Svolgimento di mansioni riconducibili a qualifica superiore: ricostruzione di carriera, quantificazione degli arretrati e corresponsione di accessori sulle somme spettanti (TAR Campania, Napoli, n. 127/2013)

Redazione 04/01/13
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FATTO e DIRITTO

Secondo la costante giurisprudenza della Sezione in fattispecie analoghe, ai fini della pretesa azionata – sia in via principale (inquadramento) che correlata (differenze retributive) dalla ricorrente con il presente gravame -, è necessario l’allegazione di un principio di prova circa i presupposti condizionanti la stessa, ovvero, in particolare, l’esistenza di un puntuale incarico formale, validamente conferito nel periodo antecedente alla notifica del gravame, dall’organo competente ed espressamente riferito al richiesto inquadramento.

Cosicché, se i riferiti compiti direttivi di segretaria particolare presso la Segreteria del Sindaco, riconducibili alla – superiore rispetto alla rivestita qualifica di applicata – posizione funzionale di capo divisione amministrativo (7° livello) siano state svolte sulla base di un mero ordine di servizio e ripresi in meri schemi di deliberazione, non sussiste il presupposto del provvedimento idoneo a dar titolo all’inquadramento ovvero al trattamento retributivo corrispondente, atteso che le delibere di G.M. n. 3140 del 26.11.1992 e n. 3996 del 28.12.1992, sulle quali si fonda la richiesta della ricorrente, sono state annullate dal Co.Re.Co verbale 146 seduta del 22.12.1992 e verbale 4 seduta del 13.1.1993 (cfr. nota 4472 del 27.5. (Cons. Stato, V, 9 giugno 2003, n. 3235).

Dalla documentazione in atti, dunque, non si evince che i compiti di capo divisione amministrativa siano stati conferiti per effetto di un puntuale incarico formale, vendo in rilievo meri schemi deliberativi

Ne consegue che la diversa prospettazione, anche in via gradata, di parte ricorrente deve essere respinta, dovendosi dichiarare infondata la pretesa del ricorrente perché la mansioni svolte non erano supportate da un valido ed efficace provvedimento formale d’incarico.

Ritenuta l’infondatezza delle spiegate censure, sulla base di tali premesse il ricorso deve essere rigettato. Inammissibile invece si presenta la richiesta di annullamento del silenzio rifiuto sull’istanza di ricostruzione di carriera e di conseguente inquadramento giuridico-economico, non essendo il rimedio avverso l’inerzia dell’amministrazione utilizzabile a fronte di attività paritetica involgente questioni di diritto soggettivo

Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012

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