere condivise.

Invero, con nota prot. n. 2227 del 3 marzo 2005 l’ASL Napoli 1 aveva comunicato alla struttura ricorrente che avrebbe potuto erogare soltanto prestazioni di terapia fisica, escludendo quindi quelle di FKT. Tale atto è stato annullato dal Consiglio di Stato con decisione della sez. V n. 6336 del 18 dicembre 2008, la quale è stata eseguita dall’azienda sanitaria con delibera n. 277 dell’8 giugno 2009, con la conseguenza che solo a partire da quella data il centro ha potuto riprendere ad erogare prestazioni di FKT con l’attribuzione di una nuova c.o.m.

Tale situazione, e quindi l’impossibilità di valorizzare i fatturati FKT del 2008 e del primo semestre 2009 a causa dell’illegittima decisione dell’ASL poi annullata, sebbene sia stata dapprima trascurata dal decreto commissariale n. 25 del 2011, è stata oggetto di particolare considerazione da parte del decreto commissariale n. 86 del 2011, concedendo alla struttura ricorrente un considerevole aumento del budget, che da € 23.500,00 si è attestato ad € 70.000,00 (al netto dello sconto di legge) con un incremento di poco inferiore al triplo dell’importo originario, a fronte di una c.o.m. riconosciuta equivalente ad un fatturato annuo massimo di circa € 205.000,00.

Nell’allegato A al decreto n. 86 del 2011 sono esplicitati le motivazioni ed i criteri che hanno indotto l’amministrazione regionale, dietro indicazione dell’ASL, a rideterminare il tetto di spesa del centro, criteri essenzialmente compendiabili nella diversa base di calcolo assunta a riferimento, non più costituita dalla media dei consuntivi del periodo collocato tra il 2007 ed il 2010, che avrebbe inevitabilmente condotto a risultati falsati, ma dal fatturato del primo semestre 2010 (pari a circa € 54.600,00: cfr. nota ASL Napoli 1 Centro prot. n. 24291 del 5 maggio 2011, in atti), che è l’unico dato effettivamente comprensivo della ritrovata capacità produttiva in tema di FKT.

13.1 Alla luce di quanto esposto, le obiezioni attoree sono destinate a perdere consistenza per le seguenti dirimenti ragioni: a) l’aumento del tetto di spesa non è affatto lieve e tiene in debita considerazione il pregresso contenzioso che ha penalizzato la posizione del centro ricorrente; b) la circostanza che tale incremento sia intervenuto, seppure solo a fine esercizio 2011, è indice del ravvedimento dell’amministrazione al fine di eliminare il contenzioso insorto sui tetti di spesa e, quindi, di esercizio del potere di autotutela conforme al principio di buona amministrazione; c) non si ravvisa alcuna illogicità nel comportamento assunto, potendo comunque il centro ricorrente avvantaggiarsi del più ampio limite di spesa in sede di regressione tariffaria e di determinazione del tetto per il 2012; d) il fatturato del 2010 non è a sua volta un dato erroneo, essendo comprensivo delle prestazioni di FKT, a fronte del riconoscimento della relativa c.o.m. avvenuta con la delibera aziendale n. 277 del 2009; e) non è riscontrabile nemmeno alcuna compromissione del principio di lealtà, dal momento che la situazione del centro appare compiutamente rivalutata alla luce dell’unico dato in effetti non falsato, cioè il fatturato 2010, con conseguente attribuzione di un nuovo tetto di spesa 2011 sufficientemente proporzionato rispetto al fatturato annuo massimo della c.o.m., tenuto anche conto del citato obiettivo di riduzione, nella misura dell’8%, del limite di spesa per le prestazioni di FKT rispetto al tetto fissato per l’esercizio 2010; f) infine, il riferimento ai fatturati conseguiti fino alla metà del 2005 si sarebbe rivelato comunque poco attendibile a fronte dei più aggiornati dati di consuntivo relativi al 2010, ugualmente comprensivi delle prestazioni di FKT.

14. In conclusione, resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere respinto per infondatezza.

Sussistono tuttavia giusti e particolari motivi, in virtù della peculiarità e della novità delle questioni trattate, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2013 con l’intervento dei magistrati:

*****************, Presidente

**************, Consigliere

Carlo Dell’Olio, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Redazione