Reato di distacco illegittimo (Cass. pen., n. 46180/2013)

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Massima

È configurabile il reato di distacco illegittimo (previsto dall’art. 18, comma quinto bis, in relazione all’art. 30 del D.Lgs. 276/2003) nel caso in cui il lavoratore sia distaccato presso altro soggetto in mancanza di un interesse proprio del datore di lavoro distaccante.

 

1. Questione

La società ha proposto appello con la sentenza di primo grado, con cui il Tribunale condannavo la società alla pena di mesi quattro di arresto e euro 200.000 di ammenda per il reato di cui alla Legge n. 646 del 1982, articolo 21 e Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 118, comma 9, – per avere nella qualità di presidente della società  affidato in subappalto ad un’altra società  lavori di assemblaggio e messa in opera di strutture metalliche di un ponte presso la società, i cui lavori di rifacimento aveva appaltato ad un’altra ditta, senza preventiva autorizzazione del committente, la Provincia Autonoma di Trento. La Corte di appello ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, riduceva l’ammenda a euro 102.304, per il resto confermandola.

La società ha proposta ricorso per Cassazione, ritenendo l’illogicità della motivazione per la ritenuta insussistenza dei presupposti del contratto di distacco e per la ritenuta sussistenze invece di un contratto di subappalto, con violazione del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 30, comma 1 e Legge n. 646 del 1982, articolo 21 e Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 118. Il distacco si verifica quando il datore di lavoro, per un suo qualunque interesse produttivo, mette temporaneamente a disposizione di altro soggetto, per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa, uno o più lavoratori. Nel caso di specie, la società aveva bisogno di impiegare propri dipendenti neoassunti nel cantiere di un’altra società per formarli per lavori che avrebbero dovuto poi svolgere in altri cantieri, come emergerebbe da alcune testimonianze. Non rileva che durante l’ispezione nel cantiere non sia stato trovato personale della ditta dell’imputato (un suo ingegnere comunque andava regolarmente in cantiere a dare disposizioni) laddove invece il giudice di merito avrebbe ritenuto sussistente il reato solo per la mancanza di altro personale, appunto, sul cantiere e per l’utilizzo in questo di attrezzatura della società.

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile ed ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

 

2. Distacco illecito

Il distacco da parte del datore di lavoro di un suo dipendente presso altro imprenditore perchè esegua le sue prestazioni nell’azienda di questo era illegittimo anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 18, comma 5 bis, del D.Lgs. 276/2003, posto che l’art. 1 della L. 1369/1960, faceva riferimento, oltre che all’appalto ed al subappalto di manodopera, anche a qualsiasi altra forma di intermediazione o interposizione, allorchè le suddette prestazioni avevano obiettiva esecuzione in favore di un soggetto diverso da colui che aveva assunto il lavoratore e che aveva disposto il suo distacco senza realizzare un suo rilevante interesse (cfr. Cass 5721 del 1999). Invero le condotte vietate di intermediazione nelle prestazioni di lavoro, previste come reato dalla L. 23 ottobre del 1960, n. 1369, artt. 1 e 2, sono riconducibili alla nuova fattispecie criminosa di cui agli artt. 4 e 18 del D.Lgs. 267/2003, che ha abrogato ex art. 85 del D.Lgs. 276/2003 la L. 1369/1960, vertendosi non in ipotesi di abolitio criminis ma in ipotesi di successione di legge nel tempo ex art. 2 c.p. (Cass. civ.,  n. 12336 del 2005).

Nel distacco si verifica solo una sospensione del rapporto originario in quanto la mobilità del lavoratore resta connessa al potere organizzativo dell’imprenditore distaccante, il quale può in qualunque momento disporre il ripristino della situazione originaria. Come accennato all’inizio, il distacco è legittimo se effettuato nell’interesse del distaccante: tale interesse non deve essere virtuale ma concreto nel senso che proprio mediante il distacco l’azienda distaccante deve sviluppare, sia pure in minima parte, il proprio programma. I casi più frequenti di distacco avvengono tra società collegate appartenenti allo stesso gruppo, ma ciò non esime dal riscontrare in capo al distaccante e non a chi riceve la prestazione l’interesse al distacco.

 

 

Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Università di Teramo in Medicina del Lavoro e in Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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