Sussistenza di una causa di non punibilità: può operare in relazione a un giudizio in senso tecnico e non anche per la fase predibattimentale (Cass. pen. n. 42411/2012)

Redazione 30/10/12
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Fatto e diritto

1. In data 30/11/2011, la Corte di Appello di Salerno, pronunciava sentenza predibattimentale di non doversi procedere nei confronti di N.C. per il reato di cui agli artt. 624-625 n. 4-6 cod. pen. per essere il medesimo estinto per intervenuta prescrizione.
2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputata, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 127 – 469 cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale pronunciato la suddetta sentenza senza che alcun avviso fosse mai stato notificato ad essa ricorrente o al suo difensore.
3. La censura è fondata.
È principio consolidato (ex plurimis Cass. 16504/2006 Rv. 234452; Cass. 24062/2011 Rv. 250499; Cass. 47432/2009 Rv. 246796) che:
– la decisione con cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l’estinzione dei reati con sentenza predibattimentale, è illegittima, in quanto il rinvio di cui all’art. 598 c.p.p. alle norme sul giudizio di primo grado non comprende l’eccezionale procedura prevista dall’art. 469 c.p.p.;
– la sentenza con la quale la Corte d’appello dichiari “de plano” prima del dibattimento l’estinzione del reato, oltre ad essere affetta da nullità assoluta di ordine generale in quanto incidente sull’intervento e assistenza dell’imputato, non è nemmeno giustificata dall’art. 129 cod. proc. pen., la cui prescrizione dell’obbligo di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità può operare in relazione ad un giudizio in senso tecnico e non anche per la fase predibattimentale;
– nel giudizio di cassazione, vi è l’interesse dell’imputato alla declaratoria di nullità assoluta per violazione radicale del contraddittorio della sentenza con cui la Corte d’appello abbia dichiarato “de plano” l’estinzione del reato per prescrizione prima del dibattimento, poiché solo il giudice del merito può valutare la sussistenza delle condizioni per deliberare il proscioglimento a norma dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., con riferimento al contenuto di tutte le risultanze processuali.
Pertanto, alla stregua dei suddetti principi di diritto che qui vanno ribaditi, la sentenza va annullata senza rinvio.

 

P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza senza rinvio e dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte d’appello di Salerno per il nuovo giudizio.

Redazione