Studi di settore: scatta l’accertamento anche se lo scostamento è lieve (Cass. n. 13824/2012)

Redazione 01/08/12
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Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania n. 257/05/09, depositata il 13 luglio 2009, con la quale, rigettato l’appello principale della società M. srl e l’altro incidentale dell’ amministrazione medesima contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione della contribuente avverso l’avviso di accertamento relativo all’Irpeg, Irap ed *** per il 2003, veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che la medesima sostanzialmente teneva una contabilità affetta da vizi piuttosto non rilevanti, e perciò tali da non giustificare l’adozione del metodo induttivo; pertanto la compensazione delle spese appariva giustificata. L’intimata non si è costituita.

Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che l’atto impositivo si fondava sulla contabilità riscontrata non regolare in sede di verifica da parte degli ispettori finanziari, mentre il giudice di appello si limitava a riportare i presupposti che legittimano il metodo analitico induttivo e quello sintetico, senza tuttavia enunciare realmente le ragioni in virtù delle quali respingeva il gravame dell’agenzia.

Il motivo è fondato, posto che il giudice di secondo grado in realtà ometteva di esplicitare il procedimento argomentativo attraverso il quale perveniva al giudizio di rigetto dell’ appello dell’agenzia.
3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia il vizio di ultrapetizione, giacché il giudice di appello perveniva ad annullare l’atto impositivo, nonostante che la M. avesse in parte riconosciuto gli errori relativi alla dichiarazione del reddito, tanto che rettificava il medesimo in aumento in corso di giudizio, con l’ammettere che gli animali macellati erano stati più numerosi, e che per diversi di essi non era stata rilasciata fattura, come pure era stata omessa l’annotazione nel registro degli acquisti. Semmai doveva rideterminare il reddito e quindi l’ammontare delle imposte.
La censura va condivisa, dal momento che, com’è noto, il giudizio tributario non si connota come un giudizio di “impugnazione annullamento”, bensì, come un giudizio di “impugnazione-merito”, in quanto non è finalizzato soltanto ad eliminare l’atto impugnato, ma è diretto alla pronuncia di una decisione di merito sul rapporto tributario, sostitutiva dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria, previa quantificazione della pretesa erariale, peraltro entro i limiti posti da un lato, dalle ragioni di fatto e di diritto esposte nell’atto impositivo impugnato e, dall’altro lato, dagli specifici motivi dedotti nel ricorso introduttivo del contribuente (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 21759 del 20/10/2011, 9774 del 2010).
4. Col terzo motivo la ricorrente lamenta violazione di legge, poiché la CTR non considerava che l’accertamento si basava sulle gravi irregolarità riscontrate in sede di verifica, tanto che parecchi animali non erano stati registrati; le fatture emesse erano di numero inferiore a quelle prescritte; i ricavi erano stati calcolati sui prezzi praticati ed esposti; la parte aveva rifiutato di fornire le rese effettive; si era tenuto conto della metodologia prevista per l’attività di macelleria.
La doglianza è fondata, posto che in tema di accertamento induttiva dei redditi, l’Amministrazione finanziaria può – ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 – fondare il proprio accertamento sia sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, desumibili «dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta», come nella specie, sia sugli studi di settore, nel quale ultimo caso l’Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 16430 del 27/07/2011). Del resto in tema di accertamento tributario, la necessità che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni una “grave incongruenza”, espressamente prevista dall’art. 62-sexies del d.l. 30 agosto 1993, n. 331, aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1993, n. 427, ai fini dell’avvio della procedura finalizzata all’accertamento, deve ritenersi implicitamente confermata, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva, dall’art. 10, comma l, della legge 8 maggio 1998, n. 146, il quale, pur richiamando direttamente l’art. 62 -sexies cit, non contempla espressamente il requisito della gravità dello scostamento, come nel Sentenza n. 26635 del 18/12/2009.
5. Alla luce di quanto più sopra enunciato, la sentenza impugnata non risulta motivata in modo adeguato, oltre che giuridicamente corretto.
6. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla commissione tributaria regionale della Campania, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà ai suindicati principi di diritto.

7 . Quanto alle spese dell’ intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.

P.Q.M.

La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla conunissione tributaria regionale della
Campania, altra sezione, per nuovo esame.

Redazione