Svincolo depositi cauzionali (Cons. Stato n. 1400/2012) (inviata da R. Staiano)

Redazione 12/03/12
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FATTO e DIRITTO
Con ricorso per ottemperanza, notificato il 22 agosto 2011 e depositato il 30 agosto 2011, la G.E.S.A.C. (Gestione Servizi Aeroporti Campani) s.p.a. chiedeva che fosse data esecuzione alla decisione del Consiglio di Stato, VI, 7 ottobre 2008, n. 4835 con la quale era stato accolto l’appello della medesima società avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, 14 novembre 2007, n. 11205 con cui era stata dichiarata inammissibile la richiesta declaratoria di silenzio rifiuto in ordine allo svincolo dei depositi cauzionali versati per la gestione dell’aeroporto di Napoli Capodichino, in applicazione dell’art. 17 d.-l. 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione), convertito con modificazioni dalla l. 23 maggio 1997, n. 135.
In appello veniva chiarito che la società intendeva perseguire la lesione di un interesse legittimo e non (come ritenuto in primo grado) di un diritto soggettivo, tenuto conto della normativa citata, che autorizzava i gestori designati degli impianti aeroportuali all’occupazione provvisoria delle aree demaniali prima della definizione del rapporto concessorio, previo versamento di una cauzione, commisurata ai diritti aeroportuali riscossi e da svincolare al termine del rapporto stesso. Il credito relativo alla restituzione degli importi, tuttavia, insorgeva non in base alla legge, ma a seguito dell’accertamento costitutivo, rimesso all’amministrazione, circa l’assenza di diritti di rivalsa dell’amministrazione sulla somma depositata, per eventuali danni riscontrati.
Nella situazione in esame veniva quindi dichiarato l’obbligo di attivazione del procedimento accertativo entro trenta giorni dalla notifica della decisione da ottemperare, con conclusione del procedimento stesso nei successivi novanta giorni.
Le Amministrazioni competenti, tuttavia, non portavano a compimento la procedura, anche dopo la notifica di specifico atto di diffida, ma depositavano in atti due successive note (n. prot. 166711/IPP del 27.12.2011 e n. prot.11218/IPP del 26 gennaio 2012, entrambe oggetto di ricorso per motivi aggiunti).
Nella prima si riconosceva che “per l’uso dei beni demaniali rientranti nel sedime dell’aeroporto di Napoli Capodichino, durante la […] temporanea occupazione da parte della società di gestione aeroportuale” non erano stati “arrecati danni patrimoniali”; quanto alla restituzione delle cauzioni versate, si rilevava come queste ultime fossero state costituite non con fondi propri della GESAC, ma con il 10% dei diritti aeroportuali introitati, con conseguenze che si ipotizzavano proiettate sui piani di investimento. Veniva quindi osservato, conclusivamente, che “essendo gli importi delle opere eseguite inferiori ai diritti introitati, nell’ipotesi di restituzione delle cauzioni, le stesse” avrebbero dovuto “essere ridotte della differenza fra diritti introitati e somme spese, ovvero dell’importo di €. 178.763,72”.
Nella seconda nota citata, infine, si informava la ricorrente dell’avvenuta trasmissione della documentazione, “afferente la richiesta di rimborso in oggetto, al Ministero dell’Economia e delle Finanze”, al fine di ottenere il “parere di competenza”.
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che il ricorso in esame, proposto in via di ottemperanza, debba trovare accoglimento.
Appare innegabile, infatti, il fatto che dopo oltre ben tre anni dal relativo deposito, la decisione di questo Consiglio di Stato n. 4835/08 non abbia ancora trovato esecuzione, mediante un atto tale da definire l’entità dei diritti effettivamente spettanti alla società ricorrente, o che motivatamente li neghi, e comunque soggetto agli ordinari rimedi giurisdizionali.
Nella situazione in esame risultano emessi, invece, atti soltanto interlocutori, i quali non hanno carattere provvedimentale (tanto da rendere inutili – o equivalenti a memorie difensive – i motivi aggiunti di gravame: ferme restando peraltro l’esigenza di nuova impugnativa in primo grado di giudizio degli atti che effettivamente definissero la procedura in questione e la nullità degli atti elusivi del giudicato, a norma dell’art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall’art. 14 l. 11 febbraio 2005, n.. 15; cfr. Cons. Stato, V, 13 marzo 2000, n. 1328; IV, 8 maggio 2002, n. 2505 e 6 aprile 2004, n. 1845).
Si deve, d’altra parte, ravvisare una elusione del giudicato in una condotta manifestamente dilatoria del soggetto tenuto all’ottemperanza, che si limita a prospettare dubbi e difficoltà, ma non conclude il procedimento in corso con un atto motivato, come voluto in via generale dal principio di cui agli artt. 2 e 3 della ricordata l. n. 241 del 1990, e ben al di là del termine assegnato con la sentenza da ottemperare e con conseguente violazione sia dell’interesse alla conclusione del procedimento, sia comunque del diritto del ricorrente all’esatta esecuzione del giudicato.
I questi termini il ricorso per ottemperanza va dunque accolto, con le statuizioni precisate in dispositivo, inclusa la nomina di una commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
Quanto alle spese giudiziali della presente fase di giudizio, il Collegio ne ritiene equa la compensazione, tenuto conto della manifestata volontà di ottemperare dell’Amministrazione e delle oggettive difficoltà che sembrano sussistere, per l’individuazione dei corretti parametri di liquidazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), ACCOGLIE il ricorso per ottemperanza indicato in epigrafe e, per l’effetto, dispone quanto segue:
1) ORDINA al di dare integrale esecuzione alla decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, 7 ottobre 2008, n. 4835, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero – se anteriore – dalla data di notifica della stessa a cura della ricorrente;
2) DISPONE che, in rapporto a quanto sopra, l’Amministrazione soddisfi ogni necessario adempimento interno, in ordine alla completezza dell’iter istruttorio, e addivenga ad una motivata determinazione conclusiva, entro il termine di cui al precedente punto 1, tenuto conto del carattere perentorio di tale termine, determinato nell’ambito del presente giudizio di ottemperanza in relazione al diritto ella ricorrente all’esecuzione del giudicato e al suo interesse sostanziale
3) nomina commissario ad acta, in caso di inutile decorso del termine, il Dirigente dell’Ufficio centrale di bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con facoltà di delega ad un funzionario dotato di adeguata competenza, affinché provveda a dare esecuzione alla sentenza nell’ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni, per un compenso che sarà liquidato con separata ordinanza con onere a carico dell’Amministrazione inadempiente;
4) DEMANDA alla Segreteria della sezione la trasmissione di copia integrale della presente sentenza alle parti in causa;
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Redazione