Stupefacenti: elementi equivoci e insufficienti per stabilire se è uso personale o spaccio di droga (Cass. pen. n. 23687/2013)

Redazione 31/05/13
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Ritenuto in fatto

Con sentenza del 23 giugno 2011 il G.I.P. del Tribunale di Vicenza dichiarava F.A. colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.PR. 309/90 e lo condannava alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere. Avverso tale decisione ha proposto appello il difensore dell’imputato.
La Corte di Appello di Venezia in data 16.02.2012, in parziale riforma della sentenza emessa nel giudizio di primo grado, riduceva la pena inflittagli ad anni due di reclusione ed Euro 6.000 di multa; confermava nel resto. Avverso la predetta sentenza F.A., a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. sulla dichiarazione della penale responsabilità del ricorrente, sulla quantificazione della pena base, sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p., sulla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Secondo la difesa la sentenza impugnata aveva dichiarato la penale responsabilità del ricorrente sulla base di elementi equivoci, quali la presenza della droga nel cruscotto dell’autovettura che non dimostrava la necessità di avere pronto lo stupefacente per la cessione, come ritenuto in sentenza, bensì l’assoluta mancanza di volontà di occultamento della stessa, tipica di chi non ha alcuna intenzione di effettuare una cessione a terzi in luogo aperto al pubblico. Riteneva inoltre la difesa che, diversamente da quanto si legge nella sentenza, era credibile la versione dell’imputato, che aveva affermato di avere acquistato lo stupefacente a … e di essere passato per il paese di (omissis), dove è stato fermato, mentre si recava presso la sua abitazione in (omissis) . Sarebbe inoltre assolutamente credibile la versione fornita dal ricorrente laddove aveva affermato che aveva guadagnato la somma di denaro trovata in suo possesso con la sua attività di commercio ambulante di capi di vestiario.
Lamentava inoltre la difesa che la pena irrogata era eccessiva, che nella sentenza impugnata non vi era sostanzialmente motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.
Si osserva infatti che la Corte territoriale ha ritenuto provata la responsabilità dell’imputato sulla base di una motivazione inadeguata e incongrua, trascurando elementi importanti di cui pure si fa cenno in sentenza che avrebbero dovuto condurre all’assoluzione dell’imputato.
Nella sentenza impugnata si legge testualmente che “la presenza della droga come sopra confezionata e occultata nel cruscotto del furgone dell’imputato aggirantesi nella zona di spaccio di (omissis) non consente alcuna ragionevole spiegazione alternativa rispetto alla destinazione dello stupefacente alla cessione a terzi: se fosse vero che il F. aveva acquistato la cocaina a Brescia per il proprio esclusivo consumo personale risulterebbe del tutto incomprensibile perché egli, anziché trasportare e custodire la droga – pronta all’uso – nella sua abitazione di (omissis) , la tenesse invece con sé a bordo del furgone, esponendosi al rischio immanente di un controllo di polizia, confezionata in modo da preservarne le qualità organolettiche e pronta per la consegna e il passaggio di mano a terzi, in un luogo ((omissis)) in cui non aveva alcuna ragione di trovarsi diversa dalla esecuzione di una cessione illecita di sostanza stupefacente”.
Tali considerazioni appaiono invero equivoche e assolutamente non probanti l’intenzione dell’imputato di cedere a terzi la sostanza stupefacente.
In primo luogo i giudici della Corte territoriale non hanno considerato che si trattava di sostanza stupefacente di tipo cocaina del peso complessivo di 19,3 grammi, con un principio attivo pari soltanto a 3,45 grammi, non suddivisa in dosi, bensì contenuta in un involucro, sostanza rinvenuta dagli agenti operanti in bella vista nel cruscotto del furgone dell’imputato, localizzazione che induce a pensare che l’odierno ricorrente non avesse intenzione di realizzare una operazione tanto rischiosa, quale la cessione a terzi in luogo pubblico di sostanza stupefacente.
Parimenti i giudici della Corte territoriale non hanno spiegato le ragioni per cui non hanno creduto alla versione del F. che aveva affermato di avere acquistato lo stupefacente in … per uso personale. Non è probante l’argomentazione sul punto fornita dai giudici di appello secondo cui, in tal caso, l’imputato avrebbe dovuto custodire la droga in casa e non nel furgone e rientrare immediatamente presso la sua abitazione, evitando giri nel paese di (omissis).
Sul punto la difesa del ricorrente faceva correttamente rilevare che il paese di (omissis) si trovava appunto sul percorso (omissis), trovando in tal modo logica spiegazione la presenza dell’imputato ad (omissis).
La sentenza impugnata riteneva poi che ulteriore elemento a carico dell’imputato fosse il “contemporaneo possesso di un’apprezzabile quantità di denaro contante, per giunta comprendente un discreto numero di banconote di taglio elevato scarsamente compatibili col ricavato di un’attività di commercio ambulante di capi di vestiario e ben più coerenti invece a una pregressa attività di cessione di sostanza stupefacente in quantità analoghe a quella sequestrata”.
Anche tali argomentazioni non sono assolutamente probanti, considerata l’attività di cui si fa cenno in sentenza svolta dall’imputato avente ad oggetto il commercio di capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti, rinvenuti all’esito di una perquisizione, ben potendo pertanto la somma rinvenuta in possesso del F. costituire il provento di tale attività e non già di quella di spaccio di sostanze stupefacenti.
I giudici della Corte territoriale infine non consideravano due elementi, indicati peraltro in sentenza, che inducono a ritenere che l’imputato abbia in effetti acquistato la cocaina per farne uso personale e non già per cederla a terzi e cioè: a) la circostanza che presso l’abitazione del F. non sono stati rinvenuti né strumenti, né sostanze da taglio; b) la circostanza che l’imputato, poco tempo dopo l’arresto, è stato sottoposto ad analisi cliniche ed è stato trovato positivo all’uso di cocaina (nelle urine sono stati trovati residui di cocaina, come si legge in sentenza).
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio perché il fatto ascritto all’imputato non sussiste, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso relativi al trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto ascritto all’imputato non sussiste.

Redazione